Assunzione precari con un solo anno di servizio. Vale anche la supplenza presso le scuole paritarie. Il Pd vuole ampliare la platea

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#insegnanti #dad

Le proposte emendative del Pd al decreto sostegni bis prevedono anche il requisito di un anno di servizio per i precari di prima fascia, svolto anche presso una scuola paritaria.

In attesa dei prossimi sviluppi, la partita che riguarda gli emendamenti al decreto sostegni bis tiene banco: quelli presentati dal partito democratico, hanno destato molta attenzione, anche perché fino al momento della presentazione delle proposte, il partito guidato da Enrico Letta non aveva preso una pozione chiara in merito.

Invece, gli emendamenti  59.58 e il 58.55, sono stati anche segnalati dal partito Democratico. E se da un lato si apre un fronte legato ad un concorso straordinario per i precari non abilitati della seconda fascia, dall’altro si vuole intervenire sulla disposizione del decreto sostegni bis che riguarda i precari da assumere in prima fascia. Al momento questi docenti, oltre all’abilitazione, devono avere tre anni di servizio presso la scuola statale ma è stato chiaro l’intenzione delle forze politiche di ridurlo o addirittura eliminarlo del tutto (come la Lega).

Per il Pd il requisito può essere benissimo ridotto ad un solo anno di supplenza negli ultimi 10. Ma soprattutto, ed è qui l’aspetto interessante, vuole consentire che l’anno di servizio sia valido anche se svolto nella scuola paritaria o presso IeFP.

2.  Al comma 4, sostituire le lettere b) con la seguente:

b) hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno una annualità di servizio svolto, nella classe di concorso o tipologia di posto per il quale è attivato il contratto a tempo determinato, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nonché nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 76 del 2005 relativi al sistema di istruzione professionale valutabile come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Ecco il cosa riporta il testo dell’emendamento segnalato dal partito democratico. In questo modo, dunque, ci sarebbe l’occasione di far partecipare un numero di candidati decisamente superiore, visto che sono in migliaia coloro i quali possono vantare esperienza presso le scuole paritarie. Anzi, molto spesso è proprio da lì che si parte per la carriera di insegnante.

TESTO EMENAENTO SEGNALATO PD

Emendamento 59.58

All’articolo 59 apportare le seguenti modifiche:

1.  Al comma 4, sostituire le parole <<salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreto dipartimentale numeri 498>> con le seguenti <<salvo i posti di cui al concorso per il personale docente bandito con decreto dipartimentale numero 498 del 21 aprile 2020 e successive modifiche e salvo il 50 per cento dei posti di cui al concorso per il personale docente bandito con decreto dipartimentale numero>>.

2.  Al comma 4, sostituire le lettere b) con la seguente:

b) hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno una annualità di servizio svolto, nella classe di concorso o tipologia di posto per il quale è attivato il contratto a tempo determinato, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nonché nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 76 del 2005 relativi al sistema di istruzione professionale valutabile come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

1.  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4bis. In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 è bandita una procedura concorsuale straordinaria in ciascuna regione, per ciascuna classe di concorso, riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 4 che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre annualità nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nonché nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 76 del 2005 relativi al sistema di istruzione professionale, anche non consecutive negli ultimi dieci anni scolastici, valutate come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Ciascun candidato può partecipare alla predetta procedura in un’unica regione, per la classe di concorso per la quale sia stata maturata almeno una annualità delle tre di cui al periodo precedente. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova orale di natura didattico-metodologica che dovrà tenersi entro il 31 dicembre 2021. Tra i titoli valutabili è valorizzato il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente nonché il titolo di dottore di ricerca. Nel limite dei posti di cui al presente comma, i candidati collocati in posizione utile in graduatoria partecipano ad un percorso di formazione che ne integra le competenze professionali e che prevede una prova conclusiva. In caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva il candidato è assunto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2022.

1.  Al comma 6, dopo le parole <<a tempo determinato>> aggiungere le seguenti << di cui al precedente comma 4>>

2.  Sostituire il comma 7, con il seguente:

7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare e metodologico-didattica; detta prova è superata dai candidati cheraggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio. I candidati che superano la prova disciplinare e metodologico-didattica sono sottoposti alla valutazione di cui all’articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

1.  Al comma 8, dopo la parola <<disciplinare>> aggiungere la seguente <<e metodologico – didattica>>

2.  Sostituire il comma 9, con il seguente: 9.Con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione, con riferimento alla procedura di cui ai commi 4 e 4-bis, sono disciplinati le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al comma 4, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione delle prove di cui ai commi 4-bis e 7, le modalità di formazione delle commissioni delle prove di cui al comma 4-bis e 7, i requisiti dei componenti e le modalità di espletamento delle suddette prove nonché gli obiettivi ed i contenuti del percorso formativo di cui al comma 4-bis che dovranno tenere conto dell’esperienza di insegnamento già maturata dal partecipante al percorso, a partire dal bilancio delle competenze. Ai componenti della commissione nazionale non sono dovuti, per le attività svolte, compensi, indennità, gettoni, emolumenti, rimborsi spese né altre utilità comunque denominate.

59.58. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi, Miceli.

Decreto Sostegni bis, procedura straordinaria per i supplenti con 36 mesi di servizio, assegnazione provvisoria per i neoassunti. Il PD scende in campo

 

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