Immissioni in ruolo docenti: presa di servizio, anno di prova e formazione. TUTTE LE INFO

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insegnanti didattica a distanza

Indubbiamente questo può essere definito il periodo più hot dell’anno per tutti quei docenti che anelano alla loro realizzazione professionale e che potranno stipulare il loro contratto a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2021/2022.

Le immissioni in ruolo, così come avvenuto l’anno scorso, avvengono in modalità telematica, attraverso la funzione di Istanza on line. Tra le domande disponibili, i docenti dovranno indirizzarsi alla presentazione della domanda relativa a: “Informatizzazione Nomine in Ruolo – Espressione preferenze provincia-classe di concorso/tipo posto”.

L’accesso all’istanza su citata, permetterà all’aspirante di individuare tutti i turni di convocazione per i quali risulta in posizione utile, secondo quanto stabilito dall’Ufficio Scolastico Regionale (USR) o Ufficio Scolastico provinciale per GaE e GPS.

Gli Uffici Scolastici stanno concludendo la fase 2 di attribuzione della sede, e si passerà all’attribuzione dei ruoli da GPS prima fascia ed eventuali elenchi aggiuntivi nonché all’attribuzione delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno.

Cosa fare dopo aver ottenuto la nomina: la presa di servizio

La principale fonte normativa del rapporto di lavoro pubblico è il DLgs 165/01 (ex DLgs 29/93) “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che ha disposto la “privatizzazione” dei rapporti di lavoro nella pubblica amministrazione affidando quindi la loro regolamentazione alla Contrattazione Collettiva Nazionale e non alla legge.

L’assunzione del docente avviene attraverso la sottoscrizione del contratto di lavoro con l’amministrazione, il docente può anche richiedere di trasformare il rapporto di lavoro in  part time (durata minima due anni scolastici) al momento dell’assunzione, se c’è ancora posto nel  contingente massimo stabilito a livello provinciale.

Il contratto di lavoro del docente fa quindi riferimento al CCNL del Comparto scuola 2016/ 2018 nel quale sono contenuti i principi fondamentali del rapporto di lavoro che comprende i diritti e i doveri del lavoratore.

Il docente neo immesso, dovrà prendere servizio il 1° settembre presso la scuola che gli è stata assegnata. Per la presa di servizio, occorre presentarsi personalmente e solo in casi particolari, si può chiedere il differimento che deve essere motivato da particolari condizioni, come ad esempio la malattia, diversamente la mancata presentazione in servizio, comporta la perdita dell’impiego. Sul differimento della presa di servizio è possibile consultare questa scheda tecnica

Sede definitiva: blocco triennale e deroghe

La sede di servizio di cui il docente è titolare sarà definitiva in quanto permane il blocco triennale sulla sede di assunzione (il blocco introdotto dal Decreto Legge 126/19, convertito dalla Legge 159/19, era originariamente di cinque anni. Il DL 73/2021 lo ha ridotto a 3 anni). Immissioni in ruolo, il vincolo per richiedere mobilità o assegnazione provvisoria è di tre anni

Le dichiarazioni di rito

Le dichiarazioni di “rito” sono prodotte in autocertificazione già in occasione dell’inclusione nelle graduatorie, non c’è più l’obbligo della certificazione di idoneità all’impiego, in quanto è stato abolito dal DL 69/13.

Anno di prova e formazione

L’anno di prova dei neo immessi è regolamentato dal DM 850/15, il quale fissa i seguenti punti:

I requisiti di servizio per superare l’anno di prova sono: 180 giorni nell’anno scolastico (che comprendono tutte le attività connesse al servizio, esami, scrutini e periodi di sospensione delle lezioni) e 120 gg di attività didattica (che comprendono i giorni di effettivo insegnamento, attività progettuali, formative e collegiali). È prevista la riduzione proporzionale in caso di part-time e spezzoni orario, in caso di maternità il primo mese di congedo obbligatorio è computato nei 180 giorni.

L’anno di prova è rinviabile se il docente non ha prestato i periodi di servizio e di formazione prescritti (180 gg + 120 gg), sulla base di quanto previsto nel DLgs 297/94, articolo 438 c. 5. Il percorso di formazione ha una durata complessiva di 50 ore.

Ai docenti in anno di formazione e prova viene assegnato un tutor, individuato tra i docenti della stessa disciplina, area disciplinare e tipologia di cattedra. Al termine dell’anno di formazione e prova, nel periodo compreso tra il termine delle attività didattiche e la fine dell’anno scolastico, il docente sosterrà un colloquio dinanzi al comitato di valutazione, composto dal D.S., dal tutor e da tre docenti dell’Istituto.

I docenti che supereranno l’anno di formazione e prova presenteranno la domanda di ricostruzione della carriera dal 1° settembre al 31 dicembre dell’anno scolastico successivo.

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