Servizio militare e punteggio nelle graduatorie docenti e ATA, spetta o no? Cosa sta accadendo nei tribunali

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Con la sentenza N. 08254/2021 il TAR del Lazio ricostruisce, richiamando alcuni importanti precedenti, la questione da tempo controversa della valutazione del servizio militare in costanza di nomina o meno, e quale possa essere riconosciuto ai fini del punteggio nelle graduatorie. Sentenza interessante stante il fatto che è in itinere la gestione delle graduatorie ATA a cui questo contenzioso si riferisce. Nella sentenza in commento si ricorda il ripensamento che vi è stato in sede giurisprudenziale a conferma del fatto che tale materia è stata tutt’altro che pacifica, ed ora sembra essere indirizzata verso una strada univoca.

Il ripensamento

In applicazione del principio della ragione più liquida, affermano i giudici, il ricorso in questione su cui si pronuncia deve essere rigettato alla luce della giurisprudenza di questo Tribunale (si veda la sentenza di questa Sezione 28 maggio 2021 n. 6355) e del Consiglio di Stato, da cui il Collegio ritiene non sussistano ragioni per discostarsi. In particolare questa Sezione con la richiamata pronuncia ha rilevato che “L’art. 2050 del D.Lgs. 66/2010 (Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici) ha previsto la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva “in pendenza di rapporto di lavoro”. A seguito dell’emanazione del codice militare (D.Lgs. n. 66/2010) si è assistito ad un ripensamento da parte della giurisprudenza della valutabilità del servizio militare prestato non in costanza di nomina, in quanto l’art. 2050 sopra citato prevede la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva “in pendenza di rapporto di lavoro. Le disposizioni regolamentari del MIUR disciplinanti le graduatorie, sia ad esaurimento che di istituto, stabiliscono la valutazione del servizio militare e di quelli assimilati solo se prestati in costanza di nomina.

Solo il servizio di leva in costanza di rapporto di lavoro è valutabile

Correttamente, afferma il TAR, infatti si deve desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro deve essere valutato nella disciplina delle graduatorie provinciali che sono selezioni latu sensu concorsuali in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro ( Cass. Sez. civ. lavoro 2 marzo 2020 n. 5679 in materia di GAE) e pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all’art. 2050 del D.Lgs.. n. 66 del 2010.

“Con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina (non) può infine fondatamente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall’attività di docenza per assolvere l’obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere; al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l’accesso agli incarichi di insegnamento.”

Anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2743 del 2020 aveva già ritenuto che “2.2‒ Per quanto la questione giuridica abbia fatto registrare inizialmente alcune oscillazioni, la Sezione condivide l’orientamento giurisprudenziale stabilizzatosi in favore della tesi ministeriale, come da ultimo sintetizzato dal Consiglio di Stato, Sezione Prima, 6 novembre 2019, n. 40 del 2020, di cui vanno sinteticamente riportate le principali statuizioni.

Il rapporto tra il servizio militare di leva, il servizio civile e la valutazione nei concorsi pubblici

“Secondo diverse pronunce di questo Consiglio di Stato, il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo per i periodi prestati precedentemente rispetto alla nomina «non ha nulla a vedere con la valutazione dei titoli nei concorsi e nelle procedure concorsuali per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni», sul presupposto che «sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d’idoneità all’insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all’attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt’altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza» (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612)”.

Nelle graduatorie ATA può essere valutato solo il servizio militare in costanza di nomina

“In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l’esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell’interesse della Nazione.”

Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la denunciata diversità di valutazione ai fini del punteggio, nei provvedimenti impugnati, del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini dell’immissione nelle graduatorie A.T.A.

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