Assunzioni in ruolo, Pittoni: “Ridurre il precariato storico è possibile. Auspico voto trasversale per assunzioni anche da seconda fascia GPS”. TESTO emendamento

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La prossima settimana sarà decisiva per il Decreto Sostegni bis. Da lunedì inizierà la trattazione del provvedimento in Commissione Bilancio alla Camera. Le votazioni dovrebbero partire da mercoledì 30 giugno (martedì 29 giugno è festa a Roma, dunque l’attività parlamentare sarà ridotta). 

Grande attesa per quanto riguarda l’emendamento sulle assunzioni dalla seconda fascia Gps (e non solo dalla prima come è attualmente previsto).

All’attacco il senatore, Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Scuola della Lega e vicepresidente della commissione Cultura al Senato, che spiega: “Un voto trasversale in commissione Bilancio alla Camera può scardinare il meccanismo perverso che alimenta il precariato nella scuola e garantire numeri meno risicati di insegnanti in cattedra il prossimo settembre, quindi più qualità”.

Poi aggiunge: “L’emendamento al dl Sostegni bis con cui chiediamo l’estensione alla seconda fascia dell’accesso al percorso per l’assunzione in ruolo dei docenti, è stato depositato con caratteristiche simili anche da esponenti del Pd. Ma ad andare al voto in commissione sarà solo il nostro”.

“Facciamo perciò appello alla massima condivisione di una proposta ispirata a due principi importanti dell’Unione Europea, che anche l’Italia è tenuta a rispettare: con tre anni di servizio l’insegnante ha diritto a un percorso formativo abilitante (quindi pari dignità rispetto a chi è già abilitato); dopo 3 anni a tempo determinato il docente ha diritto al contratto a tempo indeterminato appena il posto si rende disponibile, come peraltro prevede il nostro ddl 355. Ignorare tali indicazioni – conclude Pittoni – indebolirebbe la lotta al precariato cronico”.

La norma è intesa a raggiungere il duplice obiettivo di una ampia copertura di tutti i posti disponibili, favorendo il regolare avvio dell’anno scolastico, e della notevole riduzione del precariato storico, che vede migliaia di insegnanti impegnati da anni con contratto a tempo determinato e senza aver mai potuto concorrere per partecipare a un corso abilitante; l’ultimo ciclo di TFA risale al 2014.

Dl Sostegni bis art. 59
Emendamento 59.46 riformulato
ACCESSO A PERCORSO PER ASSUNZIONE IN RUOLO DALLA 2^ FASCIA DELLE GPS

All’art. 59, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8 bis. In via straordinaria, altresì, esclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi precedenti, salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che, contestualmente: a) sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno; b) hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
8 ter. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 8-bis è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze.
8 quater. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7. Contestualmente i medesimi hanno l’onere di conseguire, senza oneri per lo Stato, l’abilitazione all’insegnamento, tanto se nominati su posto comune che su posto di sostegno, in appositi corsi accademici a ciò finalizzati e disciplinati con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca. Coloro che sono nominati su posto di sostegno sono ammessi anche in soprannumero al primo corso accademico finalizzato al conseguimento della specializzazione per l’insegnamento su sostegno che verrà bandito successivamente al conferimento dell’incarico di cui al comma precedente.
8 quinquies. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio.
8 sexties. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 8-bis e l’impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.

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