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La disciplina della Vigilanza sugli alunni e la sua pianificazione: con un esempio di Regolamento

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In via assolutamente preliminare si chiariscono alcune misure logistiche tese a bloccare il verificarsi o la possibilità del verificarsi di eventi nocivi nei confronti degli alunni, derivati da negligenze sulla vigilanza.

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:

  • durante lo svolgimento delle attività didattiche;
  • durante il tragitto aula – uscita dall’edificio al termine delle lezioni;
  • durante uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione.
  • in riguardo ai “minori bisognosi di soccorso”;
  • dall’ingresso dell’edificio fino al raggiungimento dell’aula;
  • nel periodo di interscuola: mensa e dopo-mensa;
  • durante l’intervallo/ricreazione;
  • durante il tragitto scuola – palestra e viceversa e durante l’uso dei laboratori
  • durante i cambi di turno tra docenti.

Gli obblighi di servizio

La vigilanza è da considerare, evidentemente, proprio per la natura del contratto docente, tra gli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal riguardo, come statuito dal CCNL, per tutelare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono obbligati a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita dei medesimi alunni.

La responsabilità contrattuale

La responsabilità per la violazione al succitato obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.

Nello specifico l’art. 2047 del Codice Civile prevede che “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto”.

L’art. 2048 del Codice Civile recita invece che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (…). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

L’ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 C.C

Nell’ipotesi di responsabilità discendente dagli ex artt. 2047 e 2048 c.c., l’insegnante si svincola, con tutte le dovute eccezioni giurisprudenziali e dottrinali, da una parte di tale responsabilità (tal volta da tutta) se riesce a provare di non aver potuto impedire l’accadimento, provando, perciò, di aver posto in essere ogni possibile accorgimento collegato alla vigilanza sugli alunni e di averlo fatto responsabilmente nella misura dovuta, e che, nonostante l’osservanza di tale dovere con caratteristiche prescrittive e rafforzate, “il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento” (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668).

La dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno

Facendo le dovute considerazioni e analisi, perciò, viene richiesta “la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno” (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell’insegnante avuto riguardo alla circostanza dell’allontanamento ingiustificato della stessa dall’aula).

L’obbligo della vigilanza ha rilievo primario riguardo agli altri obblighi di servizio

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che “l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza”.

Unico responsabile? Il docente?

Come sottolineano molti dirigenti scolastici, in circolari, missive, direttive o regolamenti, e tra questi il DS del Liceo Classico Virgilio di Mantova la professoressa Carmen Giovanna Barbieri (nella sua direttiva del 22 settembre 2020 che si allega) o il DS dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Valderice (TP) la Prof.ssa Francesca Pellegrino(nell’apposito regolamento che si allega):

“Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba, non per futili motivi , assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal profilo professionale.
Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi”.

Cosa deve fare l’insegnante?

L’insegnante è obbligato a indicare sul registro di classe le eventuali assenze, ogni e tutte le tipologie di ritardi e le uscite anticipate dei propri alunni, le loro giustificazioni per le assenze eventualmente avvenute nei giorni precedenti (insegnanti della prima ora e comunque, nell’arco della giornata, a cascata, con responsabilità per tutti i docenti per la mancata vigilanza alla discontinuità della presenza a scuola).

I docenti hanno l’impegno vincolante di segnalare velocemente al DS o al Docente delegato (funzione strumentale dispersione scolastica, responsabile di plesso, collaboratore del dirigente scolastico) potenziali frequenze irregolari o assenze estese degli alunni della propria classe. vendo cura, naturalmente, di annotare tale comunicazione.

I docenti eviteranno di far uscire gli alunni dalla classe per assolvere ad incarichi vari: prelevare il registro, recarsi in altre classi per chiedere libri o materiale.

I docenti devono evitare di allontanare, per motivi disciplinari, gli alunni dalla classe, specialmente quando non ne può essere assicurata la sorveglianza.

Le diverse tipologie di vigilanze

Numerose le tipologie di vigilanza che bisogna assicurare:

  • Vigilanza ai bagni durante lo svolgimento delle lezioni.
  • Vigilanza dall’ingresso dell’edificio fino al raggiungimento dell’aula.
  • Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche.
  • Vigilanza durante l’intervallo/ricreazione.
  • Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall’edificio al termine delle lezioni.
  • Uscita anticipata degli alunni
  • Vigilanza durante il periodo di mensa e di dopo-mensa.
  • Vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”.
  • Somministrazione farmaci agli alunni
  • Vigilanza durante il tragitto scuola – palestra e viceversa e durante l’uso dei laboratori
  • Vigilanza durante uscite didattiche, visite e viaggi d’ istruzione
  • “infortuni di alunni” – adempimenti.

Elementi essenziali da indicare nelle denunce di infortunio

In caso di infortunio, quali sono gli elementi essenziali da indicare nelle denunce di infortunio?

  • Nominativo (cioè cognome e nome) del denunciante o dei denuncianti l’infortunio o incidente o danneggiamento.
  • Scuola presso il quale si è verificato l’evento (specificando il “locale”).
  • Data e ora dell’evento.
  • Nominativo di colui o coloro tenuti alla vigilanza (se diversi dal denunciante).
  • Nominativo di eventuali testimoni (solo quelli certi).
  • Descrizione (particolareggiata) dell’accaduto.
  • Indicazione dei primi soccorsi prestati.
  • Indicazione del familiare dell’alunno contattato, indicando (qualora l’alunno non sia stato accompagnato al pronto soccorso con ambulanza).
  • Le azioni che la famiglia intende intraprendere (accompagnamento personale al pronto soccorso o accertamento presso un medico o altro).
  • Firma del denunciante o dei denuncianti (da porre al fondo della denuncia). Si ricorda di compilare la denuncia con scrittura “comprensibile”.
  • In caso di qualsiasi dubbio riguardo la compilazione della denuncia di infortunio, si invita a rivolgersi all’ufficio di segreteria.

DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

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