Congedo biennale e 3 giorni di permesso legge 104/92: possono essere fruiti nell’arco dello stesso mese senza riproporzionare i permessi

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Il D.Lgs. n. 119 del 2011 ha modificato il comma 5 dell’art. 42 del D.Lgs. n. 151 del 2001, disponendo con il comma 5 bis che “i genitori, anche adottivi, possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l’altro genitore non può fruire dei benefici di cui all’art. 33, commi 2 e 3, della l. n. 104 del 1992 e 33, comma 1, del presente decreto”.

Assistenza al figlio

I genitori possono fruire dei permessi di tre giorni mensili, permessi di due ore al giorno, prolungamento del congedo parentale anche in maniera cumulata con il congedo straordinario nell’arco dello stesso mese, mentre è precluso il cumulo dei benefici nello stesso giorno.

La conclusione vale anche nel caso in cui la fruizione delle agevolazioni avvenga da parte di un solo genitore, che, pertanto … Questo ed altri contenuti su Orizzonte Scuola PLUS, riservato agli abbonati.

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