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Monetizzazione delle ferie, fruizione durante sospensione lezioni decisa anche da scuole? E il sabato va computato? Vanno fruite d’ufficio dalla fine delle lezioni alla fine del contratto?

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Quella della monetizzazione delle ferie è una vicenda che continua a determinare diverse interpretazioni. L’ultima in commento è quella di una sentenza di un Tribunale di merito, che ci viene segnalata, che sicuramente farà discutere per il suo orientamento sicuramente non favorevole, purtroppo, ai lavoratori ed ai ricorrenti. Orientamento che comunque non parrebbe essere isolato e che praticamente, per farla breve, riduce all’ennesima potenza la possibilità di vedere monetizzate le ferie per il personale precario. In base all’orientamento che segue dovranno d’ufficio computarsi tra le ferie fruite ex lege i giorni di sospensione delle lezioni disposti dalle singole istituzioni scolastiche, in modo da adattare il calendario regionale ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 275 del 1999 e 10 L.R. n. 19 del 2000; si dovranno computare tra le ferie fruite ex lege i giorni successivi alla fine delle lezioni, ricadente usualmente nella seconda settimana di giugno, fino allo scadere del termine dei contratti a tempo determinato; e si dovranno includere tra i giorni di godimento delle ferie obbligatorie le giornate di sabato, qualora il docente non tenga lezioni in quel giorno.

La norma

Il quadro normativo in cui muoversi è il seguente:

La questione delle ferie è disciplinata dagli artt. 13 e 19 del CCNL 2007 , dall’articolo 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, convertito nella L. n. 135 del 2012 del 7.7.2012, che ha vietato la monetizzazione delle ferie dalla entrata in vigore del decreto (7.7.2012), dall’articolo 1 commi 54, 55, 56, L. n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013 entrata in vigore l’1.1.2013) che ha, poi, stabilito:”54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato ed alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All’art. 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013”.

Deve essere il lavoratore che agisce in giudizio per la corresponsione dell’indennità sostitutiva a provare di aver lavorato nel giorno contestato

Il Tribunale di Aosta con la Sent del 09-04-2021 ricorda che la normativa come richiamata, infine, va esaminata alla luce del principio generale -ormai costituente vero e proprio ius receptum- secondo cui il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l’espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell’indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l’onere di fornire la prova del relativo pagamento (cfr. Cass. 27/04/2015 n. 8521, 22/12/2009 n. 26985, 03/12/2004 n. 22751 e, da ultima, Cass. Sez. L -, Sentenza n. 6493 del 09/03/2021). Volendo tirare le fila del discorso, si può, quindi, concludere affermando che il divieto di monetizzazione delle ferie costituisca un principio generale sia nel pubblico impiego e sia anche nel comparto scuola e che la normativa prevista per gli insegnanti a tempo determinato debba considerarsi di assoluto favore -trattandosi di eccezione alla regola generale-, in mancanza della quale sarebbe rimasto vigente il divieto assoluto di monetizzazione delle ferie: ne consegue, allora che detta normativa non possa che essere interpretata restrittivamente, sempre tenendo in debito conto i principi dell’onere della prova e di specifica contestazione previsto dall’art. 115 c.p.c..

Le ferie vanno fatte fruire anche nel periodo di sospensione deciso dalle singole scuole

