Docenti vincitori concorso straordinario 2020, quali vantaggi nel partecipare anche all’ordinario

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Gli aspiranti, che hanno partecipato al concorso straordinario 2020 per la scuola secondaria, potrebbero essere iscritti anche alla procedura ordinaria bandita con DD n. 499/2020 e non ancora espletata, eccetto quella relativa alle discipline scientifiche STEM che è in corso di svolgimento.

Perché i vincitori del concorso straordinario, che saranno assunti in ruolo, potrebbero partecipare anche a quello ordinario?  Vediamo quali motivi potrebbero spingerli a ciò, ricordando dapprima la situazione relativa al concorso straordinario 2020, ormai concluso per numerose classi di concorso in diverse regioni, e lo stato dell’arte della procedura ordinaria. 

Concorso straordinario 2020

Il concorso straordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado è stato bandito con DD n. 510/2020 e le relative graduatorie di merito saranno utilizzate (naturalmente quelle disponibili) per le immissioni in ruolo a.s. 2021/22.

Sulle predette GM è intervenuto il decreto sostegni-bis, prevedendo l’integrazione delle medesime (inizialmente costituite dai soli 32.000 vincitori) con tutti i candidati che hanno superato la prova scritta con il punteggio minimo previsto di 56/80.

Gli Uffici scolastici regionali stanno pubblicando le graduatorie di merito, tenendo conto delle modifiche apportate dal decreto legge n. 73/2021 (decreto sostegni-bis).

Tutto sul concorso straordinario 2020

Concorso ordinario

Il concorso ordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado è stato bandito con DD n. 499/2020 e gli aspiranti hanno presentato le domande di partecipazione entro il 31 luglio 2020. Sulla procedura è intervenuto il decreto sostegni-bis, che ne ha snellito l’articolazione e l’ha in “parte” anticipata, prevedendo lo svolgimento della stessa, attualmente in corso (i candidati hanno già svolto la prova scritta), per le discipline scientifiche STEM (DD n. 826/2021).

In seguito alle modifiche apportate, non ci sarà più la prova preselettiva e il concorso si articolerà in un’unica prova scritta e in una prova orale. Le GM saranno formulate sulla base del punteggio conseguito nelle predette prove e nella valutazione dei titoli. Un’ulteriore modifica, frutto di un emendamento approvato durante l’iter (ancora in corso) di conversione in legge del decreto sostegni-bis, prevede che il 30% dei posti, banditi in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso/tipo di posto, sia riservato agli aspiranti con tre anni di sevizio negli ultimi dieci, svolti presso scuole statali entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione.

Le modifiche apportate non determinano una riapertura delle domande di partecipazione, pertanto possono concorrere soltanto i docenti iscritti entro il 31 luglio 2020, eccetto coloro i quali partecipano al concorso STEM. Per questi ultimi un apposito decreto ministeriale riaprirà i termini per partecipare alla procedura.

Il concorso dovrebbe svolgersi entro il mese di ottobre 2021.

Motivi di partecipazione concorso ordinario vincitori straordinario

Come detto all’inizio, i vincitori del concorso straordinario 2020 potrebbero essere iscritti alla procedura ordinaria. Quali motivi potrebbero spingerli a partecipare per la medesima ovvero diversa classe di concorso?

I motivi ci sono e ne elenchiamo alcuni:

  1. velocizzare l’immissione in ruolo [considerato che i posti saranno divisi al 50% tra GM 2020 (sino all’assegnazione dei 32.00 posti banditi) e GM concorso ordinario, l’aspirante potrà collocarsi in una posizione migliore nella graduatoria del concorso ordinario e quindi essere immesso prima in ruolo];
  2. essere assunto nella provincia desiderata o più vicina a quest’ultima [l’aspirante potrebbe essere assunto prima dal concorso straordinario e poi dalle GM di quello ordinario, prima della cancellazione dalle stesse GM, nel caso della medesima classe di concorso di partecipazione (nel caso di classi di concorso diverse o di gradi diversi il problema della cancellazione non si pone)];
  3. avere 12 punti in più nelle graduatorie interne di istituto (stilate annualmente, ai fini dell’individuazione dei perdenti posto in base all’organico assegnato alla scuola in cui si è titolari), punti che non sono attribuiti per i concorsi straordinari, mentre lo sono per il superamento di quelli ordinari per titoli ed esami (ne abbiamo parlato a proposito del concorso ordinario STEM).
  4. evitare il rischio di non essere assunti dalle GM dello straordinario per coloro i quali che sono inseriti nelle predette graduatorie ma potrebbero non essere assunti perché si sono esauriti i posti a disposizione. Concorso straordinario 2020, graduatorie integrate con chi ha superato prove. Potranno essere assunti tutti i docenti?

N.B. Tutto ciò al netto delle modifiche introdotte nel Decreto Sostegni bis, che prevede un nuovo concorso straordinario sui posti che rimarranno vacanti dalle immissioni in ruolo 2021/22, per i docenti con almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque.

Non ci sono ancora le date per le prove, né per il concorso ordinario né per il nuovo straordinario.

Cancellazione graduatorie

Al riguardo ricordiamo che l’articolo 399 del D.lgs. 297/94 è stato modificato dal DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, il cui articolo 1, comma 17-octies, ha novellato il comma 3 dello stesso articolo (399) e ne ha aggiunto uno nuovo (comma 3-bis).

Il comma 3-bis prevede che l’immissione in ruolo comporta la cancellazione da ogni graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato e indeterminato.

La cancellazione:

  • non è immediata, ma avviene all’esito positivo del periodo di formazione e prova, quindi almeno nell’anno successivo a quello di assunzione in ruolo;
  • non riguarda (e quindi si rimane inseriti) le graduatorie di merito di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo;
  • riguarda le graduatorie di istituto, le GaE, le GM di concorsi straordinari, le GPS.

Ritornando al punto 2 sopra riportato, “essere assunto nella provincia desiderata o più vicina a quest’ultima [l’aspirante potrebbe essere assunto prima dal concorso straordinario e poi dalle GM di quello ordinario, prima della cancellazione dalle stesse GM, nel caso della medesima classe di concorso di partecipazione (nel caso di classi di concorso diverse o di gradi diversi il problema della cancellazione non si pone)]”, possiamo dire quanto segue:

  • se l’aspirante si trova nella graduatoria di merito del concorso ordinario per la medesima classe di concorso di assunzione dallo straordinario, verrà cancellato dalla GM dell’ordinario all’esito positivo del periodo di formazione e prova; in tal caso, potrà essere assunto solo prima delle predetta cancellazione (ad esempio in caso di rinvio del periodo di formazione e prova);
  • se l’aspirante si trova nella graduatoria di merito del concorso ordinario per una classe di concorso diversa rispetto a quello di assunzione dallo straordinario, non sarà cancellato dalla GM dell’ordinario all’esito positivo del periodo di formazione e prova, ragion per cui potrà essere assunto nella provincia desiderata ovvero vicina a quest’ultima. 

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