Concorso straordinario 2020, supplenza fino all’ultimo giorno di lezione non permette di conseguire l’abilitazione

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Con la nota n. 1112 del 22 luglio 2021, in seguito alle novità introdotte dal decreto sostegni-bis, il Ministero dell’Istruzione ha fornito un chiarimento sul riconoscimento dell’abilitazione ai docenti che hanno superato il concorso straordinario 2020. Tra le condizioni per il riconoscimento, la titolarità di un contratto sino al 31/08 ovvero al 30/06. Chi ha svolto l’anno di servizio, rientra nella citata condizione?

Nota MI

La risposta al quesito è importante, in vista dell’inizio dell’a.s. 2021/22, perché il riconoscimento dell’abilitazione permetterà di avere la priorità nell’attribuzione delle supplenze dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e della corrispondenti graduatorie di istituto di III Fascia e tramite domande di messa a disposizione (MAD).

Abilitazione: condizioni

Il decreto sostegni-bis (decreto legge n. 73/2021), come ricorda anche la suddetta nota ministeriale, è intervenuto sul concorso straordinario 2020, prevedendo l’integrazione delle relative graduatorie di merito con tutti i candidati che hanno superato la prova scritta con il punteggio minimo previsto (56/80) e superando conseguentemente la disposizione del DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, che prevedeva la redazione di un elenco non graduato, comprendente gli aspiranti che hanno superato la prova scritta ma non sono rientrati tra i vincitori, ossia nel numero dei posti messi a bando (32mila).

Oltre ad intervenire sulle graduatorie di merito, il decreto sostegni-bis ha abolito la previsione secondo cui, ai fini del conseguimento dell’abilitazione, i candidati suddetti dovevano conseguire 24 CFU e superare una prova orale abilitante.

Alla luce delle novità apportate dal decreto legge n. 73/2021 e delle precedenti disposizioni della legge n. 159/2019, il Ministero ha chiarito che l’abilitazione è riconosciuta ai docenti che:

  1. sono inseriti nell’elenco non graduato (in virtù del superamento della prova scritta con il punteggio minimo previsto) ovvero nelle graduatorie di merito, pubblicate nell’a.s. 2020/21;
  2. sono titolari, nell’anno scolastico 2020/21, di un contratto a tempo indeterminato ovvero determinato di durata annuale (al 31/08) oppure fino al termine delle attività didattiche (30/06) presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione (quindi scuola statale o paritaria), ferma restando la regolarità contributiva.

Evidenziamo che nella nota si indica anche l’inserimento nell’elenco non graduato (in alternativa all’inserimento nella GM) in quanto alcuni USR, in attesa che il decreto sostegni-bis fosse convertito in legge, hanno proseguito a pubblicare gli elenchi non graduati.

Priorità da seconda fascia e tramite MAD

Come detto all’inizio, il riconoscimento dell’abilitazione è molto importante perché permette di avere la priorità nell’attribuzione delle supplenze da seconda fascia GPS, come prevede l’articolo 4 del DM n. 51/2021, secondo cui chi non si inserisce negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS, in quanto consegue il titolo successivamente alla data prevista per l’inserimento nei medesimi (per la prima costituzione degli elenchi predetti la data ultima di inserimento è stata il 25 luglio u.s.), ha la priorità nell’attribuzione delle supplenze tra gli aspiranti inseriti nella seconda fascia delle GPS e nella terza fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto. Approfondisci 

Lo stesso articolo 4 del DM 51/2021 riconosce la medesima priorità ai docenti specializzati/abilitati non inseriti nelle GPS e nelle GI e che presentano domanda di messa a disposizione (MAD), i quali avranno attribuite le supplenze, relative alle classi di concorso/posti per cui sono in possesso dell’abilitazione ovvero della specializzazione, con priorità rispetto agli aspiranti non abilitati/non specializzati. Approfondisci

Quesito

Il quesito posto all’inizio è la sintesi di una domanda posta in redazione da una nostra lettrice:

Sono inserita nella graduatoria di merito del concorso straordinario D.D. 510/2020 per la classe di concorso AB25 e ho avuto nell’anno scolastico 20/21 contratto dal 12/01/21 al 10/06/21, ultimo giorno di scuola, su posto di sostegno in deroga. Ho letto la nota ministeriale che richiede tra i requisiti per l’abilitazione contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche. Ho i requisiti per avere riconosciuta  l’abilitazione?

La risposta, sulla base di quanto indicato dal Ministero, è negativa. Nella nota infatti si parla di contratto a tempo determinato di durata annuale oppure fino al termine delle attività didattiche. Com’è noto, la supplenza annuale, come leggiamo anche nell’OM n. 60/2020, è quella che termina il 31/08, mentre quella sino al termine delle attività didattiche è sino al 30/06. Vero è che la nostra lettrice ha svolto l’annualità di servizio, ai sensi dell’articolo 11/14 della legge n. 124/99, ma è altrettanto vero che la supplenza non può definirsi né annuale né sino al termine delle attività didattiche.

Per il conseguimento dell’abilitazione la nostra lettrice dovrà essere assunta in ruolo ovvero essere destinataria di una supplenza la 30/06/ o 31/08. Ne abbiamo parlato in: Concorso straordinario, come conseguiranno l’abilitazione i docenti che non hanno avuto supplenza nel 2020/21

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