Covid, docenti e Ata non si sottopongono a tamponi. Il Tar: “No a sanzioni, la Regione non può imporli senza dati locali “oggettivi”

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La Regione non può “imporre” a docenti e Ata test sierologici o tamponi. Così il Tar di Napoli con la sentenza n. 4127/2021 giudica illegittima l’ordinanza contingibile e urgente emessa dal Presidente della Regione Campania in vista dell’avvio dello scorso anno scolastico.

Ordinanza dalla cui trasgressione erano scaturiti diversi procedimenti disciplinari.

Sul Sole 24 Ore vi è un interessante approfondimento a proposito: “Il diritto della persona di essere curata secondo i canoni della scienza e dell’arte medica e di essere rispettata nella propria integrità fisica e psichica, deve essere garantito in condizione di eguaglianza in tutto il Paese attraverso una legislazione generale dello Stato basata sugli indirizzi condivisi dalla comunità scientifica nazionale e internazionale”, si legge.

Poi si aggiunge: “Tale principio vale non solo per le scelte dirette a limitare o a vietaredeterminate terapie o trattamenti sanitari, ma anche per l’imposizione di altri”, continua.

L’azione di precauzione (dunque test sierologici o tamponi)  è giustificata solo quando vi sia stata l’identificazione degli effetti sulla base di dati oggettivi.

Per il Tar, dunque, l’ordinanza in argomento si è disancorata da tali cardini non avendo specificato quali evidenze scientifiche “regionali” siano state utilizzate per la scelta di “ordinare”, in massa, a docenti e ATA di sottoporsi a tampone.

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