Congedo parentale straordinario, il periodo non è valido per la maturazione delle ferie. Parere Funzione Pubblica [PDF]

WhatsApp
Telegram

Il Dipartimento della Funzione Pubblica,  con parere reso noto il 14 luglio, specifica in merito al congedo starordinario previsto dalla legge n.27/2020 per consentire la cura e/o tutela dei figli a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19.

PARERE FUNZIONE PUBBLICA

In particolare, il quesito posto attiene alla eventuale maturazione delle ferie durante il periodo di assenza dei dipendenti che utilizzino tale congedo.

Come noto, le disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità sono organicamente previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”), nel cui ambito viene disciplinato, tra l’altro, il congedo parentale, che è un istituto utilizzabile alternativamente da entrambi i genitori per una durata massima di dieci mesi, ovvero undici
qualora sia fruito dal padre per un periodo minimo consecutivo di tre mesi.

L’articolo 25 del decreto  ha poi previsto disposizioni straordinarie in materia di congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, introducendo una nuova forma di congedo a favore dei genitori (anche affidatari), ulteriore rispetto a quello ordinariamente previsto dall’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001.

Infatti, il bisogno urgente di soluzioni da praticare nella fase emergenziale al fine di ridurre al minino spostamenti di persone ha condotto alla previsione di un congedo la cui fruizione ha agito con retroattività rispetto all’entrata in vigore della stessa norma emergenziale.

Tale congedo straordinario, retribuito ai sensi dell’articolo del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e recentemente riproposto anche dall’art. 2 del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, rappresenta, quindi, un beneficio di natura eccezionale ed aggiuntivo rispetto al congedo parentale tipizzato dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

È, tuttavia, possibile, per i genitori che fruiscano del periodo di congedo parentale ex artt. 32 e 33 del citato decreto legislativo n. 151/2001, chiederne la conversione nel congedo straordinario di che trattasi, con relativo diritto alla percezione dell’indennità spettante nella misura del 50% della retribuzione.

Si desume che il congedo straordinario in argomento – anche in ragione della sua prevista convertibilità nel congedo parentale retribuito al 30% – può ritenersi  giuridicamente assimilabile a quest’ultimo, dovendosi, quindi, richiamare, anche in questo caso, la disciplina prevista dall’articolo 34, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 che, in relazione ai periodi di congedo parentale, esclude, in particolare, gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità.

WhatsApp
Telegram

Concorsi PNRR: Corso di preparazione alla prova orale di Eurosofia. iscrizioni ancora aperte. Oggi incontro in diretta per la secondaria