Maturità 2021: punteggio integrativo, lode, scrutini ed adempimenti finali. TUTTE LE FAQ

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Esami di stato quinte classi secondaria II grado anno scolastico 2020/21: numerose commissioni concludono in questi giorni l’adempimento relativo alla Maturità. Al termine di ogni singolo colloquio la commissione ha attribuito all’unanimità o a maggioranza il punteggio. A termine di tutti i colloqui si svolgono gli scrutini e – se previsto dai punteggi conseguiti – si attribuisce il punteggio integrativo.

L’USR Campania ha predisposto una serie di FAQ

Durante il colloquio lo scorso anno ai candidati fu consentito di abbassare la mascherina. La stessa cosa può essere fatta pure quest’anno?

Sì, può abbassarla nel corso del colloquio, come previsto già dal Protocollo 2020, purché sia assicurato e rispettato il distanziamento di 2 metri tra

Commissari e candidato.

Cfr. Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le OO.SS., 21.05.2021,“Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2020/2021”

C’è un numero minimo di giorni per la durata degli esami affinché possano essere regolarmente retribuiti?

Di recente non sono state impartite in merito indicazioni specifiche. Si posso consultare in merito il Decreto Interministeriale 24.05.2007 e la Nota

Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici prot. n° 7054 del 2.07.2007

La Nota direttoriale prot. N. 20242 del 6 novembre 2020 precisa che nel caso in cui il presidente della commissione verifichi la mancata corrispondenza tra gli elenchi comunicati dal coordinatore al competente ufficio scolastico regionale con le relative eventuali variazioni nel numero e nei nominativi, segnala al servizio ispettivo regionale tale accertamento, per gli eventuali approfondimenti e controlli del caso. La comunicazione da parte del coordinatore deve essere stata trasmessa, si legge nella nota, subito dopo il termine del 30 novembre 2020. C’è un termine entro il quale, salvo variazioni intervenute successivamente (domande d’esame tardive per gravi e documentati motivi entro il 31.01.2021), deve essere trasmessa tale comunicazione?

Non è infrequente che il Presidente di commissione ravvisi un numero di candidati eccedenti rispetto alla comunicazione presente nel decreto di nomina, e ciò specialmente nelle scuole paritarie. Qualora si tratti di candidati esterni, il Dirigente/coordinatore deve esibire la nota ufficiale con la quale l’USR assegna tali candidati all’Istituto; in mancanza, la discrepanza va segnalata subito all’Ufficio Ordinamenti ed Esami di Stato dell’USR e all’ispettore tecnico di vigilanza. In attesa di indicazioni, la commissione deve controllare gli atti degli esami preliminari, e l’effettuazione di tali esami da parte dei docenti del CdC cui sono stati assegnati i candidati; il Presidente ammette i candidati all’esame di Stato con riserva.

Le due sottocommissioni possono operare parallelamente, una in orario antimeridiano e l’altra in orario pomeridiano?

No. L’Ordinanza prevede che venga stabilito l’ordine di successione dei lavori delle due sottocommissioni mediante sorteggio o, nel caso in cui siano presenti commissari ‘a scavalco’, tramite opportuni accordi con i Presidenti delle altre commissioni.

In linea generale non è assolutamente opportuno svolgere colloqui in orario pomeridiano, per evitare si sollevino profili di disparità di trattamento tra i candidati.

Il calendario dei colloqui può prevedere un giorno di interruzione dei lavori per impegni di servizio o altro documentato motivo?

L’ O.M. n° 53 del 3.03.2021, all’art. 13 comma 6, stabilisce che durante l’espletamento del colloquio, nell’ipotesi di assenza non superiore a un giorno dei commissari, sono interrotte tutte le operazioni d’esame relative al giorno stesso; al comma 9 dello stesso articolo si precisa che l’assenza temporanea dei componenti della commissione deve riferirsi a “casi di legittimo impedimento documentati e accertati”.

Tra le esigenze organizzative, può essere annoverato l’alto numero dei candidati (complessivamente in numero di 69) per derogare al numero massimo di 5 candidati che sostengono il colloquio giornalmente?

Di norma il numero dei candidati che sostengono il colloquio non può essere superiore a cinque per giornata (O.M. 53/2021, art. 15 comma 3). Si consiglia di non superare tale numero.

È stato definito un punteggio minimo che un candidato può riportare al colloquio per superare l’esame?

Non è definito: per superare l’Esame il candidato deve ottenere un punteggio complessivo di 60 punti, costituito dalla somma del punteggio di credito e del punteggio ottenuto al colloquio orale. Per l’attribuzione del punteggio la sottocommissione utilizza la griglia nazionale presente all’All. B dell’O.M. 53 del 3.03.2021, che può essere se necessario adattata per gli alunni con disabilità o con DSA certificato.

Nella normativa è prevista l’unanimità per l’attribuzione della lode. Quindi è ancora valido questo criterio?

Sì, è valido. Cfr. O.M. 53 del 3.03.2021, art. 24, comma 5.

Per evitare di esaminare un solo candidato l’ultimo giorno, è possibile calendarizzare 5 candidati al giorno per tre giorni e successivamente quattro o due?

Certamente.

Nomina del vicepresidente: non essendoci docenti in comune nelle due classi assegnate alla Commissione che andrò a presiedere, gradirei sapere come dovrò regolarmi per la nomina del vicepresidente

Può nominare due sostituti, uno per ciascuna sottocommissione.

Soluzione migliore ai fini del corretto e legale funzionamento delle procedure dell’Esame di Stato in caso di assenza del presidente (giorno 21 giugno per esami diagnostici in struttura ospedaliera):

11 a) sospendere la seduta di esame per il giorno 21/6,

b) fissare la seduta di esame nel pomeriggio del giorno 21/6,

c) essere sostituita dal vicepresidente.

