Concorso straordinario, supplenza su posto di sostegno senza specializzazione non vale come anno di servizio specifico. Lo dice il Consiglio di Stato

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Il concorso straordinario sta per concludersi ma arrivano indicazioni dal Consiglio di Stato che mettono in dubbio alcuni aspetti dell’impianto. Fra questi il servizio svolto su posto di sostegno senza aver titolo di specializzazione. Secondo i giudici, tale anno di supplenza non può essere valido come anno specifico.

Infatti, per partecipare al concorso straordinario per il ruolo bisognava avere come requisito tre anni di servizio negli ultimi 10 presso la scuola statale, di cui uno specifico. Per i posti di sostegno, l’anno specifico doveva essere appunto sul sostegno, ma “poteva andare bene” anche l’assenza del titolo di specializzazione.

Con il parere 1062/2021 il giudice di Palazzo Spada, si legge su Il Sole 24 Ore, ha chiarito che il servizio svolto senza specializzazione su posti di sostegno non integra l’annualità di servizio specifico per partecipare al concorso su posto comune.

Secondo i giudici l’aver prestato servizio su un posto di sostegno, infatti, è situazione diversa rispetto all’aver prestato servizio su un posto comune.

Pertanto il requisito del servizio triennale prestato presso istituzioni scolastiche statali – di cui uno di carattere specifico, e cioè svolto sulla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui si partecipa – vale, oltre alla ragionevole delimitazione della platea degli stabilizzandi, anche a introdurre un requisito “professionale” per conseguire l’abilitazione all’insegnamento attraverso un meccanismo semplificato rispetto a quello ordinariamente previsto.

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