Pensione, docenti a 67 anni che non hanno i contributi necessari. Devono poter continuare a insegnare

WhatsApp
Telegram

commento inviato da Carlo Andreoli – “Spett.le Redazione, sottopongo alla vostra attenzione una nuova sentenza di merito riguardo il trattenimento in servizio volontario oltre l’età ordinamentale dei 67anni e fino a 71anni SOLO per i dipendenti pubblici collocati a riposo d’ufficio senza stipendio e senza pensione (sempre più frequenti) anche senza raggiungere 20anni di contributi minimi all’età di 71anni.

In seguito all’ordinanza emanata dal Tribunale di Padova n°5093 del 2017 che consentiva ad una docente di ruolo il trattenimento in servizio fino a 71anni di età al fine di raggiungere i requisiti minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia contributiva (ovvero almeno 5 anni di contributi post 1995 e 71 anni di età per come regolamentato dall’attuale legge Fornero), un ulteriore conferma di merito deriva dalla sentenza del Tar Lazio n°1946 del 2019.

Anche in questo caso il docente universitario assunto a tempo indeterminato (dipendente del Ministero dell’Istruzione) è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età senza che lo stesso abbia conseguito alcun diritto a pensione pubblica secondo l’attuale legge Fornero.
Il Giudice amministrativo, anche in questo caso, ha ordinato la prosecuzione del lavoro fino a 70anni e 7mesi (oggi 71anni) per permettere al docente di raggiungere il requisito anagrafico minimo necessario per acquisire (insieme alla contribuzione minima di almeno 5anni) il diritto alla pensione di vecchiaia contributiva pubblica evitando in tal modo alcuna interruzione tra retribuzione e pensione.
Bisogna far chiarezza e far conoscere (anche ai sindacati) queste sentenze (sempre più numerose) affinchè vengano tutelati i diritti dei soggetti che arriveranno all’età ordinamentale di 67anni senza aver conseguito alcun diritto a pensione e collocati ingiustamente dalle amministrazioni a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età senza stipendio e senza pensione. Di seguito sentenza Tar Lazio del 2019 (ovvero il tribunale amministrativo più importante d’Italia) e Tribunale di Padova del 2017.
Sentenza Tar Lazio:
https://www.retidigiustizia.it/images/easyblog_articles/8788/Tar-Lazio-sentenza-n.-1946-del-14-febbraio-2019.pdf
Ordinanza Tribunale di Padova:
https://www.dirittoscolastico.it/tribunale-padova-ordinanza-n-5093-2017-del-09-agosto-2017/”
E’ attesa tra pochi giorni l’apertura della funzione su Istanze online per la presentazione della domanda di pensionamento docenti e ATA dal 1° settembre 2021. Chi può presentare domanda

Vedi anche

Docenti precari, possono stare in servizio fino a 70 anni per maturare la pensione. INCHIESTA

WhatsApp
Telegram

Abilitazione docenti 60, 30 e 36 CFU. Decreti pubblicati, come si accede? Webinar informativo Eurosofia venerdì 26 aprile