Le procedure in caso di sciopero: scuole devono avere un regolamento. Se la tua non ce l’ha ti diamo noi un modello, scaricalo

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L’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto tra l’ARAN e le Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca e le rispettive Confederazioni ha rimesso in discussione le regole che avevano, fino all’Accordo, regolato le procedure, le partecipazioni e le modalità di adesione allo sciopero.

L’art. 3, comma 2, dell’Accordo prevede che presso ogni istituzione scolastica il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 165/2001, entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’Accordo individuino, in un apposito Protocollo di Intesa, (da ora Protocollo) il numero dei lavoratori necessari a garantire le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero presso l’istituzione scolastica e i criteri di individuazione dei medesimi. Cosa che le istituzioni scolastiche hanno certamente eseguito.

Il Regolamento necessario nelle Istituzioni scolastiche

L’art. 3, comma 3, dell’Accordo prevede che il dirigente scolastico, sulla base di tale Protocollo, emani un Regolamento nel rispetto dell’art. 1, comma 1, dell’Accordo.

Servizi minimi essenziali da garantire nell’istituto in caso di sciopero

I servizi minimi essenziali da garantire nell’istituzione scolastica in caso di sciopero, come indicati nell’Accordo e individuati nel Protocollo, sono i seguenti:

  • attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
  • raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
  • vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
  • adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.

I contingenti minimi previsti per i previsti dal comma 1, lettera a)

I contingenti minimi sono quelli previsti per i servizi definiti nel Protocollo.

In relazione ai servizi previsti dal comma 1, lettera a) si precisa che, ai sensi dell’art.10, comma 6, dell’Accordo:

  • gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali il calendario scolastico delle operazioni di verifica delle attività del primo periodo (trimestre o quadrimestre) prevede l’effettuazione degli scrutini intermedi che non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni, rispetto alle scadenze fissate dal calendario stesso;
  • gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali di ammissione all’esame di stato non devono differirne la conclusione;
  • gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali di tutte le altre classi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario stesso;
  • gli scioperi proclamati e concomitanti con lo svolgimento degli esami di idoneità stabiliti dal calendario fissato dalla scuola in data antecedente alla proclamazione dello sciopero non devono differirne la conclusione.

I contingenti minimi previsti per i previsti dal comma 1, lettera d)

In relazione ai servizi previsti dal comma 1, lettera d), si precisa che presso l’istituto gli adempimenti relativi al pagamento degli stipendi e al versamento dei contributi previdenziali vengono espletati attraverso l’inserimento al sistema NOIPA nei periodi previsti e di norma non si determina la necessità di individuare un contingente minimo.

Comunicazione al personale di proclamazione dello sciopero

In occasione di ogni sciopero – come è sottolineato nell’impeccabile Regolamento dell’istituto Liceo Statale “Isabella Gonzaga” di Chieti, guidato con grande esperienza dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Mezzacappa – il Dirigente scolastico, non appena avuta notizia della proclamazione, invita tutto il personale a comunicare in forma scritta, entro il quarto giorno successivo alla proclamazione dello sciopero, l’intenzione di aderire allo sciopero o di non aderire o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione è irrevocabile e fa fede i fini della trattenuta stipendiale.

Comunicazione alle famiglie

Ai sensi dell’art. 3, comma 5, il dirigente scolastico, almeno 5 giorni prima della data in cui è previsto lo svolgimento dello sciopero, sulla base dei dati nazionali e dei dati in suo possesso relativamente alla situazione della scuola, anche a seguito delle comunicazioni ricevute dal personale, comunica alle famiglie tramite comunicazione, ad esempio, sulla bacheca scuola del Registro Elettronico le seguenti informazioni:

  • Organizzazioni sindacali che hanno indetto lo sciopero;
  • Data, durata e personale interessato;
  • Motivazioni;
  • Rappresentatività a livello nazionale;
  • Percentuali di voto ottenute nelle ultime elezioni delle RSU nella istituzione scolastica;
  • Percentuali di adesione registrate nei precedenti scioperi nella istituzione scolastica
  • Servizi minimi che la scuola sarà tenuta a garantire
  • Servizi di cui si prevede l’erogazione.

Il dirigente scolastico informa le famiglie delle procedure previste per il giorno dello sciopero

Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, il dirigente scolastico – come si legge nel Regolamento approvato dal CdI del Liceo guidato magistralmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Mezzacappa – informa le famiglie delle procedure previste per il giorno dello sciopero e raccomanda alle famiglie di esercitare le opportune forme di verifica e controllo sullo svolgimento dell’attività (verifica apertura plesso, eventuale sospensione servizio mensa e trasporto, eventuale riorganizzazione e riduzione dell’orario, eventuale sospensione del servizio, modalità utilizzate per informare le famiglie delle eventuali determinazioni assunte il giorno dello sciopero)

Individuazione dei contingenti minimi

Qualora, nel caso di proclamazione di uno sciopero, si renda necessario individuare il contingente minimo per i servizi di cui all’art.1, comma 1, il dirigente scolastico anche sulla base delle dichiarazioni rese dal personale, entro il sesto giorno antecedente allo sciopero, tenuto conto del prioritario criterio della volontarietà individuato dal Protocollo, invita il personale interessato a dare tempestivamente e comunque entro il giorno successivo, la propria disponibilità ad essere inserito nel suddetto contingente, anche modificando la precedente eventuale comunicazione di adesione.

In assenza di disponibilità, il dirigente scolastico, cinque giorni prima della data dello sciopero, individua il contingente sulla base dei criteri definiti nel Protocollo e ne dà formale comunicazione al personale individuato.

Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della suddetta comunicazione, la sua volontà di aderire allo sciopero, chiedendo di essere sostituito. Il dirigente scolastico accorderà la sostituzione solo se possibile, comunicandola agli interessati entro le successive 24 ore.

Sciopero del dirigente scolastico

Nel caso di scioperi che coinvolgono anche la dirigenza scolastica, il dirigente scolastico – come si legge nel Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto del Liceo guidato magistralmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Mezzacappa, che si allega – che intende aderire allo sciopero rende nota al personale della scuola la sua adesione con adeguato preavviso, comunicando che le funzioni dirigenziali aventi carattere di essenzialità e di urgenza saranno svolte dai collaboratori del dirigente scolastico indicati nell’ordine e, in caso di sciopero o assenza di entrambi, dal docente in servizio più anziano di età.

Nella comunicazione indica l’obbligo per il soggetto incaricato della sostituzione di effettuare entro la data dello sciopero la rilevazione dei dati relativi allo sciopero indicati dall’art. 3, comma 6, dell’Accordo, avvalendosi della collaborazione del personale assistente amministrativo addetto alla rilevazione, se presente, o attraverso le istruzioni ricevute.

Regolamento di Istituto Procedure in caso di sciopero

Vedi anche su Orizzonte Scuola PLUS

https://plus.orizzontescuola.it/sciopero-norme-e-prassi-con-fac-simile-circolare-da-scaricare/

https://plus.orizzontescuola.it/regolamento-prestazioni-indispensabili-in-caso-di-sciopero/

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