Assegnazioni provvisorie: precedenza per assistere familiare con legge 104, cosa si deve sapere per non rischiare di annullare il diritto

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Una delle precedenze previste nel CCNI sulla mobilità annuale, valida sia per le utilizzazioni che per le assegnazioni provvisorie, è quella prevista nel punto IV) dell’art.8, riguardante l’assistenza ad un familiare disabile con art.3 comma 3 della Legge 104/92. Questa precedenza può essere applicata in modo diverso a seconda del grado di parentela del familiare bisognoso di assistenza e del movimento annuale richiesto.

Casi possibili per usufruire della precedenza

Sono diversi i casi previsti nel contratto, quindi le condizioni possibili che possono consentire ai docenti di usufruire di questa precedenza.

Nell’art.8 viene fatta un distinzione tra i casi possibili che vengono identificati con le lettere minuscole dell’alfabeto, dalla g) alla n).

Analizziamoli nel dettaglio

Lettera g): assistenza al figlio disabile

I docenti che si trovano nelle condizioni previste dall’art.33 commi 5 e 7 della Legge 104/92, in qualità di genitori, anche adottanti, o chi esercita legale tutela al soggetto con disabilità in situazione di gravità (art.3 comma 3, Legge 104/92), hanno diritto alla precedenza nella valutazione della domanda sia di assegnazione provvisoria che di utilizzazione.
Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità

Lettera h): assistenza al coniuge disabile

Viene riconosciuta la precedenza per la mobilità annuale ai docenti che si trovano nelle condizioni previste dall’art.33 commi 5 e 7 della Legge 104/92, che prestano assistenza al coniuge o parte dell’unione civile con disabilità in situazione di gravità con art.3 comma 3 della Legge 104/92

Lettera i): assistenza al genitore disabile

Si riconosce la precedenza per la mobilità annuale al docente che presta assistenza al genitore disabile grave (art.3 comma 3). Per usufruire della precedenza è necessario che il docente, in qualità di figlio del disabile, risulti referente unico, condizione che deriva dalla circostanza che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive. Tale circostanza deve essere documentata adeguatamente con autodichiarazione.

Lettera l): docenti con figli di età inferiore a sei anni

È prevista la precedenza per la mobilità annuale a favore dei docenti, lavoratrici madri e lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con figli di età inferiore a sei anni. Sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia.

Lettera m): docenti con figli di età compresa tra sei anni e dodici anni

È prevista la precedenza, esclusivamente per l’assegnazione provvisoria interprovinciale, a favore dei docenti con figli di età compresa tra sei anni e dodici anni. Sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i dodici anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia

Lettera n): assistenza a parente disabile

Viene riconosciuta la precedenza per la mobilità annuale ai docenti che si trovano nelle condizioni previste dall’art.33 commi 5 e 7 della Legge 104/92, che prestano assistenza ad un parente disabile grave (art.3 comma 3 della Legge 104/92). Tale precedenza si applica per parente o affine entro il secondo grado oppure entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge o parte dell’unione civile della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza,documentata con autodichiarazione, che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

Documentazione necessaria

Per usufruire della precedenza per assistenza a familiare disabile è indispensabile allegare alla domanda di mobilità annuale la documentazione richiesta nel contratto. Ai fini della validità della precedenza, infatti, la situazione di disabilità deve essere documentata secondo le disposizioni indicate nell’art. 4 dell’ O.M. 203/2019.

La condizione di esclusività dell’assistenza al soggetto con disabilità è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore o al parente o affine entro il terzo grado e deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni.

I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.

La suddetta autodichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia il coniuge o parte dell’unione civile o il genitore ovvero l’unico parente o affine e che convive con il soggetto con disabilità. Tale precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiari il soggetto con disabilità “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria.

Come inserire le preferenze, regole da seguire

La precedenza per assistenza ad un familiare disabile viene riconosciuta per l’utilizzazione e per l’assegnazione provvisoria a condizione che vengano rispettate le regole previste nell’art.8 del CCNI, inerenti le modalità con le quali inserire le preferenze nella domanda.

Un errore nell’indicazione delle preferenze potrebbe comportare l’annullamento della precedenza.

La precedenza, infatti, è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub-comunale di assistenza, eventualmente preceduta dall’indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni.

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell’assistito.

L’indicazione della preferenza sintetica del predetto comune, ovvero per il distretto scolastico per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica.

La mancata indicazione del comune o distretto di assistenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.

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