L’O.M. n° 53 del 3.03.2021, art. 13 comma 8, stabilisce che “Qualora si assenti il presidente, per un tempo non superiore a un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto”. Il colloquio deve svolgersi alla presenza dell’intera commissione, quindi per quel giorno si interrompono le operazioni d’esame. Il Presidente assente dovrà naturalmente produrre certificazione della sua presenza in struttura ospedaliera.

Al fine di evitare criteri che considerino solo il punteggio conseguito (ad esempio: da 81 a 83 un punto…) si chiede cortesemente di poter prendere visione di un modello che sia di spunto per una corretta attribuzione del punteggio integrativo.

Si consiglia di non attribuire il punteggio integrativo secondo un criterio meccanico, agganciato al punteggio acquisito dal candidato come somma tra credito e valutazione del colloquio. Non è possibile fornire un modello valido per tutte le situazioni; si ritiene opportuno che la commissione stabilisca dei criteri (ad esempio 5, ognuno corrispondente ad 1 punto) in considerazione dell’indirizzo di studi, del profilo della classe quale emerge dal Documento del 15 maggio etc. Solo a titolo di esempio, si potrebbero prendere in considerazione la maturità e la serietà con cui il candidato affronta la prova, o la padronanza del lessico specifico delle discipline caratterizzanti.

Un candidato esterno è già in possesso di un altro diploma per differente corso di studi e ha svolto gli esami preliminari, in tutte le discipline, dalla prima alla quinta classe, non previste nel previgente piano di studio. In tal caso, per l’attribuzione del credito, il candidato si deve ritenere non in possesso di idoneità alla classe terza e quarta (rif. art 11 c.8 dell’OM 53/2021)?

Se è esterno, ed ha svolto esami preliminari per tutti gli anni, non è in possesso di idoneità.

Gli alunni con disabilità certificata e con PEI differenziato vanno inseriti nel tabellone riportante l’esito finale degli Esami di Stato?

I candidati con disabilità che hanno svolto un PEI differenziato vanno inseriti nell’eventuale tabellone cartaceo, con la dizione “Diplomato” o “Non diplomato” o “Assente”, come gli altri, nonché nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento (O.M. n° 53 del 3.03.2021, art. 25 c. 1). Il riferimento all’effettuazione della prova d’esame non equipollente è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento (art. 20 comma 6 dell’O.M.).

Relativamente all’attribuzione di eventuale punteggio integrativo , così come recita l’O.M. 53 2021 all’art.16 Comma 8 lett.b : “i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti”, è perentorio o c’è cmq la possibilità di integrare il punteggio pur non avendo i “requisiti minimi”(50+30)?

I requisiti indicati sono perentori

Nominata in una sede carceraria, ho saputo che probabilmente i candidati sono in numero minore di quanto dichiarato nella nomina. Qualora così  fosse posso aumentare a 6 il numero di alunni esaminati al giorno al fine di rendere più snella la procedura presso la struttura penitenziaria?

Di norma il numero dei candidati che sostengono il colloquio non può essere superiore a cinque per giornata (O.M. 53/2021, art. 15 comma 3). In ogni caso è opportuno interloquire con i referenti della struttura carceraria, per adeguarsi alle esigenze interne.

Assicurarsi, comunque, che non vi siano casi particolari di candidati interni (es. trasferiti ad altro istituto penitenziario, arresti domiciliari, affidamento in prova, ecc.) per i quali va garantito lo svolgimento dell’esame secondo le indicazioni della nota della DGOSV prot. 12266 del 23.05.2021.

Le procedure da adottare nello svolgimento degli esami di Stato nelle scuole paritarie sono analoghe rispetto a quelle adottate nelle scuole statali oppure bisogna osservare una particolare attenzione ad aspetti burocratici che potrebbero compromettere la legalità degli esami?

Le procedure da adottare sono quelle utilizzate nelle istituzioni scolastiche statali. Nel caso degli Istituti paritari, è opportuno comunque esaminare con particolare attenzione i fascicoli dei candidati, gli eventuali attestati di esami di idoneità, per controllare che siano stati rispettati i requisiti di ammissione previsti dalla normativa, la presenza del diploma originale dell’esame conclusivo del I ciclo, i verbali degli scrutini finali con l’attribuzione e la motivazione del credito, il numero di assenze.

Può un commissario assentarsi il primo giorno durante riunione plenaria?

All’art. 13, comma 6, dell’O.M. 53/2021 si stabilisce che durante l’espletamento del colloquio, nell’ipotesi di assenza non superiore a un giorno dei commissari, sono interrotte tutte le operazioni d’esame relative al giorno stesso; al comma 7, si statuisce che “in ogni altro caso di assenza, il commissario assente è sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame”.

Presidente della commissione XXXXXXX; da contatti intercorsi con la scuola ho appreso che in entrambe le classi della mia commissione non è stato inserito il commissario di lingua inglese. Come devo regolarmi per l’accertamento della lingua inglese?

Suggeriamo di segnalare la circostanza al ds dell’istituzione.

Le valutazioni finali e le relative pubblicazioni all’albo, per ogni classe/commissione, devono essere effettuate alla fine dei colloqui di ogni classe /commissione?

L’O.M. 53/2021, art. 24 comma 1, stabilisce con chiarezza che ciascuna sottocommissione d’esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla valutazione finale e all’elaborazione dei relativi atti “subito dopo la conclusione dei colloqui di propria competenza”.

La pubblicazione dovrebbe essere disgiunta: all’art. 15, comma 6 dell’OM si stabilisce che al termine della riunione plenaria “il presidente della commissione dà notizia del calendario dei colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione”.

Come precisato nella nota prot, n. 13914 dell’11.06.2021, il calendario dei colloqui deve essere reso disponibile a ciascun candidato interno nell’area riservata del registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento; ai candidati esterni il calendario va trasmesso via mail.

