Docenti paritarie accusati di falso ideologico per aver messo presenza a studenti assenti. Assolti perché ingannati e minacciati

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La Corte di Cassazione (Sezione V Penale, Sentenza n. 25492/2021) ha confermato la condanna per il reato di associazione per delinquere finalizzata al compimento di una pluralità di delitti di falso ideologico, commessi da tre apicali di due scuole paritarie, nell’attestazione delle presenze degli studenti durante le ore di lezione, delle attività didattiche e delle prove scritte svolte dagli studenti, al contempo non ritenendo responsabili i docenti, indotti con inganno e talvolta minacce, quindi imposti a porre in essere le condotte materiali. Nelle azioni dei docenti non è stato ravvisato il dolo.

L’imposizione ai docenti delle prassi contra legem

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da tre soggetti, che operavano in due scuole paritarie, ritenuti responsabili e condannati per il reato di associazione per delinquere finalizzata al compimento di una pluralità di delitti di falso ideologico, commessi nell’attestazione delle presenze degli studenti durante le ore di lezione, delle attività didattiche e delle prove scritte svolte dagli studenti iscritti agli stessi due istituti scolastici paritari. I tre avrebbero suggerito agli insegnanti le prassi contra legem descritte nella sentenza, in tal modo ponendo in essere, in concorso tra loro, ai sensi dell’art. 110 codice penale (concorso di persone nel reato), il delitto di falso ideologico continuato. Ma con assoluzione dei docenti.

I docenti: assolti per mancanza di dolo

I giudici di primo grado avevano proceduto ad assolvere alcuni degli imputati e, in particolare, gli insegnanti, per difetto del necessario elemento soggettivo. In particolare, la sentenza di primo grado aveva assolto gli insegnanti, sulla base di quanto da loro dichiarato, ossia che il sistema di rilevazione delle presenze negli istituti era stato loro imposto da due dei tre soggetti imputati e poi condannati, e che, pertanto, questi ultimi erano stati ritenuti responsabili degli episodi in via mediata, come errore determinato dall’altrui inganno (art. 48 c.p.), ma anche per avere indotto singoli professori (o comunque molti di essi) alle descritte omissioni e falsità, costringendoli con modi minacciosi. La decisione ha fatto riferimento a condotte degli insegnanti poste in essere “su suggerimento o su indicazione o su pressione” dei tre imputati in seguito condannati. I giudici hanno inoltre specificato che, al di fuori dell’alternativa tra previo concerto o intesa istantanea, da un lato, e ignoranza in capo all’esecutore materiale, dall’altro, non vi è stato spazio per ulteriori qualificazioni dell’approccio psicologico del docente-esecutore materiale, il quale o è ignaro o agisce con consapevolezza e volontà.

La struttura associativa

Infine, la Cassazione, nel respingere i ricorsi dei tre apicali, e confermando le condanne, ha osservato che la Corte d’appello (giudice di secondo grado) ha dato conto con estrema precisione della struttura organizzativa, costituita da una divisione dei compiti, finalizzata ad eludere le previsioni che assicurano le necessarie verifiche sulla regolarità e serietà degli studi. Tale meccanismo non aveva riguardato la generalità degli iscritti, come puntualizzato dalla stessa sentenza di secondo grado, tuttavia gli illeciti erano stati prontamente realizzati ogniqualvolta le specifiche esigenze degli studenti lo richiedevano. La finalità di incrementare le iscrizioni aveva illuminato, dal punto di vista soggettivo, la condotta dei tre autori, anche quanto alla realizzazione della struttura associativa finalizzata alla commissione di una serie indefinita di reati.

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