GPS, per l’anno scolastico 2021/22 non ci sono nuove iscrizioni per chi ha solo il titolo di studio + 24 CFU. MAD solo in una provincia

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GPS graduatorie provinciali per le supplenze: l’OM 60/2020 ne ha disciplinato la procedura per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22. L’anno scolastico 2020/21, appena trascorso, è stato a malapena sufficiente per la convalida dei punteggi dei numerosi docenti assunti. Nel 2021/22 è previsto l’inserimento in fascia aggiuntiva alla prima per chi dopo il 6 agosto 2020 ed entro il 31 luglio 2021 avrà conseguito il titolo di abilitazione e/o specializzazione sostegno, ma non nuovi inserimenti nella seconda fascia, con titolo di studio + 24 CFU.

Una nostra lettrice chiede
Vorrei chiedere informazioni in merito alle gps aggiuntive 2021, leggendo dal vostro sito non mi è chiaro se possono fare domanda solo gli insegnanti di sostegno specializzati o anche per il posto comune?
Io ho conseguito nel Novembre 2020 la magistrale in scienze pedagogiche compresi i 96 cfu per l’insegnamento e i 24.
Non riesco a capire se posso accedere con tali requisiti su posto comune.

Neolaureati non vengono subito “accolti” nelle graduatorie

La domanda è lecita, e la risposta potrebbe lasciare con l’amaro in bocca. Le graduatorie per le supplenze – denominate GPS graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze – sono disciplinate dall’OM n. 60/2020 e sono biennali: anno scolastico 2020/21 e 2021/22.
L’unica operazione consentita nell’anno di transizione sarà l’iscrizione in fascia aggiuntiva alla GPS di prima fascia, per docenti che avranno conseguito il titolo utile entro il 31 luglio 2021.

Le possibilità per i neolaureati

La possibilità più immediata è quella di presentare la domanda di messa a disposizione (MAD) per la o le classi di concorso alle quali si ha accesso, per una sola provincia. SCARICA MODELLO
Il docente non inserito in GPS infatti  ha la limitazione che il Ministero ha inserito nella nota del 5 settembre 2020. Per l’anno scolastico 2020/21 tale limite è stato poi derogato ma al momento viene ripristinato per l’anno scolastico 2021/22.
Ecco cosa dice la nota
All’atto dell’esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente scolastico si avvale di aspiranti docenti che abbiano
presentato istanza di MAD.
Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza.
Qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati e ai docenti specializzati.
In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, eventualmente integrate se già presentate, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione.
Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggette agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14.”

MAD: sarà ancora necessaria?

Dunque MAD sì ma al momento è prevista tale limitazione. Bisognerà attendere il mese di settembre per capire se tale limitazione verrà derogata come già avvenuto per l’anno scolastico 2020/22 oppure mantenuta. Va detto che essa non ha alcun fondamento giuridico, dal momento che spesso i Dirigenti Scolastici si trovano in difficoltà nel reperire i supplenti e la limitazione potrebbe causare un danno alla didattica. Di questo ci si è resi conto già nel 2020/21 e si è corsi ai ripari.
Tutto dipenderà dal numero di assunzioni in ruolo che saranno effettuate per l’anno scolastico 2021/22. Più assunzioni permetteranno di coprire i posti vacanti fino al 31 agosto, lasciando le supplenze al limite fisiologico dei contratti al 30 agosto e delle supplenze per coprire le assenze temporanee.

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