Docenti di strumento musicale in commissione esami terza media. CHIARIMENTI

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Alcune riflessioni sono giunte in redazione in riferimento al parere che abbiamo fornito ad un nostro lettore sulla questione annosa del docente di strumento musicale e il suo presenziare in commissione d’esame conclusivo del primo ciclo solo per gli studenti dal medesimo seguiti o per tutti gli alunni indistintamente della classe, quindi anche quelli che suonano uno strumento musicale differente o non se ne avvalgono proprio.
La normativa non scende nel dettaglio tant’è vero che diversi dirigenti scolastici, da anni, operano in base ad una personale interpretazione, in forza del concetto di autonomia scolastica anche se quest’ultima non può certo superare la Legge o disposizioni chiare del Ministero; ma in attesa di indicazioni più specifiche ed accurate è legittimo che ogni istituzione scolastica si senta libera di agire come meglio crede.
Riepiloghiamo tutta la vicenda e diamo una spiegazione più scrupolosa del perchè abbiamo espresso il parere che i docenti di strumento musicale debbano presenziare agli esami non solo dei loro studenti ma anche di tutti gli altri.

L’articolo che ha destato scalpore tra alcuni gruppi di docenti di strumento musicale

Esame terza media 2021, docenti di strumento musicale in commissione: partecipano solo alla prova dei loro studenti?

Un gentile lettore, nell’articolo di cui sopra, ci esponeva tale quesito:

Salve, vorrei sapere se un docente di strumento musicale, durante gli esami del primo ciclo, è tenuto alla partecipazione alle sedute d’esame nelle quali non risulti presente alcuno dei propri studenti

La redazione di Orizzontescuola rispondeva così, riassumendo brevemente:

“In quanto docenti facenti parte a pieno titolo del consiglio di classe, di conseguenza, gli insegnanti di strumento musicale fanno parte della Commissione durante gli esami di terza media. Devono quindi, per Legge, presenziare a tutte le prove degli alunni della medesima classe, anche per coloro che non suonano lo strumento specifico insegnato dal docente in questione.”

Le due opinioni contrastanti

Andiamo dritti al punto. Due le opinioni divergenti; per facilità d’esposizione, suddividiamo in:

  • Gruppo 1: Coloro che ritengono che i docenti di strumento musicale debbano presenziare agli scrutini intermedi, finali, far parte della commissione d’esame conclusivo del primo ciclo, solo per gli studenti che seguono e che quindi suonano uno strumento musicale;
  • Gruppo 2: Coloro che ritengono che i docenti di strumento musicale debbano presenziare agli scrutini  intermedi, finali, far parte della commissione d’esame conclusivo del primo ciclo, per tutti gli studenti della classe senza distinzione: sia coloro che suonano uno strumento musicale sia coloro che non ne suonano alcuno.

I tre modi di gestire la vicenda da parte dei dirigenti scolastici

Sostanzialmente i Dirigenti Scolastici si schierano in tre filoni di pensiero:

  1. Il docente di strumento musicale partecipa agli scrutini e agli esami finali di tutti gli alunni della classe perché é componente del collegio perfetto;
  2. Il docente di strumento musicale partecipa agli scrutini di tutti gli alunni della classe perché é componente del collegio perfetto, ma “esonerato” quale membro della commissione degli esami finali per quegli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento di quello specifico strumento;
  3. Il docente di strumento musicale partecipa alle operazioni di scrutinio e degli esami finali esclusivamente per gli alunni che si avvalgono dell’insegnamento dello specifico strumento impartito dal medesimo docente.

Permettetemi solo un piccolo sorriso quando leggo certe critiche giunte in redazione sul fatto che il sottoscritto dovrebbe conoscere a fondo la normativa prima di scrivere determinati articoli e poi…

gli stessi che mi criticano esordiscono dicendo che i dirigenti scolastici da due decenni agiscono in maniera differente.

Sbagliano tutti ed ha ragione solo il gruppo 1?

Le motivazioni del Gruppo 1 a sostegno della loro tesi

La circolare n. 49/2010

“Partecipano al consiglio di classe il Dirigente scolastico [o un suo delegato], i docenti che hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli studenti della classe, compresi i docenti di educazione fisica [per questi ultimi cfr. D.P.R. 122/2009, art. 14, comma 5], i docenti di sostegno, contitolari della classe. I docenti che non hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli allievi [ad esempio i docenti di religione cattolica] partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento […]”.

Il gruppo 1 sostiene che la circolare ministeriale, datata 11 anni fa, non lascia dubbi. I docenti di strumento musicale partecipano alla valutazione dei soli alunni che si avvalgono dello studio medesimo.

L’ottimo collega musicista e docente Paolo Luciani, fondatore metaforico del gruppo 1, ha scritto un articolo intitolato “Strumento musicale, 20 anni di confusione” dove spiega:

“[…]È dunque illegittimo, a nostro parere, partecipare in qualità di componente della commissione all’esame di un alunno e poi astenersi dalle votazioni, come è purtroppo diffuso fare.

È opportuno quindi che il docente di strumento musicale sia parte attiva della commissione esclusivamente per gli alunni di sua competenza, a cui impartisce l’insegnamento specifico.