Due docenti delle sottocommissioni della commissione XXXXX dell’istituto XXXXXXXXXXXX sono impegnate anche con la sottocommissione del serale che opera in altro comune. Mi chiedevano come comportarsi il giorno della plenaria cioè partecipano prima alla plenaria e alle singole riunioni nella 21 sede di servizio e poi si recano nell’altra scuola? altrimenti cosa fare?

E’ opportuno che il Presidente della prima commissione prenda accordi con il Presidente della sottocommissione del serale, per sfalsare gli orari delle riunioni plenaria e preliminare. La scuola da cui iniziare dovrebbe essere quella indicata nel decreto di nomina dei docenti.

Volevo sapere se anche per quest’anno è possibile la partecipazione di docenti fragili agli esami di stato in modalità a distanza.

L’art. 26, comma 1, lettera c dell’O.M. 53/2021 stabilisce che “nei casi in cui uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza”.

Il caso è contemplato anche nel protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le OO.SS. del 21.05.2021“Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2020/2021”. Ne trova notizie nelle slide del corpo ispettivo USR Campania pubblicate sul sito e presentate il 10-11 maggio durante le riunioni territoriali di servizio.

Per una commissione divisa tra Pozzuoli e Capri la riunione plenaria si può svolgere online per i membri della sottocommissione di Capri?

Sì, è previsto. Le preliminari si svolgeranno in presenza in ciascuna delle due sedi, eventualmente una in data 14 giugno ed una in data 15 giugno.

Le assenze eventuali di candidati interni senza rinuncia scritta o certificato medico equivalgono comunque a rinuncia? Sono stata nominata in un istituto paritario.

Sì. Si veda l’O.M. 53 del 3.03.2021, art.22, che si occupa dei casi di assenza dei candidati.

Sono un docente nominato presidente per gli esami di stato. Mi è capitato di vedere pagelle in cui il dirigente aveva fatto mettere un unico voto su due materie, nella fattispecie si trattava di matematica e matematica applicata e il dirigente aveva fatto inserire un solo voto in quanto le due materie erano state assegnate ad uno stesso docente, mentre dove le due materie erano assegnate a due docenti diversi vi erano due voti diversi, come devo comportarmi se mi trovo in questa situazione?

Deve controllare il piano orario dell’indirizzo, per verificare se è possibile che le due discipline vengano raggruppate, ed esaminare i verbali dei Consigli di classe. Le consigliamo di inviare una e-mail all’ispettore incaricato per la sua provincia, dopo aver verificato gli atti.

Dove si trova, nella normativa, la possibilità di ammettere un candidato interno con una valutazione insufficiente? Non ho trovato nulla: né nell’O.M. 53, né nella nota 349

La possibilità è prevista nel D. lgs 62/2017, art. 13 comma 2, lettera d. La valutazione insufficiente va riportata nel verbale dello scrutinio e nella scheda dell’alunno, e va computata come tale nel calcolo della media.

Se un commissario interno ha la figlia che deve sostenere l’esame come candidata esterna non nella classe in cui lui deve esaminare i candidati ma nell’altra classe abbinata, però nella sua stessa commissione, esiste incompatibilità? Il presidente deve chiedere la sostituzione del commissario al 27 D.S?

Obiettivamente la candidata avrebbe dovuto essere assegnata ad altro CdC già per svolgere i preliminari. In questo caso si delinea un’ipotesi di incompatibilità, ai sensi dell’O.M. 53 del 3.03.2021, art. 16, commi 3 e 4.

Per le scuole parificate, a cosa dobbiamo stare attenti per quanto riguarda i crediti

Per le scuole paritarie, è opportuno esaminare con particolare attenzione i fascicoli dei candidati, gli eventuali attestati di esami di idoneità, per 28 controllare che siano stati rispettati i requisiti di ammissione ad essi previsti dalla normativa, la presenza del diploma originale dell’esame conclusivo del I ciclo, i verbali degli scrutini finali con l’attribuzione e la motivazione del credito, il numero di assenze. Controlli l’attribuzione del credito tenendo presente l’Allegato A all’O.M. 53 del 3.03.2021

Il sorteggio delle classi è obbligatorio? La scuola ha già preparato il calendario. Come agire?

A norma dell’O.M. 53 del 3.03.2021, art. 15, c. 3, è il Presidente che durante la riunione plenaria, sentiti i componenti di ciascuna sottocommissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni determinando, in particolare, la data di inizio dei colloqui per ciascuna 29 sottocommissione e, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due sottocommissioni e, all’interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni e interni, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica”. Si tratta quindi di una competenza non in capo all’Istituzione scolastica. Quanto al sorteggio, il comma 4 dell’art. 15 stabilisce che non si proceda al sorteggio della classe quando le commissioni abbiano in comune uno o più commissari; in questo caso, al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio della classe.

Il docente di sostegno deve partecipare allo scrutinio del suo alunno?

L’O.M. 53 del 3.03.2021, art. 20, c. 4, stabilisce che, per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la sottocommissione possa avvalersi 30 del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente con disabilità durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno non parteciperà alle operazioni di valutazione, essendo appunto figura di supporto.

Il prof di sostegno è solo per il sostegno alla prova?

L’O.M. 53 del 3.03.2021, art. 20, c. 4, stabilisce che, per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la sottocommissione possa avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente con disabilità durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno non parteciperà alle operazioni di valutazione, essendo appunto figura di supporto.

L’ autocertificazione di non essere stati in quarantena deve essere prodotta solo dalla commissione o anche dagli allievi e da eventuale accompagnatore?

32 Sono confermate le misure di sicurezza previste nel Protocollo 2019/2020. Si veda il Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le OO.SS., 21.05.2021, “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2020/2021”. L’autocertificazione va dunque prodotta da docenti, allievi, personale ATA, accompagnatori.

Si può prevedere una seduta di colloqui nel pomeriggio?

E’ caldamente sconsigliata questa organizzazione, per non sollevare ipotesi di disparità di trattamento.

