Concorso straordinario, Tar nega accesso con triennio di servizio presso i corsi di Istruzione e Formazione Professionale

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Il TAR Lazio (Sezione III Bis), con la Sentenza n. 722 del 16 giugno 2021 ha considerato legittima l’esclusione dalla partecipazione al concorso straordinario per coloro che hanno maturato il servizio dei tre anni scolastici di insegnamento richiesti dal bando (tra l’a.s. 2008/2009 e l’a.s. 2019/2020) svolgendo attività di insegnamento nei corsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale. Il legislatore non ha infatti equiparato il servizio reso nell’ambito dei percorsi di competenza regionale a quello prestato nelle scuole secondarie statali.

I docenti corsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale e l’esclusione dal concorso straordinario

Alcuni docenti precari hanno impugnato il D.D. n. 510/2020 che ha indetto la Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno nella parte in cui esclude i soggetti che, come i ricorrenti, i quali hanno maturato il servizio dei tre anni scolastici di insegnamento richiesti dal bando svolgendo attività di insegnamento nei corsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale, al fine di poter accedere ai posti per l’immissione in ruolo. I ricorrenti sono infatti precari inseriti nelle graduatorie scolastiche, che svolgono da anni attività di insegnamento in virtù di successivi contratti di lavoro a tempo determinato, e parte del servizio di insegnamento volto al raggiungimento del triennio prescritto dal concorso, è stato svolto nell’ambito dei corsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale regionale (di cui al d.lgs. n. 226 del 2005), ovvero un sistema formativo che fa parte integrante del secondo ciclo di istruzione del sistema scolastico provinciale. Gli stessi lamentano che il bando impugnato non annovera, tra i periodi di servizio computabili ai fini del raggiungimento del triennio previsto, il servizio di insegnamento svolto presso i corsi professionali di durata triennale e quadriennale.

Il sistema di istruzione e formazione professionale

Si articola in percorsi di durata triennale e quadriennale, finalizzati al conseguimento, rispettivamente, di qualifiche e diplomi professionali, di competenza regionale, riconosciuti e spendibili a livello nazionale e comunitario. Il Tar, nel rigettare il ricorso, ha osservato che il servizio prestato presso i centri di istruzione e formazione professionale non è equiparabile a quello svolto nelle scuole statali. Inoltre, se il legislatore avesse voluto equiparare il servizio reso nell’ambito dei percorsi di competenza regionale a quello prestato nelle scuole secondarie statali, avrebbe potuto farlo espressamente, ma il silenzio sul punto depone nel senso della volontà dello stesso di non assimilare le due pregresse esperienze professionali.

Il carattere straordinario del concorso

Il Tar ha spiegato che la previsione limitativa non lede il diritto, dei ricorrenti, di accedere ai posti di pubblico impiego mediante concorso pubblico, posto che gli stessi potranno partecipare ai concorsi ordinari che verranno banditi sulla base della lettera d), dell’art. 17, c. 2, del d.lgs. n. 59 del 2017. La facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso (art. 97 Cost.) deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali al buon andamento dell’Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (T.A.R. Lazio, n. 4192/2017). Nel caso di specie, il meccanismo introdotto dal legislatore risponde ai citati canoni, prevedendo un concorso di carattere straordinario e riservato, al fine di assicurare la stabilità dell’insegnamento nelle istituzioni scolastiche, di porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali e di ridurre il ricorso a contratti a termine, autorizzando contestualmente la possibilità di bandire concorsi ordinari con cadenza biennale. Tale strumento è finalizzato anche ad eliminare il cd. precariato storico con la conseguenza che il requisito dell’esperienza professionale svolge anche la funzione di attribuire, per il concorso straordinario, una particolare forma di tutela agli insegnanti con maggiore esperienza professionale, per consentire la loro stabilizzazione.

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