Insegnante ente non statale, legittimo chiedere anche servizio pulizia e sorveglianza? Differenza tra lavoro autonomo e subordinato, sentenza

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Per qualificare il rapporto, autonomo o subordinato, degli insegnanti di istituti privati, devono applicarsi plurimi criteri: eterodirezione dell’attività, inserimento nell’organizzazione, vincolo di orario, esclusività del rapporto, intensità della prestazione, inerenza al ciclo scolastico, alienità dei mezzi di produzione, retribuzione fissa a tempo senza rischio di risultato (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 16720 del 14 giugno 2021).

Docente con contratto a progetto che si occupa anche di pulizie

La Corte di appello aveva accolto le doglianze avanzate da una docente nei confronti di un ente di Formazione professionale e, in riforma della sentenza del Tribunale, aveva riconosciuto, nonostante stipulazione tra le parti di alcuni contratti a progetto, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, l’inquadramento della lavoratrice nel V° livello di cui al CCNL Formazione Professionale, con conseguente condanna al pagamento di differenze retributive e trattamento di fine rapporto. Il giudice d’appello aveva ritenuto provato sia lo svolgimento di attività lavorativa (addetta alle pulizie e alla sorveglianza) diversa e incompatibile con quella dedotta nel contratto a progetto (educatrice scolastica con compiti di vigilanza e controllo degli studenti nell’ambito di corsi di formazione professionale) sia l’osservanza di un orario di lavoro.

La distinzione tra lavoro autonomo e subordinato

L’ente si è rivolto alla Corte di Cassazione, che ne ha condiviso le doglianze. Ai fini della distinzione fra lavoro subordinato e lavoro autonomo, la stessa Corte ha affermato che la originaria volontà delle parti, intesa come programma negoziale pattuito, rileva fin quando non sia comprovato uno scostamento consensuale da tale programma nella concreta fase di attuazione del rapporto. Tale principio è stato ribadito per il contratto a progetto, dove deve attribuirsi maggiore rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, da cui è ricavabile l’effettiva volontà delle parti, rispetto al “nomen iuris” adottato dalle parti.

Un indice della natura subordinata: l’orario di lavoro settimanale

La Corte territoriale aveva accertato lo svolgimento di ulteriori mansioni rispetto a quelle oggetto del contratto a progetto nonché la presenza, sul posto di lavoro, in un ampio arco della settimana (8.30 – 17.30, comprensivo di pausa pranzo, dal lunedì e venerdì, 8.30 – 14 sabato) con riguardo sia all’attività di educatrice scolastica sia di addetta alle pulizie e alla sorveglianza. La sentenza impugnata non ha indicato in base a quali criteri (una eterodirezione dell’attività, cioè l’acquisita prova di un assoggettamento tecnico-funzionale all’organizzazione dell’impresa tradottosi in “specifiche direttive e controlli sulle modalità di esecuzione della prestazione” ovvero la concorrente sussistenza di più indici sussidiari della subordinazione) ha rinvenuto di qualificare il rapporto di lavoro come di natura subordinata, limitandosi a ritenere provato un solo elemento (l’orario continuativo settimanale) e a sottolineare lo svolgimento di attività ulteriore rispetto a quella oggetto del contratto a progetto. Inoltre, senza accennare se l’attività di educatrice scolastica si svolgeva secondo le modalità tipiche di un lavoro subordinato, ha condannato il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive per la complessiva attività svolta (mansioni di educatrice e di pulizia).

Gli indici del lavoro di insegnante di istituti privati

La stessa Corte aveva sottolineato (Cass. n. 6224 e 20669 del 2004) che il problema della qualificazione del rapporto può risultare complesso con riferimento agli insegnanti di istituti privati, ed ha ritenuto che, nelle situazioni incerte al confine tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, può risultare difficilmente applicabile al lavoro dell’insegnante il criterio dell’eterodirezione dell’attività, potendo più agevolmente propendersi per una valutazione complessiva degli indici sussidiari (indici che devono concorrere tra loro: inserimento nell’organizzazione, vincolo di orario, esclusività del rapporto, intensità della prestazione, inerenza al ciclo scolastico, alienità dei mezzi di produzione, retribuzione fissa a tempo senza rischio di risultato). E’ infatti stato affermato (Cass. n. 4889 del 2002) che deve ritenersi decisiva la sottoposizione alle direttive generali e non specifiche, e (Cass. n. 8028 del 2003) che è decisivo il mancato inserimento in un quadro organizzativo complessivo, nonostante il vincolo di presenza, di orario e di rispetto dei programmi.

Il rinvio al giudice d’appello: dovrà stabilire se il lavoro è autonomo o subordinato

Il problema posto dalla controversia non era solo quello di accertare quale fosse stato il lavoro svolto dalla lavoratrice in difformità rispetto a quello indicato nel contratto a progetto ma, più a monte, di valutare se l’attività specificata nel contratto di lavoro a progetto e le ulteriori prestazioni lavorative richieste dall’ente fossero inquadrabili nello schema legislativo del lavoro subordinato, accertamento che non è stato adeguatamente compiuto dal giudice di merito. Pertanto, cassando la pronuncia, la causa è stata rinviata alla Corte di appello, in diversa composizione, che dovrà decidere in base ai principi affermati dalla Cassazione.

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