Concorso straordinario docenti con 36 mesi di servizio: valutazione titoli e servizi, una lezione simulata e graduatoria per assunzioni. Emendamento del PD

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Nei prossimi giorni si entrerà nel vivo dei lavori in commissione per approvare alla Camera gli emendamenti del decreto sostegni bis. Fra questi, ci sono anche gli emendamenti, 59.58 e il 58.55, segnalati dal partito Democratico.

Per i dem, con l’emendamento 59.58 bisogna cambiare alcuni aspetti del reclutamento previsti dal decreto sostegni bis: rispetto alla procedura disposta dal decreto per i supplenti già abilitati e specializzati, il partito guidato dal Enrico Letta propone che, in considerazione dei titoli abilitanti già conseguiti e rilasciati da istituzioni accademiche, il requisito di servizio sia ridotto ad una annualità svolta nelle istituzioni del sistema nazionale d’istruzione e gli IeFP. Inoltre,  che la prova prevista al termine del contratto annuale sia di carattere metodologico-didattico (questa fase deve precedere l’espressione del giudizio del Comitato di valutazione).

Quello che bisogna ulteriormente sottolineare è che il partito democratico propone un concorso straordinario su base regionale per i supplenti su posto comune, anche privi di titolo abilitante ma che hanno già maturato 3 annualità di servizio, svolto presso le istituzioni del sistema nazionale d’istruzione e gli IeFP.

Il percorso definito dal Pd sarebbe questo: una valutazione dei titoli e del servizio e una prova selettiva basata su una lezione simulata. Al termine di tali operazioni si genererà una graduatoria utile per l’immissione in ruolo dei precari.

I candidati collocati in posizione utile saranno avviati ad un percorso accademico di formazione che integrerà le competenze professionali acquisite durante gli anni di servizio svolto: il percorso si concluderà con un progetto di ricerca azione. Ad esito positivo del percorso i candidati saranno immessi in ruolo a far data dal 1° settembre 2022.

TESTO EMENAENTO SEGNALATO PD

Emendamento 59.58

All’articolo 59 apportare le seguenti modifiche:

1.  Al comma 4, sostituire le parole <<salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreto dipartimentale numeri 498>> con le seguenti <<salvo i posti di cui al concorso per il personale docente bandito con decreto dipartimentale numero 498 del 21 aprile 2020 e successive modifiche e salvo il 50 per cento dei posti di cui al concorso per il personale docente bandito con decreto dipartimentale numero>>.

2.  Al comma 4, sostituire le lettere b) con la seguente:

b) hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno una annualità di servizio svolto, nella classe di concorso o tipologia di posto per il quale è attivato il contratto a tempo determinato, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nonché nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 76 del 2005 relativi al sistema di istruzione professionale valutabile come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

1.  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4bis. In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 è bandita una procedura concorsuale straordinaria in ciascuna regione, per ciascuna classe di concorso, riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 4 che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre annualità nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nonché nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 76 del 2005 relativi al sistema di istruzione professionale, anche non consecutive negli ultimi dieci anni scolastici, valutate come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Ciascun candidato può partecipare alla predetta procedura in un’unica regione, per la classe di concorso per la quale sia stata maturata almeno una annualità delle tre di cui al periodo precedente. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova orale di natura didattico-metodologica che dovrà tenersi entro il 31 dicembre 2021. Tra i titoli valutabili è valorizzato il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente nonché il titolo di dottore di ricerca. Nel limite dei posti di cui al presente comma, i candidati collocati in posizione utile in graduatoria partecipano ad un percorso di formazione che ne integra le competenze professionali e che prevede una prova conclusiva. In caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva il candidato è assunto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2022.

1.  Al comma 6, dopo le parole <<a tempo determinato>> aggiungere le seguenti << di cui al precedente comma 4>>

2.  Sostituire il comma 7, con il seguente:

7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare e metodologico-didattica; detta prova è superata dai candidati cheraggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio. I candidati che superano la prova disciplinare e metodologico-didattica sono sottoposti alla valutazione di cui all’articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

1.  Al comma 8, dopo la parola <<disciplinare>> aggiungere la seguente <<e metodologico – didattica>>

2.  Sostituire il comma 9, con il seguente: 9.Con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione, con riferimento alla procedura di cui ai commi 4 e 4-bis, sono disciplinati le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al comma 4, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione delle prove di cui ai commi 4-bis e 7, le modalità di formazione delle commissioni delle prove di cui al comma 4-bis e 7, i requisiti dei componenti e le modalità di espletamento delle suddette prove nonché gli obiettivi ed i contenuti del percorso formativo di cui al comma 4-bis che dovranno tenere conto dell’esperienza di insegnamento già maturata dal partecipante al percorso, a partire dal bilancio delle competenze. Ai componenti della commissione nazionale non sono dovuti, per le attività svolte, compensi, indennità, gettoni, emolumenti, rimborsi spese né altre utilità comunque denominate.

59.58. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi, Miceli.

Decreto Sostegni bis, procedura straordinaria per i supplenti con 36 mesi di servizio, assegnazione provvisoria per i neoassunti. Il PD scende in campo

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