Concorso straordinario, prove svolte in piena pandemia ma per alcune classi di concorso niente assunzioni

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Il concorso straordinario scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020, per le immissioni in ruolo a.s. 2021/22, è stato destinatario (naturalmente non per tutte le classi di concorso) di un numero di posti maggiore della quota allo stesso spettante. Ciò, al fine di garantire la massima copertura dei posti vacanti e disponibili.

Quesito

Un nostro lettore ci scrive:

Gentilissimi, sono un docente che ha partecipato in piena pandemia al concorso straordinario ruolo e si è posizionato primo nella sua regione di competenza. Dopo aver superato le prove e raggiunto una votazione di 86,5/100 mi vedo scavalcare da aspiranti docenti delle GM18 con votazione di gran lunga inferiore alla mia.
A tal proposito volevo chiedervi, come mai non sono stato chiamato per l’immissione in ruolo quest’anno? Non c’erano dei posti accantonati per i vincitori di concorso?

Comprendiamo lo stato d’animo del nostro lettore che, dopo aver svolto la prevista prova scritta in  piena pandemia (come tutti gli altri candidati), non è riuscito ad ottenere l’immissione in ruolo già per l’a.s. 2021/22, tuttavia dobbiamo evidenziare che ad altri candidati, partecipanti al medesimo concorso straordinario 2020 per altre classi di concorso (il lettore non cita la propria), è andata sicuramente meglio, in virtù di quanto disposto dalle istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo a.s. 2021/22 (Allegato A al DM 228/2021). Ne abbiamo parlato in:  Immissioni in ruolo docenti 2021, aumentano i posti per il concorso straordinario. Ecco come

Più posti al concorso straordinario

Sintetizzando quanto riferito nel sopra riportato articolo, ricordiamo che le summenzionate istruzioni operative prevedono che i posti destinati ai concorsi ordinari scuola dell’infanzia/primaria e secondaria, banditi rispettivamente con DD n. 498/2020 e DD n. 499/2020 ma non ancora espletati, possono essere destinati alle GaE e alle GM per poi essere successivamente recuperati, al fine di garantire la massima copertura dei posti vacanti e disponibili e assicurare le immissioni in ruolo dell’a.s 2021/22. Considerato l’ordine di assunzione dalle GM dei concorsi della scuola secondaria, le uniche graduatorie di merito concorsuali (scuola secondaria) a poter beneficiare di tale disposizione sono quelle del concorso straordinario 2020.

Pertanto, i docenti di alcune classi di concorso della procedura concorsuale summenzionata (straordinaria 2020) hanno avuto a disposizione, per l’a.s. 2021/22, un numero maggiore di posti, ossia le relative GM sono state scorse anche oltre il numero dei posti messi a bando (vedi ad es. A041 in Campania). 

Quanto ai quesiti posti dal nostro lettore, rispondiamo di seguito.

D. Come mai non sono stato chiamato per l’immissione in ruolo quest’anno?

R. Sicuramente perché, in base al numero dei posti destinati alla Sua classe di concorso, la graduatoria non è stata scorsa sino ad arrivare alla posizione da Lei occupata. Evidentemente le graduatorie che precedono il concorso 2020 non erano ancora vuote. Potrebbero ancora esserci delle nomine in surroga sui posti eventualmente lasciati liberi per rinuncia.

Data l’ottima posizione occupata in graduatoria ciauguriamo che l’immissione in ruolo possa arrivare presto.

D. Non c’erano dei posti accantonati per i vincitori di concorso?

R. No, in base alla normativa vigente (DL 126/2019, convertito in legge 159/2019), per le nomine in ruolo da GM si procede nell’ordine seguente:

  1. GM 2016: tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi;
  2. GM 2018: per l’a.s. 2021/22 il 100% dei posti, anziché l’80%, al netto dei posti destinati al concorso 2016; quindi si procede ad assumere dalle GM 2018, soltanto se residuano posti non attribuiti dalle GM 2016;
  3. Fascia aggiuntiva GM 2018, se residuano posti dalla predetta GM 2018;
  4. GM 2020: al termine delle immissioni in ruolo da GM 2016 e da GM 2018 (compresa la fascia aggiuntiva), come prevede il DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, i posti residuati da tali procedure (compresa la quota non assegnata dalla GaE e confluita nella quota assegnata ai concorsi) sono suddivisi al 50% tra il concorso straordinario 2020 (di cui trattasi) e il concorso ordinario di cui al DD n. 499/2020. Per l’a.s. 2021/22, le GM del predetto concorso ordinario disponibili possono essere soltanto quelle del concorso
    ordinario STEM (DD n. 826/2021), se pubblicate entro il 30 ottobre 2021. Pertanto, se residuano posti dalle GM 2018 (compresa la fascia aggiuntava), relativamente alle classi di concorso A020, A026, A027 A028 e A041, le disponibilità sono ripartite al 50% tra GM 2020 (nel limite dei 32.000 posti banditi) e il concorso ordinario STEM (nel limite dei 6.129 posti banditi). L’eventuale posto dispari è assegnato al concorso ordinario STEM.

I posti accantonati di cui lei parla sono quelli per i quali sarà disposta la retrodatazione giuridica dal 1° settembre 2020, se sono stati assegnati, ma non vengono assegnati con priorità.

Immissioni in ruolo docenti 2021: parte la fase 2, scelta della scuola. Poi assunzioni da GPS. GUIDA

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