Per le commissioni insediate in Istituti paritari si utilizza sempre Commissione web?

34 All’art. 23, comma 3, l’O.M. 53/2021 statuisce che nella compilazione dei verbali la sottocommissione utilizza l’applicativo “Commissione web”, “salvo motivata impossibilità”. Qualora l’Istituto paritario non abbia predisposto l’inserimento dei dati nell’applicativo, dopo aver sollecitato, vi preghiamo di inviare segnalazione all’ispettore tecnico di vigilanza assegnato alla vostra provincia.

Si possono introdurre allegati ai verbali? Se si è possibile essere spillati al verbale? È possibile inserire gli allegati all’ interno dei verbali se si sceglie la nuova modalità di commissione web?

35 Alcuni allegati sono previsti, ad esempio le dichiarazioni dei commissari circa l’assenza di condizioni di incompatibilità. In Commissione web sono presenti tutti i format di verbale con eventuali allegati.

Cosa succede se una pagella è sbagliata?

36 Si tratta di una regolarità sanabile da parte dell’Istituzione scolastica. Il Presidente deve invitare il Dirigente scolastico a riconvocare tempestivamente il Consiglio di classe per provvedere alla rettifica dell’errore.

Si possono avere maggiori chiarimenti sull’esame degli adulti?

37 La procedura è descritta nell’O.M. 53 del 3.03.2021, art. 18 comma 4. È da consultare la sezione FAQ presente sul sito del Ministero, www.istruzione.it/esami-di-stato/faq.html

Si possono dare delucidazioni in merito all’intero comma 4 dell’art. 4 O.M. 11? Mi pare si evinca anche che il collegio dei docenti può aver stabilito integrazione dei crediti anche per tutti gli studenti e non solo per le terze e quarte classi dell’anno 2019/20 o sbaglio?

38 L’art. 4, comma 4, dell’O.M. 11/2020, concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 recita: “Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorchè inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. Per l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti”.

L’integrazione è eventuale ed è non superiore ad 1 punto; ovviamente essa non può comportare il superamento della fascia in cui la media dei voti ottenuta colloca lo studente, quindi può essere assegnata a studenti che nell’a.s. 2019/2020 abbiano ottenuto il credito minimo della banda di oscillazione corrispondente.

Per il candidato ospedalizzato si può svolgere in remoto il colloquio previo accordi con struttura ospedaliera? Bisogna bloccare colloqui e dedicare una giornata solo per questo candidato?

L’O.M. 53 del 3.03.2021 all’art. 8 stabilisce che I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente/coordinatore prima dell’insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d’esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente/coordinatore – o il presidente della commissione – dispone la modalità d’esame in videoconferenza.

Per gli specifici casi, cfr. D. lgs. 62/2017, art. 22 comma 2, e O.M. 53/2021, art. 3 comma 4.

In alcune scuole il credito dei privatisti è stato calcolato in quarantacinquesimi. Usando il seguente criterio 11 punti classe 3° 12 punti classe 4° max 22 punti classe 5°. Ovviamente parliamo di candidati privatisti che hanno sostenuto l’esame preliminare.

Per i candidati esterni l’O.M. 53/2021 stabilisce all’art. 11, comma 7, che il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale è sostenuto l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella C di cui all’Allegato A alla presente ordinanza. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Per l’attribuzione dei crediti relativi alle classi terza e quarta, il consiglio di classe si attiene a quanto previsto ai commi 2 e 5 lettera c). Il comma 8 dell’art. 11 disciplina casi particolari.

Il materiale scelto dalla sottocommissione deve essere ricompreso nei programmi svolti?

Come precisa l’O.M. 53 del 3.03.2021, art. 17 c. 3, il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è “finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare”. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi. Si possono inoltre utilizzare spunti tratti dal Curriculum dello studente.

Come va effettuata la scelta del materiale dalla commissione in maniera arbitraria o stabilire un criterio?

Come precisa l’O.M. 53 del 3.03.2021, art. 17 c. 3, il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è “finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare”. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi. Si possono inoltre utilizzare spunti tratti dal Curriculum dello studente.

Dal punto di vista formale un docente a scavalco tra due paesi diversi a quale plenaria partecipa alle ore 8:30? Per la partecipazione alla riunione plenaria del 14 giugno p.v., dove deve recarsi il docente commissario interno di 2 classi dello stesso corso serale impegnato in due sottocommissioni appartenenti a commissioni d’esame assegnate a due diverse sedi scolastiche?

La plenaria si svolge di norma nella prima sede indicata nel decreto di nomina. È opportuno comunque che i Presidenti delle due commissioni prendano contatto per le opportune decisioni in merito.

Bisogna prevedere 15 minuti tra un candidato e l’altro per la sanificazione?

IL Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le OO.SS. del 21.05.2021 (“Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2020/2021”) conferma le misure di sicurezza previste nel Protocollo 2019/2020.

La scelta dei materiali presuppone l’indicazione di un percorso multidisciplinare (UDA) nel documento del 15 maggio?

No. Come precisa l’O.M. 53 del 3.03.2021, art. 17 c. 3, il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è “finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare”. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi. Si possono inoltre utilizzare spunti tratti dal Curriculum dello studente.

Se uno studente ha il COVID, farà l’esame a distanza?

L’O.M. 53 del 3.03.2021 all’art. 8 stabilisce che I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente/coordinatore prima dell’insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d’esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente/coordinatore – o il presidente della commissione – dispone la modalità d’esame in videoconferenza.

Si veda anche il Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le OO.SS. del 21.05.2021 “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2020/2021”.

Per le classi articolate vanno redatti due verbali differenti con la relativa nomina di due segretari?

Va redatto un solo verbale. Il segretario per ragioni di opportunità andrebbe scelto tra i commissari che conducono l’esame per entrambi i gruppi.

