Docente in servizio fino al 30 giugno chiede giorno di ferie, il Dirigente Scolastico è assente. Chi deve concederle

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Quante volte è capitato al personale scolastico docente di sentire: “Il dirigente non c’è; mi spiace, non possiamo farci nulla”. Si esce dalla segreteria sconsolati; i collaboratori del DS non possono aiutarti, non dipende da loro, dicono. Ma tu hai bisogno di un giorno di ferie; hai presentato regolare richiesta settimane prima ma la tua pratica risuta ancora in lavorazione. Non puoi mancare al battesimo di tua nipote o non essere presente come testimone al matrimonio di tua sorella. Come comportarsi? Bisogna rassegnarsi e aspettare il rientro del dirigente o ci sono altre vie?

Consulenze – Richiesta FERIE – Dirigente scolastico assente

Un’affezionata lettrice ci chiede un parere:

“Salve, sono una maestra della scuola dell’infanzia con contratto al 30/06. Ho chiesto un giorno di ferie, sul portale Argo, per il 21/06/21  con abbondante anticipo; infatti, richiesta inviata ad inizio mese. A tutt’oggi, però, la pratica risulta in lavorazione; ho chiamato la segreteria per chiedere deludicazioni ma mi hanno detto che non possono fare niente in quanto la Dirigente è assente dal servizio. Aspettando vostra risposta vi ringrazio e cordiali saluti”

Giorni di ferie per i docenti assunti a tempo determinato

Ai sensi dell’art. 19/2 del CCNL 29.11.2007 Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.

Pertanto è indispensabile effettuare la proporzione: 360 : 30/32 = n° dei giorni di servizio : x

A titolo di esempio il docente fino al terzo anno di servizio ha prestato 82 giorni di supplenza, ha diritto a 7 giorni di ferie [x = 30 per 82 diviso 360].

Chi concede le FERIE?

Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile, costituzionalmente tutelato, la cui determinazione del periodo di godimento è riconducibile principalmente alle previsioni contenute negli artt. 13 e 19 del CCNL del 29.11.2007. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. La finalità della fruizione del periodo di ferie è quella di consentire il recupero delle energie psico-fisiche, la tutela della salute e lo sviluppo della personalità del lavoratore.

Dunque il Dirigente scolastico è l’organo competente a disporre la fruizione delle ferie.

In caso di assenza del Dirigente scolastico

I dirigenti scolastici come il restante personale hanno diritto alle ferie, ai giorni di permesso per motivi personali e familiari, partecipazione a concorsi o esami, malattia, lutto, matrimonio, congedi, impegni istituzionali etc. Durante la loro assenza è compito dei medesimi fissare tutte le disposizioni necessarie a garantire il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa. In che modo? Tramite l’istituto della delega.

Tipologie di delega: di funzione e di firma

Le disposizione legislative in materia di delega sono relativamente poche e hanno, in buona sostanza, recepito alcuni princìpi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Si può constatare l’esistenza di due tipologie di delega:

  • delega di funzione, disposizione con la quale il dirigente trasferisce al delegato l’onere di svolgere una funzione (originariamente attribuita al DS) e connesse responsabilità. Rimane però in capo al Preside, l’obbligo di vigilanza e controllo sull’operato del delegato;
  • delega di firma disposizione con la quale il dirigente non trasferisce le responsabilità al delegato, ma il mero compito di firmare atti per snellire l’attività amministrativa. (Antonello Giannelli, 2019)

È poi il caso di ricordare che non tutto può essere delegato dal DS , come riportato all’art. 25, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Non è delegabile:

  • la rappresentanza legale dell’istituzione scolastica;
  • la contrattazione integrativa di istituto
  • il ruolo di datore di lavoro per quanto riguarda la sicurezza e le relative responsabilità;
  • la rappresentanza dello stato e dell’istituzione scolastica nei processi di primo grado e nelle cause del contenzioso amministrativo.

