Immissioni in ruolo 2021/22, vale la pena accettare da GaE con riserva? Quando si decade dalle altre graduatorie

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Immissioni in ruolo a.s. 2021/22, quando si decade dalle graduatorie per la stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato.

Quesito

Una nostra lettrice chiede:

Gentile redazione, scrivo perché potrei avere la possibilità per il mio punteggio, di essere assunta a tempo indeterminato, essendo inserita nelle GAE ma con riserva , come insegnante di scuola primaria. Lo scorso anno 2020 le indicazioni erano che accettare aveva come conseguenza la cancellazione dalle altre graduatorie escluse le GPS, se non ricordo male. Cosa potrebbe succedere ora? E soprattutto se accettassi il ruolo da GAE senza aspettare lo scorrimento di altre graduatorie, sarei poi licenziata sicuramente?
Grazie per l’ aiuto

Modifiche al Testo unico

Per rispondere al quesito sopra riportato, dobbiamo dapprima ricordare la modica apportata all’articolo 399 del D.lgs. 297/94 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione“.

Sull’articolo 399 del decreto succitato è intervenuto il decreto legge n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, il cui articolo 1, comma 17-octies, ha disposto la sostituzione del comma 3 dello stesso articolo (399) con due commi: 3 (nuovo) e 3-bis (aggiunto).

Vincolo quinquennale

Il novellato comma 3 ha introdotto, a partire dall’a.s. 2020/21 e a prescindere dal canale di reclutamento, il vincolo quinquennale nell’istituzione scolastica di immissione in ruolo, ragion per cui gli interessati non possono presentare domanda di mobilità sia territoriale/professionale (trasferimento e passaggio) sia annuale (assegnazione provvisoria e utilizzazione) e non possono accettare supplenze, ai sensi dell’articolo 36 del CCNL 2007, eccetto i docenti in esubero o in soprannumero ovvero i titolari dei benefici di cui all’articolo 33, commi 3 (chi assiste soggetto con disabilità) e 6 (soggetto con disabilità), della legge 104/92, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi di concorso ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie ad esaurimento (tale inserimento riguarda: chi è già inserito e consegue il titolo di sostegno oppure chi è inserito con riserva in attesa del conseguimento dell’abilitazione e la consegue). Evidenziamo che il vincolo quinquennale dovrebbe diventare triennale alla luce della misura presente nel decreto sostegni-bis, che ha iniziato l’iter parlamentare per la conversione in legge.

Decadenza dalle graduatorie

Il comma 3-bis ha previsto che l’immissione in ruolo comporta la decadenza o per meglio dire la cancellazione da ogni graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato e indeterminato.

La suddetta cancellazione:

  • non è immediata, ma avviene all’esito positivo del periodo di formazione e prova, quindi almeno nell’anno successivo a quello di assunzione in ruolo;
  • non riguarda (e quindi si rimane inseriti) le graduatorie di merito di concorsi ordinari per titoli ed esami di
    procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo;
  • riguarda, conseguentemente, le graduatorie di istituto, le GaE, le GM di concorsi straordinari, le GPS.

La disposizione del citato comma 3-bis è stata poi riportata nelle “Istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l’a.s. 2020/21” e sarà nuovamente presente nelle Istruzione per le assunzioni a.s. 2021/22, salvo modifiche della legge, comunque non previste.

Risposta al quesito

Riornando al quesito di partenza della nostra lettrice, che non specifica in quali altre graduatorie è inserita (ma per le risposte non cambia nulla) possiamo affermare che:

  • come dice la stessa, può essere immessa con riserva dalle graduatorie ad esaurimento con clausola di risoluzione del contratto a tempo indeterminato in caso di esito negativo del contenzioso;
  • come detto sopra, la decadenza riguarda tutte le graduatorie per l’assunzione a tempo determinato e indeterminato, escluse quelle di merito di concorsi ordinari per titoli ed esami (di procedure concorsuali diverse da quella di assunzione); la cancellazione riguarda pertanto anche le GPS (da tali graduatorie, per l’a.s. 2021/22, si potrebbe attingere anche per le immissioni in ruolo)
  • accettando il ruolo, sarebbe licenziata in caso di esito negativo del contenzioso; non possiamo dare alcuna certezza sul licenziamento o meno, possiamo soltanto dire che, dopo le sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, i contenziosi sono stati favorevoli all’amministrazione.

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