L’informazione circa il numero degli alunni fragili o conviventi di fragili va data dal dirigente ai presidenti di commissione con apposita nota, affinché possano assumere le determinazioni conseguenti?

Sì, è opportuno.

Se uno studente ha avuto un 7 in una disciplina nel triennio anche se raggiunge 100 senza bonus può avere la lode?

Le condizioni per ottenere la lode – che richiede delibera all’unanimità e motivazione – sono indicate all’art. dell’O.M. 53/2021, art. 24 comma 5: il candidato deve aver conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del Consiglio di classe e il punteggio massimo previsto alla prova d’esame.

La disciplina per i corsi serali è la stessa del percorso scolastico diurno?

Le indicazioni relative allo svolgimento del colloquio nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti sono fornite dall’O.M. 53 del 3.03.2021, art. 18 c. 4. Si consiglia di consultare anche la Sezione FAQ presente sul sito del Ministero.

Qualche esempio di criterio per l’attribuzione della lode?

Potreste dare suggerimenti anche in merito ai criteri per attribuzione lode?

I criteri per la lode?

Non è possibile fornire un modello valido per tutte le situazioni; si ritiene opportuno che la commissione stabilisca dei criteri in considerazione dell’indirizzo di studi, del profilo della classe quale emerge dal Documento del 15 maggio etc.

Per quanto riguarda la sicurezza a quale ordinanza dobbiamo riferirci?

Bisogna riferirsi al Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le OO.SS. del 21.05.2021, “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2020/2021”. Si veda anche O.M. 53 del 3.03.2021, art. 26.

È possibile decidere di cominciare i colloqui dai candidati esterni?

L’O.M. 53 del 3.03.2021, art. 15 c.3, stabilisce: “Il presidente, durante la riunione plenaria, sentiti i componenti di ciascuna sottocommissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni determinando, in particolare, la data di inizio dei colloqui per ciascuna sottocommissione e, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due sottocommissioni e, all’interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni e interni, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica”.

Se un candidato è fragile ma vuole sostenere l’esame in presenza?

Se durante l’anno si è avvalso della didattica a distanza perché con fragilità certificata, è preferibile che sostenga l’esame nella stessa modalità.

In caso di somministrazione di dose vaccino per uno dei commissari?

L’O.M. n° 53 del 3.03.2021, art. 13, c.6, stabilisce: «Durante l’espletamento del colloquio, nell’ipotesi di assenza non superiore ad un giorno, sono interrotte tutte le operazioni d’esame relative al giorno stesso»

Sono stata nominata presidente di una commissione che non presenta nessun commissario comune alle due sottocommissioni. Dovrò nominare due vicepresidenti e due segretari?

Sì: due vicepresidenti e due segretari.

I dati relativi allo scrutinio di ogni commissione vanno pubblicati separatamente e nel giorno di ciascuno scrutinio?

O.M. n° 53 del 3.03.2021, art. 15 c. 6: «Al termine della riunione plenaria, mediante pubblicazione all’albo online dell’istituto sede d’esame, il presidente dà notizia del calendario dei colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione», senza inserire dati personali degli alunni ma solo il numero di candidati per giorno in forma anonima ed aggregata.

Ma si tenga conto della nota n. 13914 del 11.06.2021.

Se sul sito della scuola trovo il documento del 15 maggio con i nomi degli allievi e le assegnazioni della prova come procedo?

Indicazioni Garante della Privacy, nota n°11823 del 17/05/2021. Inviti il Dirigente a provvedere tempestivamente alla rimozione dei dati personali indebitamente trattati

Credo sia opportuno, dopo avere completato le operazioni della prima sottocommissione, pubblicare i risultati e consegnare il plico in segreteria, anche per evitare le tentazioni di rimettere in discussione le decisioni: qual è il vostro punto di vista?

O.M. n° 53 del 3.03.2021, art. 15 c. 6: «Al termine della riunione plenaria, mediante pubblicazione all’albo online dell’istituto sede d’esame, il presidente dà notizia del calendario dei colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione». È prevista la pubblicazione disgiunta.

Nota n. 13914 del 11.06.2021.

Premesso che con la nota 13721 del 7 giugno 2019 il Direttore Generale USR Campania ha chiarito che non è più possibile attribuire il credito formativo, chiedo se il CDC può considerare il massimo della banda di oscillazione (nel rispetto dell’OM) valutando alcuni criteri deliberati dal collegio dei docenti in relazione ad attività realizzate esclusivamente in relazione al PTOF dell’istituto.

Si veda l’O.M. n° 53 del 3.03.2021, art. 11, All. A.

È possibile scaricare dall’ambiente Commissione web il file relativo al nuovo modello di autodichiarazione covid-19 Esami di Stato, qualora gli Istituti non ricevessero in tempo per il giorno dell’insediamento il nuovo modello da fornire alle Commissioni d’Esame?

È già disponibile in allegato alla nota n°13942 del 11.06.2021.

Volevo sapere se le materie di indirizzo e la letteratura italiana devono essere oggetto anche della terza parte del colloquio. Io capisco di no.

Il colloquio non prevede una rigida parcellizzazione delle discipline.

O.M. n° 53 del 3.03.2021, artt. 17 e 18.

Il vicepresidente può essere anche uno per ogni commissione con membri diversi?

Sì, se non ci sono commissari in comune.

Il materiale per la prova colloquio va preparato alla mattina prima dei colloqui oppure 15 minuti prima di ciascun colloquio? Oppure predisposto la mattina presto, ovvero alle ore 8.00, e poi ridefinito 15 minuti prima del colloquio, relativamente a ciascun candidato.

La predisposizione dei materiali per il colloquio possiamo prepararli il primo giorno per tutta la classe in modo da numerarli e poi scegliere ogni giorno quello più idoneo per i diversi candidati?

L’O.M. n° 53 del 3.03.2021, art 17, c.3, stabilisce che i materiali vadano predisposti «All’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i relativi candidati»

Si può anticipare alle 8.15 l’inizio dei colloqui?