Il dirigente scolastico può delegare la concessione delle Ferie?

Art. 17, comma 1 bis, del Decreto legislativo n. 165/2001:

I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidati

Quindi la risposta è affermativa. Generalmente il Dirigente scolastico delega all’autorizzazione dell’istituto delle Ferie, il Direttore dei servizi generali ed amministrativi [DSGA], o il primo collaboratore con funzione vicariale.

Conclusioni – Non ci sono tempi stabiliti dalla Legge per l’autorizzazione delle Ferie (purtroppo)

La nostra insegnante protagonista del quesito può recarsi in segreteria chiedendo che il suo diritto all’utilizzo delle Ferie, venga garantito. Occorre far luce sulla vicenda e nello specifico verificare se il DSGA o il collaboratore vicario o secondo del DS, abbiano la possibilità di esercitare l’autorizzazione alla concessione delle Ferie. E ciò è possibile solo se nell’atto scritto di delega, tale eventualità è riportata.  Il Dirigente scolastico deve garantire il buon andamento dell’azione amministrativa in caso di sua assenza. Non è ammissibile dunque che un dipendente attenda diverse settimane per vedersi la pratica di richiesta ferie soddisfatta o comunque con una risposta certa.

Le ferie, infatti, sono un diritto fondamentale del lavoratore che, infatti, non può rinunciarvi. Oltre al diritto alla fruizione delle ferie, il lavoratore ha anche diritto a programmare il periodo di riposo con un certo anticipo, in modo da organizzare le relative attività.

Nell’ottica dei doveri di correttezza e buona fede, in seguito a richiesta ferie, il datore di lavoro, quindi il Dirigente scolastico, deve cercare di fornire un riscontro nel più breve tempo possibile, per consentire al lavoratore un adeguato tempo di organizzazione e di programmazione del proprio periodo di riposo. Naturalmente tale postulato vale per qualunque intervallo temporale, un giorno, una settimana o un mese di ferie. Pensiamo al caso di una docente che deve fare da testimone al matrimonio della sorella: è chiaro che è fondamentale ricevere risposta alla propria richiesta ferie in tempi adeguati.

Ma purtroppo vi è un buco legislativo a nostro parere: non vi sono disposizioni di legge che fissano un periodo massimo per la risposta alla richiesta di ferie: occorre dunque fare riferimento ad eventuali criteri di fruizione delle ferie presenti nei regolamenti di istituto a livello di singola scuola.

Certo è che un conto è che i tempi di attesa nel vedersi autorizzate le ferie dipendano da programmazioni del servizio scolastico da parte del dirigente… altro che invece sia l’assenza del medesimo a causare non più un tempo normale per la concessione delle ferie, ma un vero e proprio ritardo, anche di settimane intere, causando notevoli disagi al dipendente.

Il docente non può assentarsi il giorno fissato senza autorizzazione; incorrerebbe in assenza arbitraria/ingiustificata, diventando passibile di sanzioni disciplinari. Al tempo stesso, il Dirigente scolastico deve attuare tutte quelle disposizioni  [deleghe] che consentano un’efficiente, regolare e continua azione amministrativa. Anche quest’ultimo, in caso di giudizio, potrebbe incorrere in sanzioni disciplinari in base all’art. 28, comma 3, lett b) Codice disciplinare del CCNL AREA DIRIGENZIALE 2016/18:

condotta, negli ambienti di lavoro e nei rapporti con gli organi di vertice, i colleghi, gli utenti o gli studenti e le studentesse, non conforme ai principi di correttezza

o in base a quanto specificato all’art. 26, comma 4, lett c) Obblighi del dirigente:

nello svolgimento della propria attività, mantenere una condotta uniformata a principi di correttezza e di collaborazione nelle relazioni interpersonali, all’interno dell’amministrazione, con gli altri dirigenti e con il personale, astenendosi, in particolare nel rapporto con gli utenti, da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possano nuocere all’immagine dell’amministrazione

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