Immissioni in ruolo 2021, percentuali da GaE e graduatoria di merito concorsi: se l’una è esaurita, i posti si assegnano all’altra

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Le graduatorie, da cui attingere per le immissioni in ruolo a.s. 2021/22, per tutti i gradi di istruzione sono  le graduatorie ad esaurimento (GaE), le graduatorie di merito (GM) dei concorsi 2016, 2018 e relative fasce aggiuntive e, nel caso della scuola secondaria, anche quelle del concorso straordinario 2020 e del concorso STEM (purché pubblicate entro il 30 ottobre 2021). Cosa succede se le GaE sono esaurite? Cosa succede in caso di esaurimento delle graduatorie di merito concorsuali?

Prima di rispondere ai sopra riportati quesiti, ricordiamo le percentuali di posti destinati a GaE e GM nel loro insieme e poi quelle riguardanti le sole graduatorie di merito concorsuali.

Percentuali graduatorie

Le immissioni in ruolo ordinarie, ai sensi del D.lgs. 297/94, avvengono attingendo da GaE e GM, cui spettano rispettivamente il 50% dei posti autorizzati dal MEF.

Nell’ambito del 50% dei posti destinati alle GM, è necessario distinguere le percentuali di posti da assegnare a ciascuna di esse e da quali graduatorie si attingerà prima e da quali dopo. Di seguito una tabella illustrativa:

Al termine delle immissioni in ruolo ordinarie, come prevede il decreto sostegni-bis, nel caso in cui residuino posti vacanti e disponibili, è attivata la procedura straordinaria di assunzione da GPS e relativi elenchi aggiuntivi posto comune e di sostegno, fatto salvo l’accantonamento dei posti destinati alle procedure concorsuali ordinarie per la scuola dell’infanzia/primaria e secondaria, di cui rispettivamente al DD n. 498/2020 e al DD n. 499/2020, già bandite ma non ancora espletate. Tali assunzioni straordinarie possono avvenire anche sui posti destinati ai predetti concorsi ordinari, posti che saranno successivamente recuperati. Approfondisci

Graduatorie di merito esaurite

Cosa succede in caso di esaurimento delle graduatorie di merito concorsuali?

La risposta è fornita dall’articolo 399, comma 2, del D.lgs. 297/94, secondo cui, qualora la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento. Tali posti vanno reintegrati, ossia recuperati, in occasione della procedura concorsuale successiva.

Nella bozza delle istruzioni operative ai fini delle immissioni in ruolo a.s. 2021/22 si precisa che per concorso per titoli ed esami si debba intendere l’intero novero delle procedure concorsuali, ordinarie e riservate, le cui graduatorie sono ad oggi vigenti.

Cosa succede se le GaE sono esaurite?

La risposta in questo caso è fornita, per la scuola secondaria, dall’articolo 17 del D.lgs. n. 59/2017 e, per la scuola dell’infanzia e primaria dall’articolo 4, comma 1-ter, del DL 12 n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018 sulla base dei quali, nel caso in cui la  graduatoria ad esaurimento sia esaurita o non sufficientemente capiente, per i posti ad essa assegnati si procede a nomina dalle graduatorie concorsuali. 

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