ATA: l’anzianità di servizio maturata presso altri enti non è un diritto automatico con la scuola. Ecco quando lo è

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Supplenze

Continua l’annoso contenzioso che riguarda gli ATA la vicenda di cui alla L. n. 124 del 1999, ex art. 8, comma 2, relativa al riconoscimento a fini giuridici ed economici dell’intera anzianità di servizio maturata presso l’ente locale di provenienza. Vicende che ha visto il MIUR ora soccombere ora no. Arrivano una serie di ordinanze della Cassazione negative verso gli ATA rifacendosi a dei precedenti. Il commento riguarda le ordinanze della Cass. civ. Sez. lavoro, del 22-06-2021, n. 17805/06/07 e 17989/90/91 del 23 giugno 2021.

L’anzianità di servizio maturata presso il vecchio datore di lavoro non è automatica verso il nuovo

Affermano i giudici che “ l’anzianità di servizio, che di per sè non costituisce un diritto che il lavoratore possa fare valere nei confronti del nuovo datore, deve essere salvaguardata in modo assoluto solo nei casi in cui alla stessa si correlino benefici economici ed il mancato riconoscimento della pregressa anzianità comporterebbe un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito (Cass. n. 18220/2015; Cass. n. 25021/2014; Cass. n. 22745/2011; Cass. n. 10933/2011; Cass. S.U. n. 22800/2010; Cass. n. 17081/2007)”.

L’anzianità pregressa non può essere fatta valere la propria posizione giuridica ed economica

Rilevano i giudici tra le varie questioni che “ l’anzianità pregressa, invece, non può essere fatta valere da quest’ultimo per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario (Cass. S.U. n. 22800/2010 e Cass. n. 25021/2014), nè può essere opposta al nuovo datore per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, perchè l’ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data della cessione del contratto, non delle mere aspettative (cfr. fra le più recenti Cass. n. 4389/2020 e quanto agli scatti di anzianità Cass. n. 32070/2019)”.

In caso di passaggio di personale ad altra amministrazione si fa riferimento all’assegno personale

Per concludere, nel richiamo dei precedenti, che “corollario di detto principio è quello, egualmente consolidato da tempo nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in caso di passaggio di personale conseguente al trasferimento di attività concorrono a formare la base di calcolo ai fini della quantificazione dell’assegno personale le voci retributive corrisposte in misura fissa e continuativa, non già gli emolumenti variabili o provvisori sui quali, per il loro carattere di precarietà e di accidentalità il dipendente non può riporre affidamento, o perchè connessi a particolari situazioni di lavoro o in quanto derivanti dal raggiungimento di specifici obiettivi e condizionati, nell’ammontare, da stanziamenti per i quali è richiesto il previo giudizio di compatibilità con le esigenze finanziarie dell’amministrazione (cfr. fra le tante Cass. n. 31148/2018; Cass. n. 18196/2017; Cass. n. 3865/2012)”.

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Pubblicato in ATA

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