Green pass obbligatorio docenti e ATA, per chi non può vaccinarsi possibile il certificato di esenzione. Ecco come ottenerlo

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Dal 1° settembre scatta l’obbligo per il personale scolastico del green pass per poter svolgere il servizio a scuola. L’obbligo, al momento, è valido fino al 31 dicembre 2021, ovvero fino alla cessazione dello stato di emergenza. C’è tuttavia la possibilità, per coloro che non possono sottoporsi a vaccinazione per motivi di salute, di ottenere il certificato di esenzione

E’ quanto previsto dalla circolare del ministero della Salute del 4 agosto.

Arriva certificato per esenti dalla vaccinazione Covid. Circolare Ministero della Salute

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 – si legge nella circolare viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.

Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Come ottenere il certificato

La certificazione può essere rilasciata fino al 30 settembre. A rilasciarla sono i medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

Le certificazioni contengono:

  • i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
  • la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
  • la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _________” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
  • Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
  • Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
  • Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Non possono invece esser inseriti altri dati personali, ad esempio la motivazione clinica dell’esenzione.

Per il rilascio delle certificazioni si possono utilizzare le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di inidoneità alla vaccinazione.

Green pass obbligatorio per docenti e Ata fino al 31 dicembre, confermato: dopo 5 giorni di assenza si perde lo stipendio. Il testo definitivo in Gazzetta Ufficiale [PDF]

Il vaccino non è l’unica via per consentire al personale scolastico di ottenere il green pass.

La certificazione verde viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi:

  1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
  2. aver completato il ciclo vaccinale;
  3. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
  4. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Green Pass scuola, vaccino o tampone? Posso ottenerlo dopo una dose? Posso scaricarlo anche senza internet? FAQ UFFICIALI

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