Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti 2021, le precedenze danno la priorità a prescindere dal punteggio
Le precedenze valide per la mobilità annuale , così come indicate nell’art.8 del CCNI, consentono ai docenti beneficiari una valutazione della loro domanda prioritariamente rispetto a quella degli altri docenti senza precedenze, e questo a prescindere dal punteggio
Si sottolinea che, in ogni caso, la precedenza, qualsiasi sia, non determina alcun punteggio aggiuntivo per il docente, ma consente esclusivamente la priorità nella valutazione della sua domanda.
Quali precedenze
Le precedenze valide per la mobilità annuale, come indicate nell’art.8 del CCNI, sono identificate dalla numerazione romana dal punto I al punto VIII come di seguito indicato:
I. Personale con gravi motivi di salute
II. Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
III. Personale con disabilita’ e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
IV. Assistenza
V. Personale cessato a qualunque titolo dal collocamento fuori ruolo
VI. Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
VII. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
VIII. Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4.12.2017
Precedenze e tipologia di movimento annuale
Le precedenze valide per la mobilità annuale possono essere applicate sia all’utilizzazione che all’assegnazione provvisoria, con qualche eccezione.
Ad eccezione delle precedenze indicate nei punti II), IV), VI), VII) e VIII), le altre (punti I), III), V) sono valide sia per le utilizzazioni che per le assegnazioni provvisorie.
Nello specifico, la precedenza del punto II), riguardante i docenti trasferiti d’ufficio negli ultimi otto anni che chiedono il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità, può essere applicata soltanto per le utilizzazioni
La precedenza del punto IV) comprende diverse voci distinte dalla lettera g) alla lettera n) e quella inserita nella lettera m), riguardante il docente con figlio di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni, può essere applicata soltanto per le assegnazioni provvisorie interprovinciali
La precedenza del punto VI), riguardante il docente coniuge di militare o di categoria equiparata può essere applicata soltanto per le assegnazioni provvisorie
La precedenza del punto VII), riguardante i docenti che ricoprono cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, può essere applicata soltanto per le assegnazioni provvisorie
La precedenza del punto VIII), riguardante i docenti che riprendono servizio al termine dell’aspettativa sindacale, può essere applicata soltanto per le assegnazioni provvisorie
Ordine valutazione precedenze
Le precedenze indicate nell’art.8 del CCNI sono raggruppate per categoria e l’ordine con il quale sono inserite, dal punto I al punto VIII, corrisponde all’ordine di priorità con il quale vengono valutate e sono inserite nella sequenza operativa dei movimenti.
Saranno, quindi, valutate prima, nel rispetto dell’ordine con il quale i movimenti sono inseriti nella sequenza operativa, le domande dei docenti beneficiari della precedenza indicata nel punto I, seguiranno i docenti beneficiari della precedenza inserita nel punto II e così via, fino all’ultima precedenza inserita nel contratto, al punto VIII
È possibile usufruire di una sola precedenza.
Il docente che si trova nelle condizioni di poter usufruire di più precedenze, per avere maggiori opportunità di ottenere il movimento richiesto, dovrà dichiarare la precedenza che sarà valutata prima tra quelle in suo possesso.
A parità di precedenza si considera il punteggio e a parità di precedenza e punteggio prevale la maggiore età anagrafica.