Certamente

Come si attribuisce il credito scolastico nei corsi serali?

Vorrà intendere nei corsi per gli adulti …

O.M. n° 53 del 3.03.2021, art. 11, c. 6, All. A: tabella B per il secondo periodo didattico (max 38 punti); tabella C per il terzo periodo didattico (max 22 punti).

È possibile sospendere gli esami il sabato e riprenderli il lunedì della settimana successiva?

Si possono interrompere i colloqui il sabato?

No. Solo se c’è un motivo documentato. O.M. n° 53 del 3.03.2021, art. 13 c. 6.

Bisogna pubblicare dettagliatamente le norme anti-covid? Affiggerle e pubblicarle sul sito della scuola?

Il protocollo con le misure di sicurezza dovrebbe essere già stato pubblicato sul sito della scuola.

Cfr. Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive del settore scolastico per lo svolgimento dell’Esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado, Indicazioni di informazione e comunicazione (Protocollo di sicurezza 2019/20).

Se un commissario per problemi personali non può partecipare solo alla plenaria va sostituito?

O.M. n° 53 del 3.03.2021, art. 13, c.6: «Durante l’espletamento del colloquio, nell’ipotesi di assenza non superiore ad un giorno, sono interrotte tutte le operazioni d’esame relative al giorno stesso»;

c.7: «In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame»

Lo scrutinio deve essere fatto necessariamente l’ultimo giorno di orali, a seguire, per ogni commissione?

La riunione della sottocommissione d’esame relativa all’attribuzione del voto finale può essere fatta anche il giorno successivo all’ultimo giorno dei colloqui di quella specifica sottocommissione?

Nell’ultimo giorno dei colloqui.

Per un solo giorno di assenza del presidente di commissione, per motivi improrogabili e documentati, si sospende la seduta per un giorno o può sostituire il vicepresidente?

O.M. n° 53 del 3.03.2021, art. 13, c. 8 prevede quanto segue: “Qualora si assenti il presidente, per un tempo non superiore ad un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto».

Sono capitata a Marcianise e Orta D’Atella. Come comportarmi per la riunione plenaria? Soprattutto per stilare il calendario prove? Convoco la scuola di Orta di Atella che è la seconda commissione a Marcianise dove ho la prima commissione?

La riunione plenaria si tiene nella scuola che cura gli aspetti amministrativi della commissione. Le due preliminari possono svolgersi ognuna nella sede d’esame

Considerato che l’italiano è già oggetto di valutazione, così come la discussione dell’elaborato, nella fase successiva i commissari di tali discipline intervengono comunque o sarebbe opportuno di no?

O.M. n° 53 del 3.03.2021, artt.17 e 18. Il colloquio è multidisciplinare, pertanto ciascun commissario può intervenire se e quando lo ritiene necessario.

Il 14 giugno la scuola di Frigento (AV), sede di esame di stato per il Liceo Linguistico e il Liceo delle scienze umane, è chiusa per la festività del santo patrono. La riunione preliminare può essere effettuata nell’istituto d’Istruzione Superiore di Grottaminarda (AV), dal quale la citata scuola di Frigento dipende?

Se nel controllo dei verbali del consiglio di classe per valutare la correttezza dell’assegnazione dei crediti emerge che sono stati ammessi alunni con più di una insufficienza come ci si deve comportare?

O.M. 53 del 3.03.2021, art. 16, c. 7, lettera b.

Qualora il presidente della commissione, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato rilevi irregolarità sanabili da parte dell’istituzione scolastica sede d’esame, invita il dirigente/coordinatore a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite la convocazione dei consigli di classe.

Avendo in una sottocommissione quattro commissari in contemporanea su un’altra commissione, come bisogna fare per la verbalizzazione della riunione plenaria? È possibile iniziare la riunione plenaria in sequenza in orario successivo alle 8.30?

Sì.

In una mia sottocommissione vi è una alunna al nono mese di gravidanza. Presumo che previa presentazione di documentazione ad hoc sia possibile darle la precedenza assoluta e non procedere a sorteggio.

Sì.

Per il corso serale come viene calcolato il credito?

Vorrà intendere nei corsi per gli adulti …

O.M. n° 53 del 3.03.2021, art. 11, c. 6, All. A: tabella B per il secondo periodo didattico (max 38 punti); tabella C per il terzo periodo didattico (max 22 punti).

Docente ad oggi in quarantena, molto probabilmente verrà liberato domenica 13 giugno; a chi compete la gestione del caso, al Dirigente o al Presidente che si insedierà lunedì?

Il commissario dovrà presentarsi munito di attestato di conclusa quarantena. In ogni caso, nel modello di autodichiarazione si prevede che docenti, alunni, personale attestino di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni.

Ma i criteri di attribuzione della lode non sono già stabiliti per legge?

I presupposti irrinunciabili per accedervi sono definiti per legge.

I criteri sono fissati dalla commissione.

L’esame nei licei musicali dove è prevista l’esibizione del brano dura sempre 60 minuti?

È a discrezione della commissione.

Il numero di candidati giornalieri deve essere sempre lo stesso o si può cambiare per motivi di organizzazione?

O.M. 53 del 3.03.2021, art. 15 c. 3: «Il presidente, durante la riunione plenaria, sentiti i componenti di ciascuna sottocommissione, individua e definisce

81 gli aspetti organizzativi delle attività della sottocommissione determinando, in particolare, le date di inizio dei colloqui per ciascuna sottocommissione, e, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due sottocommissioni e, all’interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni e interni, nonché quello di convocazione tra i candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio non può essere superiore a cinque per giornata, salvo motivate esigenze organizzative».

Nelle sezioni Esabac quanto tempo aggiuntivo si consiglia di dare?

Una ventina di minuti. Al minimo 15.

