Liceo musicale rifiuta iscrizione studente disabile, nel regolamento ammesso 1 per ogni I classe: genitori ricorrono. La sentenza

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Il TAR Sicilia (Sentenza n. 2107 del 30 giugno 2021) ha disposto l’annullamento della norma del Regolamento di un Liceo Musicale nella parte in cui ha prestabilito in astratto l’ammissione di un solo alunno disabile per ciascuna classe prima, e ha previsto l’esonero dalla prova di ammissione.

Il sorteggio per l’ammissione alla I liceo musicale

La madre di un alunno disabile ha impugnato gli atti relativi all’operazione di sorteggio per l’ammissione alle classi I del Liceo per l’a.s. 2020/2021, nella parte in cui il minore non era stato incluso. L’alunno, che ha frequentato una secondaria di primo grado ad indirizzo musicale, ha presentato domanda di iscrizione al I anno dell’unico Liceo musicale della Provincia e, nella domanda di iscrizione, la ricorrente ha indicato che il minore è un disabile grave ai sensi dell’art. 3 c. 3, della l. n. 104/1992, e ha scelto quale “primo strumento” il flauto traverso e quale “secondo strumento” il pianoforte. Tale domanda non è stata accolta.

L’ammissione di un solo alunno disabile per ogni I

L’intimato Istituto Scolastico, in applicazione dell’art. 9 del proprio Regolamento per esami di ammissione alle classi prime del Liceo, ha disposto l’ammissione di un solo disabile grave per ciascuna delle tre classi di nuova formazione, e ha individuato i disabili gravi da ammettere sulla base di un sorteggio all’esito del quale il minore non è risultato tra gli estratti. La donna, quindi, ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati, nella parte in cui è stata rigettata l’istanza di iscrizione del minore alla classe I del Liceo e prevista l’ammissione di un solo disabile grave per I classe. E’ stata dapprima accolta l’istanza cautelare, con ammissione con riserva dell’alunno a frequentare la classe prima per l’a.s. 2020/2021, eventualmente anche in soprannumero.

Il limite numerico del Regolamento

Il regolamento impugnato comporta un rigido limite numerico (un solo alunno con certificazione di disabilità, di cui all’art. 3 co. 3, della l. n. 104/1992, uguale o superiore all’80%, per ciascuna classe I), correlato alla disposizione sull’esonero dall’esame di ammissione per tale categoria di alunni: l’assenza di una qualsivoglia fase selettiva, seppure adeguata alle specifiche esigenze dell’alunno disabile, ha comportato l’introduzione di un rigido limite numerico all’accesso, al fine di controllare il numero di ingressi nella I classe.

Il limite di 20 alunni per le classi che accolgono disabili

La scuola ha richiamato l’art. 5, co. 2, del d.P.R. n. 81/2009, il quale stabilisce che le classi iniziali che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni. Tuttavia, il Tar ha rilevato che la locuzione “di norma” sta ad indicare che la presenza di uno o più alunni disabili non determina automaticamente l’obbligo di costituire una classe con non più di 20 studenti, ma evidenzia il carattere solo tendenziale e non tassativo della disposizione. Tale disposizione non pone neppure, per la classe I, un rapporto rigidamente prestabilito tra numero degli alunni disabili e numero totale degli alunni. Rapporto che, al contrario, è stato costituito in maniera astratta, con la norma regolamentare, la quale non consente alcuna valutazione in concreto della specifica situazione della classe prima in formazione.

L’esonero dalle prove di ammissione per gli alunni con disabilità uguale o superiore all’80%

La previsione di una prova costituisce la regola per l’iscrizione al percorso del liceo musicale ma, secondo il Tar, dall’art. 20, co. 2 bis, della l. n. 104/1992, non può farsi derivare un sostanziale divieto per gli alunni disabili di partecipare alle prove di ammissione, come invece di fatto previsto dal regolamento con riguardo all’esonero per gli alunni con disabilità uguale o superiore all’80% (disposizione impugnata dalla madre dell’alunno). Diversamente, la previsione dell’esonero dalla prova, peraltro previsto dalla L. n. 104 non già per la frequenza scolastica, bensì per le prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni, da misura di integrazione finirebbe per diventare, di fatto, una misura di discriminazione. Il Tar ha quindi disposto l’annullamento della norma regolamentare impugnata nella parte in cui ha prestabilito in astratto l’ammissione di un solo alunno disabile per ciascuna classe prima, e ha previsto l’esonero dalla prova di ammissione.

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