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Naspi: requisiti e modalità di presentazione della domanda, anche per Ata e docenti precari

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Pensione Quota 100 e Naspi

La Naspi per i precari della scuola a cui il contratto è scaduto il 30 giugno, come fare e quali requisiti servono alla luce di diverse novità.

Con la chiusura dei contratti il 30 giugno, sono moltissimi i lavoratori della scuola, tra personale Ata e docenti che adesso chiederanno la Naspi. SI tratta dell’indennità per disoccupati erogata dall’Inps a chi perde involontariamente il lavoro. E docenti e personale Ata precari, con contratto in scadenza il 30 giugno, rientrano perfettamente nella definizione di perdita involontaria del lavoro.

Sulla Naspi le novità di questi ultimi mesi, strettamente collegate all’emergenza pandemica non sono poche. Infatti parliamo di un autentico sussidio che in questi duri mesi di pandemia, ha rappresentato una scialuppa di salvataggio per numerosi lavoratori e per le loro famiglie.

Con questa guida adesso cerchiamo di approfondire l’argomento Naspi, con le indicazioni sulle modalità di presentazione della domanda, tutti i requisiti necessari e i dovuti approfondimenti sulle novità.

Naspi 2021, i requisiti

Il decreto Sostegni bis ha introdotto delle novità per la Naspi che vanno ad incidere profondamente sull’importo della stessa. Prima di arrivare alle regole di calcolo occorre però sottolineare che anche il requisito delle giornate di lavoro necessarie è stato oggetto di una provvisoria modifica dovuta all’emergenza sanitaria ed economica di questi mesi. La Naspi è un sussidio che il lavoratore che ha perso involontariamente il lavoro, riceve dall’Inps mensilmente.

Non ci sono alternative alla Naspi perché fin fa quando è stata istituita, la Naspi è l’unica indennità per disoccupati che l’Inps eroga a chi proviene da un contratto di lavoro subordinato (solo per gli agricoli o per i collaboratori ci sono rispettivamente la disoccupazione agricola e la Dis-Coll).

La Naspi è stata istituita tramite Dlgs n° 22 del 4 marzo 2015, e da quel giorno sono state abolite tutte le altre misure simili precedenti, cioè  ASpI e mini-ASpI. “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego” questo si intende con l’acronimo di Naspi.

In linea generale i requisiti per la Naspi sono:

  •  Stato di disoccupazione a seguito di perdita involontaria del lavoro;
  • Almeno 13 settimane di lavoro effettuate nei 4 anni che precedono la data di perdita dell’ultimo posto di lavoro;
  • Almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.

Per completezza di informazione, oltre alla perdita del lavoro il disoccupato per poter percepire la Naspi deve rilasciare al Centro per l’Impiego la DID, ovvero la Dichiarazione di immediata disponibilità. Inoltre bisogna partecipare alle iniziative di politica attiva del lavoro concordate sempre con il Centro per l’Impiego. Va ricordato che adesso basta la presentazione della domanda di Naspi per adempiere al rilascio della DID. In pratica, basterà presentare la domanda di disoccupazione e presentarsi entro 15 giorni al Centro per l’Impiego, per sottoscrivere il  patto di servizio personalizzato per completare la pratica.

Nello specifico, la contribuzione necessaria per poter completare il requisito delle 13 settimane è pure quella dovuta e non versata e sono utili sia i contributi previdenziali che i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, per i periodi di congedo parentale, nonché eventuali periodi di lavoro prestati all’estero in Paesi comunitari o convenzionati con l’Italia. Vanno bene anche i periodi che riguardano l’istituto della astensione per malattia dei figli fino ad 8 anni di età, anche se su questi ultimi grava il limite di 5 giorni lavorativi per ogni anno solare.

