Assegno unico figli temporaneo, domande online dal 1° luglio al 31 dicembre. Indicazioni Inps

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In attesa dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della legge 1° aprile 2021, n. 46, il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 ha introdotto, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, la misura denominata “Assegno temporaneo per i figli minori” con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità, considerata la fase straordinaria di necessità e urgenza.

Il messaggio 22 giugno 2021, n. 2371 fornisce informazioni sui requisiti previsti per il diritto all’Assegno temporaneo, che è erogato dall’INPS ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) e in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.

Il messaggio fornisce, inoltre, indicazioni sulla misura dell’Assegno, determinata sulla base di un’apposita tabella che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore, e sulla compatibilità dello stesso Assegno con altre misure di sostegno al reddito.

La domanda di Assegno temporaneo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2021, attraverso il portale dell’INPS, il Contact Center integrato o mediante gli istituti di patronato.

Messaggio Inps

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