Convocazione GLI entro 30 giugno, adempimenti anche di fine anno per l’inclusione ai sensi della rinnovata normativa vigente: scarica modello convocazione

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Gli artt. 8 e 9 del Dlgs n.66 del 13 aprile 2017 contenente “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, poi, in effetti, variato dal Dlgs n.96 del 7 agosto 2019 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»” prevedono, nello specifico quanto riportato appresso facendo riferimento espressamente alla norma vigente.

Piano per l’inclusione

(Articolo 8) Ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della definizione del Piano triennale dell’offerta formativa, predispone il Piano per l’inclusione che definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, compreso l’utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica.

Il Piano per l’inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica (GLI)

(Articolo 9, comma 8). In ciascuna scuola è istituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI.

Il DI n.182 del 29 dicembre 2020

Il DI n. 182 prevede l’“Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.”

Nota del Ministero dell’istruzione n.40 del 13 gennaio 2021

La Nota del Ministero dell’istruzione n.40 del 13 gennaio 2021 prevede, invece, che “Modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell’Articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dell’istruzione 29 dicembre 2020, n. 182”.

Gli adempimenti nuovi, in generale

I nuovi adempimenti previsti in attuazione della normativa vigente in materia di inclusione scolastica sono molteplici. Su alcuni di essi le scuole hanno già operato, su altri, invece, opereranno, nei prossimi giorni, a consuntivo e in previsione del successivo

Adozione modello nazionale pei e modalità di assegnazione misure di sostegno

Con nota prot. 40 del 13 gennaio 2021, il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso alle Istituzioni scolastiche il Decreto 29 dicembre 2020, n. 182, con il quale sono definite le modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno di cui al decreto legislativo 66/2017 e il nuovo modello di piano educativo individualizzato (PEI).

Formulazione del Piano Educativo Individualizzato

Sintetizziamo le principali novità relative al PEI:

  • è elaborato e approvato dal GLO ai sensi dell’articolo 3, comma 9;
  • tiene conto della verifica della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 104/1992 e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo all’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS;
  • attua le indicazioni di cui all’articolo 7 del DLgs 66/2017;
  • è compilato a partire dalla scuola dell’infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;
  • è strumento di progettazione educativa e didattica e ha durata annuale con attinenza agli obiettivi educativi e didattici, a strumenti e strategie da usare al fine di conseguire un ambiente di apprendimento che incoraggi lo sviluppo delle facoltà degli studenti con disabilità e il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;
  • nel transito tra i gradi di istruzione e in caso di spostamento, è associato dall’interlocuzione tra i docenti dell’istituzione scolastica di origine e i docenti della scuola di fine e, nel caso di trasferimento, è riorganizzato sulla base dei differenti vincoli contestuali e dell’ambiente di apprendimento della scuola di destinazione;
  • assicura l’attenzione e l’esecuzione delle norme attinenti al diritto allo studio degli alunni con disabilità ed esprime le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le regole di verifica, i criteri di valutazione, le azioni di inclusione poste in essere dai docenti della scuola nell’ambito della classe di appartenenza dell’alunno e in progetti specifici, la valutazione tenendo nella dovuta considerazione la programmazione individualizzata, e inoltre gli interventi di assistenza igienica e di base, eseguiti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall’Accordo di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del DLgs 66/2017.

Funzionamento del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione

Il gruppo si riunisce entro il 30 di giugno per la redazione del PEI provvisorio di cui all’articolo 16 e – di norma – entro il 31 di ottobre per l’approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo.

Il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Il GLO si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie.

Il GLO si riunisce ogni anno, nel caso specifico entro il 30 di giugno, per la verifica finale e per comunicare i suggerimenti relativi al fabbisogno di risorse professionali e per l’assistenza per l’anno successivo.

Il GLO è costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivato bisogno, in orario scolastico, in ore non corrispondenti con l’orario di lezione.

Le riunioni del GLO possono tenersi anche a distanza, in forma telematica sincrona.

Il GLO è convocato dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione.

PEI redatto in via provvisoria per l’anno scolastico successivo

Il PEI provvisorio è compilato entro il 30 giugno per gli allievi che hanno ricevuto certificazione della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, allo scopo di tracciare le proposte di sostegno didattico o di altri sostegni indispensabili per accrescere il progetto di inclusione attinente all’anno scolastico successivo.

Il PEI provvisorio è compilato da un GLO. Riguardo alla costitutiva docenti, in caso di nuova certificazione di un alunno già iscritto e frequentante, sono membri di diritto i docenti del team pedagogico (jn caso di scuola primaria) o del consiglio di classe (in tutti gli altri casi). Se si tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata una classe, il dirigente individua i docenti che possono far parte del GLO

Compilazione del PEI Provvisorio

Per la compilazione del PEI provvisorio, è prescrittiva la compilazione delle seguenti sezioni del modello di PEI:

  • Intestazione e composizione del GLO;
  • Sezione 1 – Quadro informativo, con il supporto dei genitori;
    Sezione 2 – Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento
  • Sezione 12 – PEI provvisorio per l’a. s. successivo
  • Sezione 4 – Osservazioni sull’alunno per progettare gli interventi di sostegno didattico;
  • Sezione 6 – Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori.

 

Cosa riporta il PEI

Ai sensi di quanto previsto all’articolo 7, lettera d) del DLgs 66/2017, il PEI provvisorio riporta la proposta del numero di ore di sostegno alla classe per l’anno successivo, nonché la proposta delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione, per l’anno successivo.

Disposizioni del DM 182/2020

Trovano immediata attuazione altre disposizioni del DM 182/2020:

  • per ciò che riguarda l’articolo 16, ovvero il così detto “PEI provvisorio” ossia il PEI redatto in via provvisoria per l’anno scolastico che verrà, sarà adoperato sin dal corrente anno ed elaborato entro il 30 giugno 2021 per gli alunni che hanno ricevuto certificazione del requisito di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, allo scopo di tracciare tutte le proposte di sostegno didattico o di eventuali indispensabili e importanti altri supporti indispensabili per accrescere il progetto di inclusione attinente all’anno scolastico successivo;
  • interrompono di produrre effetti quanto effettivamente disposto e contenuto nell’ormai obsoleta Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, la numero 90;
  • sono realizzate le disposizioni previste dall’articolo 10, e riguardanti il Curricolo dell’alunno, con le distinte relative al tipo di percorso didattico indicato e caratterizzante il percorso dell’alunno, per l’approfondimento delle quali si rimanda alla lettura della parte 8.3 (Il percorso di studio dello studente con disabilità e la validità del titolo) delle “Linee guida” che sono state allegate al decreto ministeriale. Per ciò che concerne le disposizioni, poi, saranno richiamate e attuate distinte indicazioni per quanto riguarda gli Esami di Stato, all’interno dell’ordinanza annuale diramata dal Ministero dell’Istruzione.

La convocazione del GLI

Ci avvaliamo, in questo percorso, di due importanti contributi. Quello dell’Istituto Comprensivo Statale “Via Ceneda” di Roma, diretto dal dirigente scolastico Dott.ssa Sabina Maraffi, ritenuta tra le migliori accreditate specialiste di inclusione (e la sua scuola ne è un esempio tangibile e autorevole) e quello dell’Istituto Comprensivo Renato Guttuso di Carini (Pa) una vera fucina di “buone prassi”, diretto, da due anni, con autorevolezza e con una nota competenza organizzativa e gestionale, normativa e didattica, dal dirigente scolastico l’architetto professoressa Valeria La Paglia. Di quest’ultima scuola allegheremo bozza della circolare di convocazione del G.L.I.

Circolare – CONVOCAZIONE GLI

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