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Ferie e festività soppresse docenti e ATA: quanti giorni e in quale periodo. Scheda tecnica UIL

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Le ferie costituiscano un diritto irrinunciabile, costituzionalmente tutelato la cui determinazione del periodo di godimento è riconducibile principalmente alle previsioni contenute negli artt. 13 e 19 del CCNL del 29.11.2007. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. La finalità della fruizione del periodo di ferie è quella di consentire il recupero delle energie psico-fisiche, la tutela della salute e lo sviluppo della personalità del lavoratore. La scheda tecnica UIL Scuola

Numero di giorni di Ferie e di Festività spettanti

Artt.13, commi 1-6 e 19 comma 2 CCNL 29.11.2007

Personale assunto a tempo indeterminato

Ha diritto:

  • a 30 gg. di ferie per anno scolastico se ha un’anzianità di servizio non superiore ad anni 3;
  • a 32 gg. per anno scolastico se ha un’anzianità di servizio superiore ad anni 3. Per “anzianità di servizio” si intende servizio a qualunque titolo prestato (per cui anche come supplente). Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio (o in caso di assunzione o di cessazione in corso d’anno) la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

Personale assunto a tempo determinato

Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Va quindi effettuata la proporzione: 360 : 30/32 = n° dei giorni di servizio : x

  • Es. docente fino al terzo anno di servizio che ha prestato 82 giorni di supplenza ha diritto a 7 giorni di ferie (x = 30 per 82 diviso 360).

Festività soppresse

In sostituzione delle festività soppresse, al personale della scuola sono attribuite 4 giornate di riposo, da fruire nel corso dell’anno scolastico a cui si riferiscono. È considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località sede di servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.

Servizio su 5 o 6 giorni o in regime di part time

Per il personale che presta servizio su 5 giorni (settimana corta o giorno libero) il sesto giorno è considerato lavorativo ai fini del calcolo delle ferie. A tutto il personale scolastico le ferie devono essere sempre rapportate a 32 (o 30) giorni effettivi anche se si lavora su 5 giorni settimanali.

Personale ATA

Nello specifico per il personale ATA il CCNL 29.11.2007 (art. 13 comma 5) dispone che nel caso in cui il PTOF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di lavoro il sesto è considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie. In questo modo, è irrilevante per il calcolo delle ferie che la settimana lavorativa di 36 ore sia articolata su cinque o sei giorni CCNL. Ai fini del computo delle ferie i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.

Personale in regime di part-time

Per il solo personale in regime di part time verticale il calcolo dei giorni di ferie deve tenere conto del numero dei giorni lavorativi (non delle ore settimanali):

  • Es. personale in part time verticale 3 giorni a settimana: 3 : 6 = x : 32 ovvero x = 16 gg. di ferie. –

Di norma il periodo di ferie deve essere definito tenendo conto dei giorni lavorativi come derivanti dalla distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque o sei giorni, senza conteggiare le festività e/o i riposi compensativi in esso ricadenti.

Ferie – Scheda tecnica UIL scuola

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