Come si accede alla commissione web?

La segreteria fornisce le credenziali il giorno di insediamento.

I verbali online quindi non dovranno essere stampati e consegnati nel plico?

Sì, sempre.

Quante copie di verbale bisogna compilare?

Una, tranne quelli di consegna e riconsegna dei materiali.

La firma elettronica avanzata ci viene rilasciata dalla scuola in cui opereremo?

Siete voi i titolari della vostra SPID.

Operando con verbali online e firmati digitalmente c’è bisogno di stamparli ed allegarli al plico?

Sì.

Appena ricevuta la nomina ho provveduto a mettermi in contatto con la scuola (un istituto paritario) per chiedere di utilizzare Commissione Web. Mi hanno risposto che, per problemi di connessione, non hanno la possibilità di utilizzare lo strumento digitale, ho provato a sollecitare, proponendo di 88 usare i miei dati mobili, ma mi hanno risposto che la segreteria non è in grado adesso di gestire la documentazione dei candidati via web.

Comunichi al servizio ispettivo, in privato, il nome dell’Istituto Paritario. Grazie

Se il candidato è minorenne chi firma la dichiarazione di non isolamento?

I genitori o chi detiene la responsabilità genitoriale.

Nel calendario dobbiamo prevedere un tempo tra due colloqui successivi o può essere ricompreso nei 60 minuti?

O.M. 53 del 3.03.2021, art. 18, c.3: «La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata indicativa di 60 minuti»

Per favore chiarite se nella terza parte il candidato può / deve ricollegarsi alle materie di indirizzo e alla letteratura italiana.

Nella terza parte il candidato deve ricollegarsi nuovamente alla letteratura italiana?

Il colloquio non prevede una rigida parcellizzazione delle discipline.

O.M. n° 53 del 3.03.2021, artt. 17 e 18.

È possibile cambiare l’ordine delle fasi del colloquio?

O.M. 53 del 3.03.2021, art. 18. È buona norma che il colloquio abbia la stessa struttura per tutti i candidati in modo da garantire la maggiore omogeneità degli stimoli proposti

Sono stata nominata presidente in un istituto paritario. Mi hanno avvisato che i percorsi PCTO non sono stati inseriti nel curriculum dello studente ma sono in forma cartacea: è una irregolarità sanabile?

Sì.

Potrebbe ripetere come comportarci qualora un commissario abbia concluso la quarantena da meno di 15 giorni?

Nel modello di autodichiarazione diffuso il 12 maggio mattina, che ricalca quello dello scorso anno, si prevede che docenti, alunni, personale attestino di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni.

Nella compilazione del “diario esami” si può saltare un giorno oppure debbono essere tassativamente consecutivi? (anche durante la settimana).

Consecutivi, dal lunedì al sabato.

Se la prima sottocommissione termina i lavori il venerdì, si possono iniziare i colloqui della seconda il lunedì?

No, vanno iniziati il sabato.

Come comportarci con un candidato ancora in quarantena?

O.M. n° 53 del 3.03.2021, art. 22.

Candidato assente, non trasportabile, reduce da un grave incidente, come si precede? Si può ipotizzare un esame a distanza o procedere con una prova suppletiva?

O.M. n° 53 del 3.03.2021, art. 22.

Se un candidato svolge il colloquio a distanza come ci comportiamo con le firme?

L’autenticazione del candidato avviene ad opera dei docenti della classe, uno dei quali sottoscriverà la camicia dell’alunno.

Se la scuola non ha improntato il curriculum come comportarsi?

O.M. n° 53 del 3.03.2021, art. 16, c. 7.

Il docente di sostegno a supporto dell’alunno diversamente abile entra in commissione a tutti gli effetti?

No, solo per la predisposizione del setting del colloquio e la scelta del materiale

100 Il docente di sostegno partecipa anche alla riunione preliminare?

Non partecipa né alla riunione plenaria, né alla preliminare, all’interno della quale verrà verbalizzata la necessità di procedere alla nomina del docente di sostegno.

O.M. 53 del 3.03.2021, art. 20, c. 4

Ai candidati del paritario l’esperienza di PCTO deve essere verificata sempre?

O.M. 53 del 3.03.2021, art. 18.

Il riconoscimento dei candidati lo fa il presidente, visto che la commissione non li conosce quasi mai?

Il riconoscimento avviene mediante esibizione alla commissione del documento di riconoscimento.

Nel caso del mancato inserimento dei PCTO nel curriculum va fatta comunicazione all’USR, ma si può procedere regolarmente all’esame?

 Se una classe non ha svolto i PCTO si può procedere con l’esame o va fatta la segnalazione?

Non va fatta comunicazione. Per gli altri casi: O.M. n° 53 del 3.03.2021, art. 16, c. 7.

Ci sono particolari istruzioni che dobbiamo seguire per lo svolgimento degli esami in sedi carcerarie?

Nota n° 12266 del 23.05.2021.

Chi sceglie i materiali del colloquio? Presidente o sottocommissione?

I lavori della Commissione sono sempre collegiali: O.M. 53 del 3.03.2021, art. 17, c.3.

Si può chiedere ai candidati interni ed esterni se hanno effettuato la vaccinazione?

No.

Ci sono casi di alunni che hanno continuato la DAD per l’intero anno scolastico per conviventi in situazione di fragilità. In questo specifico caso l’esame si svolge in presenza?

Non è assolutamente opportuno.

Qualora nella commissione fossero presenti commissari in condizione di fragilità, posso predisporre un calendario giornaliero di 4 candidati per ridurre i tempi di lavoro?

No, svolgono il lavoro a distanza ed il numero dei candidati è non meno di 5 al giorno.

Il colloquio CLIL deve necessariamente prevedere il docente con certificazione o è sufficiente il docente con competenze sebbene non certificate?

Occorre il docente con certificazione O.M. 53 del 3.03.2021, art. 18, c. 2.