Per quanto concerne il requisito delle 30 giornate lavorative, se sono difficilmente calcolabili  si fa riferimento alle settimane lavorative che devono essere 5. Inoltre i 30 giorni di lavoro utili alla fruizione della Naspi, possono essere completati anche oltre i 12 mesi precedenti la perdita del lavoro, ma solo se:

  • Ci sono nei 12 mesi precedenti, periodi di malattia o di infortunio sul lavoro;
  • Ci sono nei 12 mesi precedenti, periodi coperti da cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
  • Ci sono nei 12 mesi precedenti, periodi che riguardano svolgimento di attività relative ai contratti di solidarietà;
  • Nei 12 mesi precedenti lo stato di disoccupazione, ci sono assenze dal lavoro per congedi e permessi per l’assistenza a soggetti con handicap in situazione di gravità;
  • Nei 12 mesi precedenti ci sono assenze per maternità obbligatoria o per congedo parentale;
  • Nei 12 mesi precedenti ci sono periodi di aspettativa come possono essere quelle per ricoprire cariche pubbliche.

Naspi, il calcolo dell’indennità e la sua durata

I 4 anni che precedono lo stato di disoccupazione sono molto importanti oltre che per il requisito delle 13 settimane, anche per il calcolo della durata dell’indennità e per il calcolo dell’importo. Infatti la Naspi può essere percepita per la metà delle settimane lavorate nei 4 anni precedenti la perdita del posto di lavoro. In pratica, la durata massima della Naspi è pari a 24 mesi.

La Naspi viene erogata dall’Inps per un importo massimo pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali che il lavoratore ha percepito, sempre nel periodo di osservazione degli ultimi 4 anni. Ogni anno l’Inps fissa un importo massimo di Naspi spettante, che ogni anno è assoggettato a rivalutazione.

Se in base alla media delle retribuzioni si supera il massimale previsto, che per il 2021 è stato pari a 1.335,40, il calcolo della Naspi varia dal momento che  l’assegno è pari al 75% dell’importo di riferimento annuo sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e tale importo. La regola generale prevede che a partire dal quarto mese di incasso dell’assegno di disoccupazione, la prestazione scende del 3% al mese.

Novità Naspi dai decreti Sostegni

Quelli fin qui visti sono i requisiti generali. Come anticipavamo precedentemente, in via del tutto eccezionale e per via dell’emergenza Covid, sono state molteplici le novità introdotte in materia di Naspi. I due decreti Sostegni infatti hanno per prima cosa congelato la decurtazione del 3% al mese fino al 31 dicembre 2021. In altri termini, anche il quarto mese di fruizione del beneficio se ricade entro la fine del 2021, non prevede riduzioni di assegno.

Questo quanto previsto dall’ultimo decreto emergenziale, il cosiddetto decreto Sostegni bis. Ma anche il precedente decreto non ha dimenticato di modificare temporaneamente la Naspi. In questo caso è stato stabilito che a far data dal 23 marzo 2021, e fino al 31 dicembre prossimo, il requisito delle 30 giornate lavorative nei 12 mesi che precedono lo stato di sopraggiunta disoccupazione, non sono un requisito necessario alla fruizione dell’indennità. Anche le domande precedentemente respinte per mancanza di questo requisito, se trattano di richieste di Naspi arrivate all’Istituto Previdenziale tra il 1° gennaio 2021 ed il 19 aprile 2021, vengono riesaminate d’ufficio dall’Inps.

Domanda di Naspi, come fare ed entro quando

I lavoratori che hanno perso il posto di lavoro e che sono interessati alla richiesta di Naspi devono produrre domanda all’Istituto Previdenziale entro 68 giorni dalla data di perdita del posto di lavoro. Decorso tale periodo si perde il diritto alla prestazione, cioè si ha la decadenza del diritto. Se si presenta la domanda entro l’ottavo giorno dalla perdita del lavoro, l’indennità scatta proprio a partire da questo ottavo giorno. Per domande presentate successivamente invece, la decorrenza slitta alla data di presentazione della domanda. Un fattore questo piuttosto importante per quanti sanno già che il loro stato di disoccupazione durerà poco (e nella scuola questo incide molto in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico).

La domanda per la Naspi deve essere prodotta per via telematica seguendo il canonico canale dell’Inps nell’area riservata del suo portale istituzionale. Tale area è quella My Inps, accessibile autenticandosi tramite Spid, Pin dispositivo, Carta Nazionale dei Servizi o Carta di identità Elettronica. Con le stesse credenziali si può usare anche il Contact Center telefonico dell’Inps. Senza le credenziali prima citate, occorre rivolgersi a professionisti accreditati o agli Enti di Patronato.

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