Immissioni in ruolo, il vincolo per richiedere mobilità o assegnazione provvisoria è di tre anni

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Docenti neoimmessi in ruolo dall’anno scolastico 2021/22 e docenti assunti dal 1° settembre 2020: il vincolo di permanenza obbligatoria nella scuola di assunzione è di tre anni.

Il decreto legge n. 73/2021 (decreto sostegni-bis) approvato in via definitiva e già pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha previsto che il vincolo da quinquennale diventi triennale, come leggiamo nell’articolo 58, comma 2 – lettera f), del medesimo:

f) al comma 3 dell’articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: “cinque anni scolastici” sono sostituite dalle parole: “tre anni scolastici” e al comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: “quattro anni” sono sostituite dalle parole: “due anni”.

Il vincolo si applica a tutti i docenti indipendentemente dalle graduatorie e procedure di assunzione.

Sono esclusi i docenti in esubero o soprannumero e quelli di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi di concorso ovvero all’inserimento o meglio aggiornamento periodico nelle GaE).

A queste deroghe ne è stata aggiunta un’altra per le assegnazioni provvisorie dell’anno scolastico 2021/22, cioè ai docenti che si trovino nelle situazioni di cui agli art.42-bis decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 (genitori con figli minori di 3 anni) e agli articoli 17, della legge 28 luglio 1999, n. 266 e 2, della legge 29 marzo 2001, n.86 (coniuge convivente del personale militare), attesa la natura speciale delle norme.

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