Mobilità docenti di ruolo, il ministro Bianchi conferma la volontà di lasciare il vecchio vincolo triennale. Anief si oppone

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Anief – Il titolare dell’Istruzione ha spiegato che questa scelta previene il fenomeno delle cosiddette «cattedre vuote». Il sindacato non è d’accordo: prima di tutto perché per una cattedra che si svuota ve ne è una che si riempie, in secondo luogo perché la conferma di un docente in un istituto non garantisce affatto la sua conferma anche sulle classi dell’anno precedente.

Infine, va rilevato che a causa del perdurare dello stop agli spostamenti di sede di tanti insegnanti, sono state presentate meno della metà delle domande (85mila) rispetto agli anni scorsi: soltanto una su due è stata accolta, proprio per i vincoli contrattuali vigenti. Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ribadisce la necessità di “ripristinare anche le assegnazioni provvisorie annuali dopo aver ottenuto il riconoscimento delle assegnazioni temporanee previste per i genitori con figli fino a tre anni. Per noi è assurdo negare in tempo di Covid l’assegnazione provvisoria in presenza della cattedra libera”. In attesa che il legislatore ottemperi al diritto costituzionale di ricongiungimento alla propria famiglia, Anief offre la possibilità di ricorrere al giudice, con i legali dello stesso giovane sindacato: l’obiettivo è quello di ottenere lo spostamento di sede prima dei tre anni indicati dalla legge.

Anche l’attuale Governo tradisce le aspettative di tanti docenti di ruolo, che continuano a rimanere bloccati in province per loro scomode, malgrado vi siano i posti vacanti per accoglierli in località meno difficili da raggiungere: il vincolo quinquennale per i neo-assunti, approvato con la Legge di Bilancio 145 del 2018 e che figura tra le norme più discusse nel panorama scolastico, con il recente decreto Sostegni bis è stato semplicemente depotenziato, passando a tre anni. Ma non certo debellato, come invece era logico fare, considerando anche che siamo ancora nel bel mezzo della pandemia. “Non si parla, però, di una sua cancellazione e non è nemmeno all’ordine del giorno”, scrive la rivista Orizzonte Scuola.

L’INTERROGAZIONE AL MINISTRO

Alla deputata del Partito Democratico, Lia Quartapelle, che ha presentato un’interrogazione parlamentare scritta proprio su questo argomento, il ministro Patrizio Bianchi ha replicato ricordando che il vincolo “è stato esteso, dalla legge n. 159 del 2019, di conversione del decreto-legge n. 126 del 2019, a tutti i docenti a prescindere dalla modalità di reclutamento”. Bianchi ha quindi detto che il decreto Sostegni bis ha ridotto “il vincolo di permanenza dei docenti neoassunti sulla sede di prima assegnazione da cinque a tre anni” e che tale scelta “risponde all’esigenza di garantire adeguata stabilità agli organici così da migliorare la continuità didattica attraverso una corrispondente programmazione educativo-didattica”.

“La nuova previsione – ha continuato il ministro dell’Istruzione – è indubbiamente una misura a vantaggio degli studenti e delle istituzioni scolastiche autonome poiché mira all’innalzamento della qualità del servizio scolastico, allo scopo di preservare l’esigenza di garantire la comunità educante in relazione alla continuità didattica, contenendo il fenomeno delle cosiddette «cattedre vuote» e nello stesso tempo soddisfa le legittime aspettative dei docenti”.

LA CONTRAPPOSIZIONE DELL’ANIEF

Anief non si trova affatto d’accordo con questa interpretazione: prima di tutto perché il blocco dei trasferimenti imposto ai neo-assunti a partire dal 1° settembre scorso non garantisce alcuna conferma degli insegnanti sulle stesse classi e con gli stessi alunni dell’anno precedente. In secondo luogo, stiamo parlando sempre di richieste di trasferimento annuale motivate: non si possono scartare a priori, senza nemmeno esaminarne le motivazioni, spesso legate e notevoli problematiche familiari o personali.

Secondo il presidente nazionale Anief, Marcello Pacifico, la cosa più logica è quella di dare a tutti quanti ne avessero bisogno la possibilità di presentare domanda. Il diritto alla famiglia non può essere sottomesso a prescindere, noi non ci rassegniamo. A questo proposito – continua il sindacalista autonomo – il Consiglio di Stato ha già avallato il riconoscimento della Legge 104 del 1992, anche se questa è stata certificata dopo la presentazione della domanda all’ultimo bando di concorso oppure dopo l’inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento. Di fronte poi alla possibilità per i Dsga di potersi spostare, in deroga ai vincoli, ci chiediamo per quale motivo i docenti e il personale amministrativo non possono oggi farlo. Riteniamo che vi siano tanti motivi per procedere con il ricorso in Tribunale”.

IL VINCOLO QUINQUENNALE PER I NEO-ASSUNTI

In base alla Legge n.159/2019, “a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”.

Lo stop si adotta nei confronti dei docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica 1 settembre 2020, e interessa tutte le graduatorie di reclutamento, GaE, concorso 2016, concorso 2018 sia Infanzia, Primaria che Secondaria. Il vincolo quinquennale, inoltre, non riguarderà solo la domanda di trasferimento, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo, ma durante i 5 anni non sarà possibile richiedere neanche l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione, o svolgere supplenza ai sensi dell’art. 36 del CCNL. Solo una parte dei docenti immessi in ruolo con decorrenza 1/09/2020 potranno ugualmente presentare domanda di assegnazione provvisoria, in virtù delle deroghe stabilite dal Ministero dell’Istruzione.

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