Caso di positività a scuola, sanificazione dei locali spetta al personale ATA. Le modalità

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Per Anief la richiesta di sanificazione dei locali e degli arredi scolastici non solo esula dalle mansioni contrattualmente previste, ma determina anche l’assunzione di un elevato rischio per la salute dei lavoratori che si troverebbero a maneggiare, senza alcuna specifica informazione e formazione, nella completa assenza di dispositivi di protezione adeguati, materiali e sostanze intrinsecamente pericolose, in totale spregio del D. Lgs. n. 81/08.

Nel Piano Scuola 2021-2022, nel paragrafo Misure del Contenimento del Contagio il CTS indica che nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria deve effettuarsi con le seguenti modalità: la sanificazione va effettuata se non trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura; non è necessario che la sanificazione sia effettuata da una ditta esterna; non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria; potrà essere effettuata da personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.

Alla luce di quanto emerge dal Piano Scuola 201-2022 per il Personale Ata, il presidente nazionale Anief, prof. Marcello Pacifico, ritiene opportuno richiamare le definizioni delle due diverse operazioni atteso che per per pulizia si intende l’insieme delle azioni che occorre praticare per rimuovere lo “sporco visibile” di qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico, ecc.) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario; per sanificazione si intende invece l’intervento mirato a eliminare alla base qualsiasi batterio e agente contaminante, avvalendosi di prodotti chimici detergenti, per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili e ottimali che dipendono dalla destinazione d’uso degli ambienti interessati.

L’art. 47 CCNL Scuola stabilisce che “i compiti del personale Ata sono costituiti:
a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività. Le risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione scolastica, (omissis) sono quelle complessivamente spettanti, nell’anno scolastico 2002-3, sulla base dell’applicazione dell’art. 50 del CCNI del 31.08.99.
Esse saranno particolarmente finalizzate per l’area A per l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona, all’assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto soccorso”.

 Il collaboratore scolastico (Area A) esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, quelle attività che richiedono preparazione non specialistica: è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta inoltre ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47.

È di tutta evidenza che la richiesta di sanificazione dei locali e degli arredi scolastici non solo esula dalle mansioni contrattualmente previste ma determina anche l’assunzione di un elevato rischio per la salute dei lavoratori che si troverebbero a maneggiare, senza alcuna specifica informazione e formazione, nella completa assenza di dispositivi di protezione adeguati, materiali e sostanze intrinsecamente pericolose, in totale spregio del D. Lgs. n. 81/08.

Non è un caso se esistono delle aziende che operano, con esperienza pluriennale, nel ramo della sanificazione degli ambienti e che si avvalgono di macchinari particolari e prodotti specifici per intervenire efficacemente nelle situazioni di pericolo.

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