Concorso straordinario diventa abilitante, NOVITÀ: superamento prova e supplenza sono sufficienti

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Concorso straordinario di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 e DD n. 783 dell’8 luglio 2020: fonti sindacali ci informano che il Ministero avrebbe operato una ricognizione normativa più puntuale al fine di rispondere al quesito sulla modalità di conseguimento dell’abilitazione per i docenti che sono risultati vincitori, ossia hanno superato la prova scritta con almeno 56/80.

La problematica è sorta in seguito al Decreto sostegni bis, che ha cancellato la richiesta dei 24 CFU e del corso di formazione per i docenti che entrassero a far parte dell’elenco di coloro che non avevano subito il contratto a tempo indeterminato.

I sindacati avevano più volte ripetuto la richiesta di chiarimenti al Ministero che, in un primo momento, si era espresso in  modo negativo, confermando che l’abilitazione avrebbe potuto essere riconosciuta solo al “superamento del periodo di prova”.

Qualora però si fosse dato seguito a tale interpretazione rimanevano irrisolte delle problematiche, tra cui la mancata previsione di come avrebbero potuto conseguire l’abilitazione derivante dalla vittoria del concorso

  • i docenti di ruolo non interessati al nuovo ruolo
  • i docenti che pur rientrando nelle graduatorie integrate non saranno assunti in ruolo
  • i docenti che essendo risultati vincitori sia della procedura su sostegno che su posto comune, scelgono posto di sostegno per l’immissione in ruolo

La problematica è diventata di stretta attualità in questi ultimi giorni, poiché dal 16 luglio è presente su Istanze on line il form per la richiesta di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS di aspiranti che abbiano conseguito l’abilitazione e/o la specializzazione entro il 31 luglio.

Secondo quanto le fonti sindacali stanno diramando in questi giorni, il Ministero sarebbe adesso orientato a considerare abilitati i docenti

  • che abbiano superato la prova scritta del concorso almeno con 56/80 e
  • che nell’anno scolastico 2020/21 abbiano avuto una supplenza almeno al 30 giugno  o il contratto a tempo indeterminato, come richiesto dalla legge 159/2019 (questa parte non era stata abrogata).

Naturalmente dovranno ancora esserci ulteriori chiarimenti in merito.

Chiarimenti che saranno in una nota ministeriali che verrà pubblicata a breve, come è stato annunciato dall’amministrazione alle organizzazioni sindacali.

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