Permessi Ata, usufruibili per tutto il tempo necessario per visita specialistica o esame diagnostico. Parere Aran

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L’Aran è intervenuto con un recente parere in merito al quesito posto da una scuola relativamente all’articolo 33 del CCNL 2018. L’istituzione scolastica chiedeva all’istituto se sia possibile per il dipendente la fruizione dei permessi in modalità frazione oraria.

La risposta dell’Aran è secca: l’articolo non pone limitazione per quanto riguarda la durata dei permessi, per cui il dipendente può usufruirne secondo l’arco temporale necessario a compiere la visita specialistica o l’esame diagnostico e per i relativi periodi di andata e ritorno, da e verso la sede di lavoro.

L’attestazione è redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privata, che hanno svolto la visita o la prestazione sanitaria.

Cosa dice l’articolo 33 CCNL/2018

L’art. 33 del CCNL /2018 ha introdotto a tutto il personale ATA specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico.

Dunque anche al personale a tempo determinato sono riconosciute 18 ore di permesso per anno scolastico per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Si ricorda che in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso.

Sono fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

Se fruiti in ore:

  • sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
    non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.

Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.

Se fruiti per l’intera giornata

I permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa, in questo caso:

l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

Pertanto se nella giornata di permesso, l’ orario lavorativo del dipendente è di 7,12 ore, dovranno essere sottratte 7,12 ore dal monte ore previsto.

Rimane sempre la possibilità di utilizzare altri permessi o l’assenza per malattia

Rimane ovviamente valido il ricorso al giorno di malattia in quanto comunque diritto del dipendente anche riconosciuto dal CCNL/2007 che rimane in vigore nelle parti non disapplicate.

Resta inoltre ferma la possibilità per il dipendente, di fruire in alternativa ai permessi di cui sopra, anche dei:

  • permessi brevi a recupero (art. 16 CCNL/2007);
    permessi per motivi familiari e personali;
    riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario.

Oltre le 18 ore, come si fa per le malattie

Rimane valido il ricorso al giorno di malattia in riferimento al decreto legge n. 98 del 2011 capo III art. 16

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