Afferma il giudice che “Questo Tribunale è perfettamente a conoscenza dell’autorevole orientamento di merito -citato negli atti introduttivi- secondo cui l’obbligo del personale docente di usufruire delle ferie nei giorni di sospensione delle ferie definiti dai calendari scolastici regionali non possa essere esteso ai giorni di sospensione determinati da esigenze specifiche delle singole scuole o da eventi eccezionali o da provvedimenti sopravvenuti, in quanto vicende estranee al calendario scolastico regionale e non contemplate dall’art. 1 c. 54-56 L. n. 228 del 2012; ritiene, tuttavia, il giudicante di non poter condividere detto orientamento, quantomeno in relazione ai giorni di sospensione delle lezioni disposti dalle singole istituzioni scolastiche, in modo da adattare il calendario regionale ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 275 del 1999 e 10 L.R. n. 19 del 2000 e ciò per un duplice motivo. Da un lato, la possibilità per le singole istituzioni scolastiche di adattare il calendario regionale è espressamente prevista dalla normativa statale e regionale ed è caratterizzata dalla eadem ratio del principio generale per cui le ferie non possono essere monetizzate e vanno godute nei periodi in cui non sono previste lezioni (con eccezione, ovviamente, dei giorni festivi).(…) D’altro canto, non può certo dirsi che le ferie godute durante la sospensione delle lezioni su indicazione dei singoli istituti non siano in grado di garantire un adeguato ristoro psicofisico dei lavoratori: l’indicazione dei giorni di sospensione, infatti, si concreta in un provvedimento emanato nei mesi di settembre od ottobre -se non prima, come emerge dalla documentazione in atti-, vale a dire con largo anticipo rispetto ai giorni medesimi; detti giorni, poi, vengono quasi sempre aggiunti “in coda” o “in precedenza” ad altri indicati dal Calendario regionale”. (…) Ne consegue che, per il computo delle ferie godute dai singoli docenti, debba tenersi conto anche dei giorni di sospensione indicati dai singoli Istituti in adeguamento del Calendario regionale, a differenza di quanto sostenuto negli atti introduttivi.

Le ferie residue vanno usufruite nel periodo che va dalla fine delle lezioni alla fine del contratto

Orbene, anche in questo caso, nonostante le pur autorevoli pronunce in senso contrario, ritiene il giudicante di dover aderire alla giurisprudenza di merito ben rappresentata dalla sentenza della Corte di Milano che interpreta l’art. 1, comma 54, L. n. 228 del 2012 (secondo cui, lo si ripete, “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato ed alle attività valutative”) nel senso che il periodo che va dalla fine delle lezioni alla scadenza del contratto è destinato alla fruizione delle ferie residue, a meno che l’interessato non provi di essere stato impegnato in scrutini, esami di stato ed attività valutative”. Anche in questo caso non può sostenersi che sia l’amministrazione a dover dimostrare che il docente non abbia lavorato, ma, lo si ripete per l’ennesima volta, è il lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati.

Va computato d’ufficio anche il sabato non lavorato ai fini dell’esercizio delle ferie

Altra questione è quella del sabato non lavorato e computo delle ferie. “Anche in questo caso, nonostante la pur autorevole giurisprudenza di merito citata dai ricorrenti, ritiene il Tribunale di aderire al contrario orientamento secondo cui precisato che la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione e/o assenza di lezione si riferisca a tutti i giorni feriali, compreso il sabato, rilevando che: “a) l’art. 131, comma 3, D.Lgs. n. 297 del 1994, stabilisce che l’orario settimanale di insegnamento di ciascun docente deve essere distribuito in non meno di cinque giorni la settimana, si prevede quindi solo un limite minino (5 giorni); b) la norma in esame si riferisce alla sola attività di insegnamento e non alle cd “attività funzionali” ex art. 29 CCNL 2006-09, il cui svolgimento può essere richiesto anche nel cd giorno libero; c) è fatto notorio che l’attività didattica si svolge ordinariamente in tutti i giorni feriali, dal lunedì al sabato; d) nessuna norma, di rango primario, secondario o di derivazione contrattuale, prevede che l’orario di lavoro del personale docente si debba articolare esclusivamente su 5 giorni settimanali, infatti, il cd giorno libero è una mera consuetudine; e) nessuna disposizione, inoltre, stabilisce che il sabato sia da considerare una giornata festiva; f) la tesi sostenuta da parte ricorrente, peraltro, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra il docente che ha ore di insegnamento nella giornata di sabato e quello che non ne ha” (Trib. Torino, 30.11.2020; Trib. Torino, 21.7.2020; Trib. Asti, 13.11.2020; Trib. Torino, 14.1.2021)”.

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