GPS elenchi aggiuntivi prima fascia, quanti punti vale la specializzazione sostegno

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Gli aspiranti, che conseguono il titolo di abilitazione o specializzazione entro il prossimo 31 luglio, possono presentare domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) posto comune e di sostegno, sino al 24 luglio 2021. Come saranno graduati gli aspiranti che chiedono l’inserimento nei predetti elenchi per i posti di sostegno e valutazione titolo di specializzazione.

GPS elenchi aggiuntivi prima fascia, domande online fino al 24 luglio: chi e come può presentarle. Inserimento con riverva, scelta scuole e provincia

Prima di entrare nello specifico dell’argomento, è necessario distinguere tra chi è già inserito nelle GPS  (II fascia sostegno o altra GPS) e chi non è inserito in nessuna GPS.

Modalità inserimento

L’articolo 2 del DM n. 51/2021 dispone quanto di seguito indicato:

  1. l’aspirante già inserito nelle GPS di II fascia per il sostegno per il relativo grado, è collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia per la provincia e per le scuole richieste all’atto di presentazione della domanda di inserimento nelle GPS (entro il 6 agosto 2020);
  2. l’aspirante non già inserito nelle GPS di seconda fascia per il sostegno per il relativo gradoma inserito in altra GPS, è collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 scuole per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle relative GI di seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda (entro il 6 agosto 2020);
  3. l’aspirante non inserito in alcuna GPS procede alla scelta della provincia di inserimento e sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche, nella medesima provincia, per il sostegno per i gradi per i quali è in possesso del titolo di specializzazione.

Valutazione titoli posto sostegno

Gli aspiranti suddetti, come leggiamo nell’articolo 2, comma 5, del summenzionato DM n. 51/2021, sono graduati secondo i punteggi previsti dalla tabella A/7 “Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado“, allegata all’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020.

I docenti, di cui ai punti 1 e 2 sopra riportati (quindi già inseriti nelle GPS: II fascia sostegno ovvero in altra GPS), possono dichiarare ed aver valutati:

  • il titolo di specializzazione conseguito ai fini dell’inserimento negli elenchi aggiuntivi;
  • i titoli non dichiarati all’atto della domanda di inserimento nelle GPS ma conseguiti entro la data del 6 agosto 2020 (data ultima di presentazione dell’istanza di inserimento nelle GPS, ai sensi del DD 858/2020). Detti titoli, si precisa sempre nel succitato DM 51/2021 (articolo 2, comma 5), sono validi esclusivamente per le graduatorie delle fasce aggiuntive.

Quanto agli aspiranti, di cui al punto 3 sopra riportato (quindi non inseriti in nessuna GPS), possono dichiarare ed aver valutati:

  • il titolo di specializzazione conseguito ai fini dell’inserimento negli elenchi aggiuntivi;
  • i titoli posseduti e conseguiti entro la data del 6 agosto 2020 (data ultima di presentazione dell’istanza di inserimento nelle GPS, ai sensi del DD 858/2020).

Valutazione titolo specializzazione

Il titolo di specializzazione, come leggiamo nella succitata tabella A/7, è valutato in base al punteggio conseguito (ossia in base al voto finale ottenuto), nella misura massima di 24 punti e secondo la seguente “scala” di valutazione:

da 60 a 65 = p. 8
da 66 a 70 = p. 10
da 71 a 75 = p. 12
da 76 a 80 = p. 14
da 81 a 85 = p. 16
da 86 a 90 = p. 18
da 91 a 95 =p. 22
da 96 a 100 =p. 24

Qualora il voto del titolo di specializzazione non sia espresso in centesimi, lo stesso è rapportato a 100. Le eventuali frazioni di voto pari o superiori a 0,50 sono arrotondate per eccesso (quindi al voto superiore).

Se il titolo non riporta alcun punteggio o il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti punti 8.

Al succitato punteggio attribuito in base al voto conseguito, si aggiungono ulteriori 12 punti per i percorsi di specializzazione di cui all’articolo 13 del DM 249/2010 (a numero programmato e con selezione all’ingresso) ovvero per analoghi titoli conseguiti all’estero sempre con ammissione selettiva e a numero programmato.

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