Assegnazioni provvisorie 2021/22, precedenza docente con disabilità o che necessità di particolari cure. Condizioni

WhatsApp
Telegram

Assegnazione provvisoria per l’a.s. 2021/22, precedenza personale con disabilità e che ha bisogno di particolari cure continuative: condizioni per poterne beneficiare. Rispondiamo al quesito posto da una nostra lettrice.

Prima di rispondere al quesito che riporteremo di seguito, ricordiamo come e sino a quando è possibile presentare le istanze di assegnazione provvisoria, quali sono le precedenze previste dall’articolo 8 del CCNI 2019/22 e in base a cosa vengono disposti i movimenti.

Assegnazione provvisoria a.s. 2021/22

Le domande di assegnazione provvisoria a.s. 2021/22 possono essere presentate dal personale docente interessato sino al 5 luglio 2021, tramite Istanze online. Guida per immagini

L’assegnazione provvisoria può essere chiesta per uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria
  • ricongiungimento al genitore

Non tutti i docenti, comunque, pur essendo in possesso dei previsti requisiti, possono presentare la suddetta domanda. Approfondisci

Punteggio e precedenze

Le assegnazioni provvisorie vengono disposte in base al punteggio posseduto dai docenti che partecipano al movimento, punteggio che viene attribuito per le sole esigenze di famiglia. In caso di docenti, che usufruiscono di una delle precedenze previste dall’articolo 8 del CCNI 2019/22, gli stessi (docenti) precedono i colleghi a prescindere dal punteggio. In caso di parità di punteggio e precedenza prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

Punteggi

I punteggi vengono attribuiti in base a quanto previsto dall’Allegato 3 al citato CCNI “Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo” e dalle relative note. Di seguito i punteggi e le esigenze di famiglia per cui gli stessi (punteggi) spettano:

Precedenze

Queste le precedenze previste dal citato articolo 8:

I. Personale con gravi motivi di salute (personale non vedente e personale emodializzato)
II. Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
III. Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
IV. Assistenza
V. Personale cessato a qualunque titolo dal collocamento fuori ruolo
VI. Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
VII. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
VIII. Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4.12.2017

Quesito

Questo il quesito citato all’inizio:

Sono una docente della scuola primaria, desidero fare domanda di assegnazione provvisoria 2021 per ricongiungimento al coniuge nel comune di residenza, dato che ho una patologia  per la quale devo operarmi e di cui ho certificazione medico legale, posso inserirla  nella domanda per ottenere la precedenza? Ringrazio anticipatamente

Da quanto esposto dalla docente è chiaro che la patologia di cui parla potrebbe rientrare nella precedenza di cui al punto 3 sopra riportato “Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative”, tuttavia, non specificando la patologia e se abbia o meno una certificazione di disabilità, non possiamo che fornire una risposta generale che riguarda la predetta precedenza e in base alla quale la docente comprenderà se vi rientra o meno.

Usufruisce della precedenza suddetta (punto III) il personale docente:

  1. con disabilità di cui all’art. 21 della legge n. 104/92, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge n. 648/1950;
  2. non necessariamente disabile, che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
  3. appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92.

Condizioni per fruire della precedenza

Personale con disabilità art. 21 legge 104/92

Il personale di cui al punto 1 sopra riportato (con disabilità di cui all’art. 21 della legge n. 104/92, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge n. 648/1950) fruisce della precedenza per qualsiasi provincia (fermo restando che l’assegnazione può essere richiesta per una sola provincia) e preferenza, senza alcuna condizione da rispettare, diversamente da quanto previsto per i trasferimenti.

Personale che ha bisogno di particolari cure continuative

Il personale di cui al punto 2 sopra riportato (non necessariamente disabile, che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo – ad esempio chemioterapia) fruisce della precedenza a condizione che la prima preferenza espressa sia:

  • una scuola del comune in cui esista il centro di cura specializzato ove svolge la relativa terapia; oppure
  • il comune (o distretto sub comunale) in cui esista il centro di cura specializzato; oppure
  • il comune viciniore in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili in cui esista il centro di cura specializzato ovvero una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.

La preferenza sintetica per il comune, ove si trova il centro di cura specializzato, è obbligatoria anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola, prima di esprimere preferenza per altro comune. La mancata indicazione del comune o distretto di cura fa venir meno il diritto alla precedenza e, conseguentemente, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.

Personale art. 33/6 legge 104/92

Il personale di cui al punto 3 sopra riportato (appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92), usufruisce della precedenza solo all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza e a condizione che la prima preferenza espressa sia:

  • il comune (o distretto sub comunale) di residenza; oppure
  • una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di residenza; oppure
  • il comune viciniore; oppure
  • una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune
    di riferimento ed in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili nel comune di residenza.

La preferenza sintetica per il predetto comune di residenza è obbligatoria, anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola, prima di esprimere preferenza per altro comune. La mancata indicazione del comune o distretto di residenza fa venir meno il diritto alla precedenze e, conseguentemente, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti 2021: chi può presentare domanda, preferenze e punteggio [GUIDE]

WhatsApp
Telegram

Eurosofia: un nuovo corso intensivo a cura della Dott.ssa Evelina Chiocca: “Il documento del 15 maggio, l’esame di Stato e le prove equipollenti”