Abilitazione personale educativo, non dà accesso a Concorso straordinario e GaE. Consiglio di Stato ribalta sentenza Tar

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Non è irragionevole, secondo il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sentenza 23/06/2021 n. 04814), la scelta operata dal legislatore che non ha ritenuto di “confondere” tra personale educativo e personale docente nella individuazione dei legittimati a partecipare al concorso straordinario 2018. La netta differenza delle mansioni esercitate, cui corrisponde la diversità anche dei percorsi abilitanti, non consente di equiparare, ai fini dell’inserimento nelle GAE, il personale educativo al restante personale docente.

Il concorso straordinario 2018 non consente l’accesso al personale educativo

Con ricorso al T.A.R. Lazio alcuni ricorrenti, in possesso del titolo di educatori, avevano impugnato il provvedimento del MIUR n. 1546/2018 nella parte in cui, nell’indire un concorso straordinario per il reclutamento di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria, non aveva contemplato, tra i requisiti di partecipazione, il titolo dai medesimi posseduto. Il TAR nel luglio 2019 accoglieva il ricorso e, avverso tale decisione, ha proposto appello il MIUR. Il Consiglio di Stato ha sposato la tesi del MIUR, che ha censurato la pronuncia appellata nella parte in cui ha ritenuto il titolo di abilitazione allo svolgimento delle attività educative equiparabile a quello che abilita all’esercizio della funzione docente. Il Consiglio di Stato, quindi, accogliendo l’appello, e riformando la sentenza impugnata, ha respinto il ricorso di primo grado.

La natura “straordinaria” del concorso 2018

La questione era già stata risolta dalla stessa Sezione del Consiglio di Stato (8/2/2021, n. 1145), facendo riferimento al d.l. n. 87/2018 (convertito in l. n. 96/2018) che aveva disposto l’assegnazione delle cattedre tramite graduatorie e concorso straordinario caratterizzato, tra l’altro, dall’espletamento di prove concorsuali semplificate rispetto ai concorsi ordinari. La stessa normativa aveva circoscritto la platea dei legittimati a partecipare alla selezione straordinaria, potendo i restanti interessati partecipare alle procedure ordinarie, ed il tutto in linea con le norme sia costituzionali che comunitarie. L’obiettivo perseguito dal legislatore tramite la previsione di concorsi straordinari è quello di superare la situazione di precariato determinatasi negli anni nel settore statale: si tratta di concorsi per loro natura riservati a specifiche categorie di soggetti per l’individuazione dei quali sono stati selezionati alcuni criteri, tra cui quello contestato e riferibile ad una perimetrazione dei legittimati a parteciparvi. In tale ottica, la esclusione degli insegnanti privi dei requisiti richiesti dal bando 2018 non dà luogo a disparità di trattamento o discriminazione, come accadrebbe invece se ci si trovasse di fronte ad una procedura di carattere ordinario.

L’equiparazione solo “contrattuale” del personale educativo a quello docente

Il Consiglio di Stato (Sentenza n. 5176/2020) aveva chiarito che:

  1. l’inserimento contrattuale degli educatori nell’area professionale del personale docente opera ai soli fini del trattamento economico, poiché le figure di docenti ed educatori restano comunque in ruoli separati, non essendo possibile transitare dall’uno all’altro. Il riferimento all’applicazione dello stato giuridico dei docenti non comporta l’equiparazione delle funzioni tra i due ruoli. Le funzioni sono infatti distintamente individuate dalle norme di legge e dalle disposizioni del CCNL e ad esse occorre riferirsi per ciò che riguarda l’inserimento nelle GAE.
  2. Il CCNL colloca il personale educativo nell’area professionale del personale docente col conseguente riconoscimento dello stato giuridico ed economico di tale area, ma anche la circolare n. 111/1989, chiarisce che questo personale partecipa al processo di formazione e di educazione in un quadro coordinato di intese e di rapporti con i docenti delle scuole da essi frequentate e che esso quindi svolge, nell’ambito del processo di formazione degli allievi, un ruolo distinto da quello di insegnamento in senso proprio, essendo “volto alla formazione e all’educazione dei convittori e semiconvittori, mediante l’opera di guida e consulenza all’attività di studio, la promozione e organizzazione delle iniziative di tempo libero a carattere culturale e ricreativo, l’assistenza in ogni momento di vita del convitto”. Il mantenimento della distinzione dei ruoli è confermato dalle disposizioni del CCNL, nonché dell’art. 398 del d.lgs. n. 297. La netta differenza delle mansioni esercitate cui corrisponde la diversità anche dei percorsi abilitanti, non consente di equiparare, anche ai fini dell’inserimento nelle GAE, il personale educativo al restante personale docente.

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