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Pensioni scuola: valutazione periodi e servizi non coperti da contribuzione, la guida

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contributi figurativi

Riscatto contributi per gli iscritti alle casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG della Gestione Pubblica, una concreta possibilità di aumentare il proprio montante dei contributi, ma con onere a proprio carico.

Per gli iscritti alla Cassa per le pensioni dei lavoratori dipendenti degli enti locali, oppure per gli iscritti alla Cassa pensioni per i sanitari, o ancora quelli iscritti alla Cassa pensioni per gli ufficiali giudiziari e a quella per gli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, c’è una possibilità di riscatto dei periodi e dei servizi non coperti da contribuzione. Lo prevede la normativa vigente in ambito Casse delle Gestione Dipendenti Pubblici dell’Inps.

Proprio sul sito dell’Istituto c’è la procedura per presentare domanda da parte degli interessati, nell’area “prestazioni e servizi” .

La valutazione dei periodi non coperti da contribuzione

“Riscatto a fini pensionistici per iscritti alle casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG della Gestione Pubblica”, questo il servizio che l’Inps mette a disposizione degli interessati liberamente accessibile con le credenziali di accesso Inps (cd Pin dispositivo), con lo Spid (Sistema Pubblico di identità digitale), con la Carta nazionale dei servizi (Cns) o con la Carta di identità elettronica (Cie).

Il riscatto, come anticipato in precedenza, può essere una facoltà di lavoratori dipendenti iscritti presso la CPDEL , la CPS , la CPI e la CPUG della Gestione Pubblica. Una facoltà che l’Inps specificatamente apre anche agli eredi nel caso di morte del lavoratore dipendente. Tale facoltà è aperta pure per chi può vantare contribuzione presso la Gestione dei Dipendenti Pubblici che in precedenza non è stata utilizzata ed anche se non è più in servizio. Infatti viene specificato che la domanda può essere presentata anche da chi ha cessato il servizio senza aver raggiunto il diritto alla pensione.

Quali periodi sono riscattabili

I periodi riscattabili sono quelli relativi al corso di studio universitario che hanno dato luogo al conseguimento di un diploma. I titoli di studio che rientrano nello strumento del riscatto sono:

  •        diploma di laurea;
  •         diploma universitario;
  •          diploma di specializzazione;
  •         dottorato di ricerca;
  •          laurea Triennale;
  •          laurea Specialistica;
  •          diploma accademico di primo livello;
  •          diploma accademico di secondo livello;
  •          diploma di specializzazione;
  •          diploma accademico di formazione alla ricerca;
  •          diploma di perfezionamento.

Non ostacola la facoltà di riscatto, il fatto che il titolo di studio conseguito non sia necessario per il posto occupato. Il riscatto è a completo carico dell’interessato in quanto oneroso e pertanto può essere esercitato anche parzialmente, cioè senza necessariamente riscattare tutti i periodi di studio effettuati. Inoltre l’Inps sottolinea che l’opzione è fruibile pure per due o più corsi di studio effettuati.

Sono esclusi dalla facoltà del riscatto solo i periodi di studio che vanno al di fuori del corso legale, cioè per i periodi cosiddetti fuori corso.

Naturalmente è necessario affinché l’operazione vada in porto che i periodi da riscattare non risultino già coperti da contribuzione, che sia obbligatoria, figurativi, proveniente da altri riscatti o da versamenti volontari.

Quanto costa il riscatto

Come dicevamo, tutto è a carico dell’interessato al riscatto, e si tratta di una operazione piuttosto onerosa che varia in base alla normativa vigente in materia di calcolo della prestazione e pertanto, tutto dipende da quando ricadono gli anni da riscattare, ovvero nel sistema retributivo o contributivo.

Per i periodi da riscattare che si collocano nel sistema retributivo il corrispettivo che è chiamato a versare l’interessato è determinato con la cosiddetta riserva matematica. L’onere del riscatto viene calcolato facendo riferimento all’età dell’interessato, al periodo che si intende riscattare e alle retribuzioni percepite negli ultimi anni di carriera.

Per i periodi che invece ricadono nel sistema contributivo, l’onere è viene calcolato applicando l’aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, cioè come spiega l’Inps, nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.

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