Per chi ha due scuole, il calendario dei lavori nella seconda scuola va pubblicato il secondo giorno nella riunione preliminare?

O.M. 53 del 3.03.2021, art. 15 c. 3: «Il presidente, durante la riunione plenaria, sentiti i componenti di ciascuna sottocommissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività della sottocommissione determinando, in particolare, le date di inizio dei colloqui per ciascuna sottocommissione, e, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due sottocommissioni e, all’interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni e interni, nonché quello di convocazione tra i candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio non può essere superiore a cinque per giornata, salvo motivate esigenze organizzative».

I docenti individuati fragili nel corso dell’anno scolastico non presenti nelle commissioni, che potrebbero essere interessati da eventuali nomine in sostituzione di commissari assenti per gravi motivi possono essere esonerati e/o partecipare in modalità videoconferenza?

Commissari lavoratori fragili partecipano in videoconferenza?

Sì.

Anche il calendario dei colloqui non è pubblicato all’albo on-line ma sul registro elettronico della classe (in contrasto art. 15 punto 6)?

Il calendario dei colloqui con i nominativi degli alunni deve essere pubblicato nell’area riservata del registro elettronico.

All’albo della scuola può andare un calendario con i dati non personali trattati in forma anonima e aggregata.

Terminati i lavori di una sottocommissione e sigillato il plico è preferibile pubblicare subito i risultati o a conclusione della seconda sottocommissione?

O.M. n° 53 del 3.03.2021, art. 15 c. 6: : «Al termine della riunione plenaria, mediante pubblicazione all’albo online dell’istituto sede d’esame, il presidente dà notizia del calendario dei colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione». È prevista la pubblicazionedisgiu nta.

Nota n. 13914 del 11.06.2021.

Nel caso di esame in sede carceraria ci sono specificità nella pubblicazione dei risultati o vale quanto già detto?

O.M. n° 53 del 3.03.2021, art. 25.

La pubblicazione dei risultati e degli atti è a cura dell’istituzione scolastica a cui il presidente di commissione li affida (tramite protocollo)?

O.M. n° 53 del 3.03.2021, art. 25.

È preferibile che il Presidente sorvegli le operazioni date le novità introdotte quest’anno

Se si concede la possibilità di svolgere a distanza l’esame per commissari impossibilitati, laddove si verificano problemi di connessione successivi, come comportarci?

Si sospendono gli esami fino al ristabilimento della connessione

I candidati che non devono sostenere il colloquio quel giorno possono fare richiesta di seguire la prova in videoconferenza?

Non è previsto.

In caso di commissari che partecipano agli esami a distanza, come viene apposta la firma sugli atti?

Il commissario invia a mezzo mail una propria dichiarazione con la quale delega il presidente alla sottoscrizione degli atti

Se un componente si assenta un giorno, sia esso commissario o presidente, può giustificare con un’autocertificazione? Nel caso sia il Presidente, si devono interrompere i colloqui o può essere sostituito dal vice?

Se manca un componente durante i colloqui, presidente o commissario, sono interrotte tutte le operazioni d’esame relative al giorno stesso Nelle mie commissioni ci sono più docenti facenti parte di altre commissioni nello stesso istituto.

Il giorno della plenaria, questi docenti in quale commissione devono presenziare? Se uno di essi non partecipa alla mia plenaria, ma in un’altra, posso considerare valida la seduta?

In questo caso gli orari delle plenarie devono essere scaglionati

Ho seguito la vostra riunione nella quale si affermava che non era possibile svolgere esami di pomeriggio.

Una 5a avrebbe 2 commissari impegnati in un’altra commissione o addirittura in due; l’altra 1 commissario impegnato in un’altra commissione.

Dopo la verifica che farò lunedì, accertandomi della reale situazione, se tale formazione di commissione mi dovrebbe essere confermata e se dopo la consultazione con i colleghi presidenti non risulterà possibile svolgere gli esami, è possibile iniziare alle ore 14.00? Oppure rimandare l’esame di mattina quando si saranno liberati i commissari? Inoltre se una volta svolti gli esami di pomeriggio per una classe bisognerebbe farli anche per l’altra, per evitare un diverso trattamento ai candidati?

Sono molti anni che svolgo l’attività di presidente e pur tra tante difficoltà gli esami li ho sempre svolti di mattina.

Tenga presente che, da contratto, la prestazione lavorativa non può eccedere sistematicamente le 8 ore. Meglio prevedere un calendario sfalsato in cui la prova garantisca omogeneità di trattamento ai candidati

Sostituisco la ds agli esami nella mia scuola e le chiedo una informazione. Abbiamo due docenti fragili a casa dal mese di ottobre quindi neanche a distanza hanno lavorato. Hanno fatto richiesta alla ds di venire a scuola nei giorni di colloqui per assistere i loro alunni. La ds ha acconsentito.

Io che da domani ho la nomina di presidente non sono affatto d’accordo perché a loro due si aggiungeranno altre tre che vorranno venire.

Le aule le ho predisposte con banchetti singoli a distanza. Il genitore assisterà da fuori la porta. Non posso assumermi la responsabilità di far venire queste due docenti fragili fino al 30 giugno.

Posso precisarlo nella plenaria di domani?

Non è che non deve assumersi la responsabilità.

Semplicemente non è consentito dal protocollo, anche se non fossero docenti fragili

Vorrei chiedere se, qualora se ne ravvisasse la possibilità, si possa procedere al calendario di esame prevedendo una sottocommissione di mattina e l’altra di pomeriggio (si tratta di 49 studenti in tutto). Durante l’incontro mi è parso di capire che tale eventualità venisse scoraggiata, ma desidero sapere se è giuridicamente consentita.

Se vi sono docenti ‘a cavallo’ delle due sottocommissioni è contraria al contratto di lavoro.

In ogni caso la soluzione proposta non garantisce omogeneità di trattamento agli alunni.

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