Durante la valutazione d’esame, così come per lo scrutinio, non dovrebbe essere consentito al docente di strumento di essere presente partecipando attivamente alla valutazione e alla discussione su alunni a cui non impartisce nessun insegnamento.[…]”

Quanto appena detto da Luciani ha fondamento; ma c’è un problema non da poco: tutto ciò non è specificato nel dettaglio dalla Legge. Ad oggi la normativa ci dice soltanto che il docente di strumento musicale fa parte del consiglio di classe, ne è titolare anche per pochi alunni e di conseguenza fa parte della Commissione per gli esami conclusivi del primo ciclo. Lo scrutinio – intermedio, finale, dell’esame conclusivo del primo ciclo – per essere corretto e legittimo dal punto di vista normativo, deve essere effettuato da un collegio perfetto [Consiglio di classe e/o Commissione d’esame terza media]. Significa che in sede di scrutinio tutti i membri effettivi devono essere presenti, pena l’annullabilità delle decisioni prese.

Se il docente di strumento musicale uscisse dallo scrutinio o dalla Commissione d’esame in presenza di alunni non suoi, verrebbe a determinarsi la non Perfezione del collegio giudicante. Quindi, in sede di contenzioso, l’istituzione scolastica potrebbe soccombere in caso di ricorso con oggetto “vizio di forma” (non configurazione del collegio perfetto).

Perchè è difficile giuridicamente regolamentare tale questione

Se un giorno verrà emanato un regolamento ministeriale-governativo che stabilirà, tra decine di incombenze e sfaccettature, la perfezione del collegio giudicante nonostante non siano presenti al loro interno tutti i membri, allora avrà ragione il gruppo 1. Ma non sarà semplice regolamentare tale materia; è complicato, giuridicamente, stabilire delle tempistiche che prevedano che i docenti di strumento musicale partecipino solo per un determinato intervallo temporale agli scrutini, intermedi, finali o in commissione d’esame.

Ad esempio durante la valutazione in sede di scrutinio potrebbe succedere che si accenda una discussione di natura valutativo-comportamentale che riguardi un gruppo di ragazzini che hanno preso di mira una studentessa frequentante il corso di pianoforte/materia curricolare. Nessuno aveva preventivato venisse alla luce tale dibattito; ma ecco che il docente di pianoforte non è più presente in sede di scrutinio; ha già dato la sua valutazione ed ha chiesto al consiglio di esonerarlo in quanto non ha altri alunni suoi. Che si fa? Rientra nel consiglio di classe? Magari è già tornato a casa o sta effettuando le lezioni pomeridiane.

Capisco che presenziare a scrutini di alunni non propri causa dei malesseri, ma il Consiglio di Classe si chiama di Classe, altrimenti dovremmo denominarlo “Consiglio di gruppo di studenti o di singoli alunni“, e ad oggi la normativa non lo contempla.

Il DLgs 62/2017 e le svariate interpretazioni

L’articolo 2 comma 3 del D.Lgs. n. 62/2017 è il riferimento normativo più importante:

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti“.

  • Il gruppo 1 sostiene che i docenti di strumento musicale non partecipano alla valutazione degli studenti che non si avvalgono dello studio del medesimo; non partecipano alla valutazione, quindi escono dallo scrutinio o dalla Commissione. Ma, nonostante ciò, fanno parte del consiglio di classe (ad intermittenza?) che a sua volta per essere perfetto deve avere tutti i membri al suo interno. Capite che qualcosa non quadra?
  • Il gruppo 2 sostiene che la dicitura “non partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti significhi che non debba venire attribuito alcun voto ad alunni che non frequentano lo strumento musicale, ma al tempo stesso i docenti di strumento musicale, fanno parte del consiglio di classe quindi presenziano agli scrutini intermedi, finali e nella Commissione d’esame per l’esame conclusivo del primo ciclo, pena la validità degli atti amministrativi emanati dall’organo.

L’errore è a monte, l’ho scritto anche qui:

“…Si è consentito negli anni alle Scuole di organizzare l’attività didattica di strumento musicale con alunni o gruppi di essi sparsi in tutte le classi, senza la presenza di una sezione interamente musicale. Ed è così che per colpa di una prassi palesemente errata i docenti di strumento musicale sono costretti ad essere presenti allo scrutinio [primo, secondo quadrimestre ed esami di Stato] di decine e decine di studenti, senza averli mai valutati; oltre anche al disagio di non avere, come tutti gli altri docenti, una sezione specifica nel quale identificarsi.

Ultime considerazioni sulla possibilità di voto – per alunni non propri – dei docenti di strumento musicale in sede di commissione d’esame

Nell’articolo precedente avevamo scritto:

In quanto docenti facenti parte a pieno titolo del consiglio di classe, di conseguenza, gli insegnanti di strumento musicale fanno parte della Commissione durante gli esami di terza media. Devono quindi, per Legge, presenziare a tutte le prove degli alunni della medesima classe, anche per coloro che non suonano lo strumento specifico insegnato dal docente in questione.

Va da sè, però, che in caso di votazione deliberativa, durante gli scrutini dell’esame conclusivo del primo ciclo, ciascun docente di strumento musicale vota solo per gli alunni che hanno seguito le lezioni del suo strumento.

Alcuni lettori ci hanno scritto affermando che:

Se come docenti [di strumento musicale] facciamo parte della sottocommisione d’esame e assistiamo a tutte le prove, anche di alunni che non frequentano il nostro corso, credo sia legittimo esprimere una valutazione della prova d’esame.”

Credo che i nostri lettori non abbiano del tutto torto. Però la normativa prevede che la valutazione finale dello studente di terza media deve tenere conto dell’intero percorso triennale. Quindi si ritiene che i docenti in quanto commissari possano esprimere una valutazione generale delle prove [quest’anno solo prova orale con elaborato] ma che non debbano partecipare a votazioni che possano deliberare ad esempio l’attribuzione della lode o meno, la promozione o non promozione alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado.

Esame terza media 2021, docenti di strumento musicale in commissione: partecipano solo alla prova dei loro studenti?

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