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Equiparazione contributi professori università non statali: regole e novità

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contributi figurativi

È stata la legge di Bilancio 2021 a prevedere l’equiparazione dei contributi dei professori universitari non statali e l’Inps produce le relative istruzioni.

La scorsa legge di Bilancio (Legge 178 del 30 dicembre 2020) ha introdotto quella che viene definita l’equiparazione dei contributi previdenziali per i professori. E proprio recependo ciò che la manovra finanziaria ha introdotto, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è fuoriuscito con le relative e canoniche istruzioni.

Contributi professori università non statali, i chiarimenti Inps

È con una recente circolare che l’Inps ha diramato le istruzioni relative al provvedimento che equipara i versamenti di contributi per i professori universitari, tra quelli in servizio presso le Università statali e quelli in servizio presso le Università non statali. L’Istituto Previdenziale è uscito infatti con una recente circolare, la n° 81 dell’8 giugno 2021.

La circolare si è resa necessaria proprio perché andavano recepite le direttive ministeriali e del governo come prodotte nell’ultima manovra di Bilancio del governo Draghi.

La legge di Bilancio 2021 infatti, come anticipato, ha disposto l’equiparazione delle aliquote dei contributi per le pensioni,  dei professori e ricercatori delle università non statali. Purché si tratti di quelle legalmente riconosciute. E sono modifiche che si applicano a partire dal primo gennaio 2021, cioè dall’entrata in vigore della legge di Bilancio.

“Dal 1° gennaio 2021 l’aliquota contributiva di finanziamento delle prestazioni pensionistiche tra Università non statali legalmente riconosciute e Università statali è la stessa”, questo ciò che la manovra finanziaria 2021 ha introdotto con il suo articolo n° 1, comma 565.

Aliquote identiche tra professori universitari

La circolare dell’Inps è chiara ed affronta tutti i punti cardine del provvedimento del governo. Infatti si mettono in risalto quali Università non statali sono quelle che rientrano nel provvedimento, quali sono gli obblighi di iscrizione dei professori  e naturalmente le relative aliquote contributive. Secondo l’Inps, il personale in servizio presso le Università non statali legalmente riconosciute, per quanto riguarda i versamenti previdenziali, possono  iscriversi  all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO). Unica eccezione a questa regola quella che riguarda  professori e ricercatori universitari per i quali è prevista una disciplina specifica.

La cosa che varia maggiormente è l’aliquota da applicare che prima dell’entrata in vigore della legge di Bilancio prevedeva l’8,80%  a carico del lavoratore mentre era pari al doppi della ritenuta quella a carico dell’Università. In pratica, ua aliquota che era fissata al 17,60% della contribuzione imponibile.

“Come già evidenziato, la legge n. 178/2020, all’articolo 1, comma 565, ha disposto che, dal 1° gennaio 2021, l’aliquota contributiva di finanziamento delle prestazioni pensionistiche tra Università non statali legalmente riconosciute e Università statali sia inderogabilmente la stessa”, così si legge nel testo della manovra di Bilancio del governo e pertanto, dal primo gennaio si passa alla canonica aliquota al 33% come per i professori universitari degli atenei statali.

Nel dettaglio, resta all’8,80 per cento la quota che grava sui professori, mentre passa al 24,20 per cento quella a carico dell’Amministrazione universitaria. La norma non è retroattiva e quindi l’Inps specifica che vanno ritenuti come acquisiti i contributi precedentemente versati.

Finisce così una anomalia di cui da tempo si parlava tra professori universitari che pur svolgendo lo stesso mestiere avevano regole in materia di versamenti previdenziali alquanto diverse.

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