Supplenze docenti 2021/22: che fine hanno fatto le venti scuole scelte lo scorso anno?

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Supplenze docenti anno scolastico 2021/22: siamo alla vigilia di un appuntamento importante. Domani sarà presente su Istanze online il form per la presentazione della domanda per l’attribuzione delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno. Si tratta di una maxiconvocazione, i posti disponibili saranno assegnati tramite un algoritmo in base alle preferenze espresse.

Chi è interessato alla domanda su Istanze online

La domanda può essere presentata da tutti i docenti ancora presenti in GaE, nonchè da tutti i docenti inseriti in GPS prima fascia + elenco aggiuntivo e in seconda fascia GPS, posto comune e di sostegno.

Saranno assegnati tutti i posti disponibili (gli Uffici Scolastici dovranno comunicare le disponibilità entro il 13 agosto) al 31 agosto e 30 giugno.

Pertanto si potrà essere assegnati in scuole diverse rispetto alle venti scelte lo scorso anno scolastico durante la compilazione della domanda per l’inserimento nelle GPS.

E le venti scuole?

Una nostra lettrice chiede

Se si è  inseriti in 2^ fascia delle gps e per l’anno scolastico 21- 22 e  non si è  interessati a supplenze annuali  ma solo a supplenze  temporanee è  necessario effettuare  le scelte delle 150 sedi oppure valgono ancora le 20 sedi indicate lo scorso anno ? In questo caso si verrà chiamati  direttamente  dagli istituti per proposte di supplenza? Grazie

La risposta è affermativa: il docente che non è per nulla interessato a supplenze al 31 agosto e 30 giugno conferite dalle GPS e, come nel caso della nostra lettrice, desidera l’eventuale supplenza temporanea conferita dai Dirigenti Scolastici può non presentare la domanda che dal 10 agosto sarà presente su Istanze online.

pertanto le 20 scuole scelte lo scorso anno rimangono valide (non le si può cambiare), ai fini delle supplenze conferite dai Dirigenti Scolastici tramite lo scorrimento delle graduatorie di istituto.

Da GPS si partecipa alle supplenze 31 agosto – 30 giugno in tutte le scuole della provincia, da graduatorie di istituto solo nelle scuole scelte nella domanda (max venti per classe di concorso).

Alle supplenze al 31 agosto – 30 giugno possono partecipare tutti i docenti inseriti in GaE, GPS prima fascia + elenco aggiuntivo  e seconda fascia GPS.

Non ha nessuna importanza se lo scorso anno scolastico hanno avuto o meno una supplenza.

La partecipazione alla procedura in ogni caso non è garanzia di attribuzione della supplenza: saranno attribuite tutte le supplenze disponibili scorrendo le graduatorie secondo i criteri indicati dall’OM n. 60/2020.

Le supplenze temporanee: quali sono e come vengono conferite

Le supplenze temporanee sono la terza categoria di supplenze che è possibile ricevere (dopo quelle al 31 agosto e 30 giugno) e sono regolate dall’art. 2 comma 4 lettera c, comma 8 lettera c e art. 13 dell’OM 60/2020

Le supplenze vengono conferite dalle graduatorie di istituto valide per il biennio 2021/22.

Se la supplenza è di durata pari o superiore a 30 giorni

La proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell’aspirante. Il dirigente scolastico, acquisite le disponibilità da parte degli aspiranti, individua il destinatario della supplenza con riferimento all’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati.

Quanto tempo per prendere servizio

L’aspirante supplente dovrà accettare la supplenza e ciò potrà avvenire sia in sede all’atto della convocazione che telematicamente (dipende dalla modalità con cui viene svolta la convocazione), l’importante è prendere servizio entro 24 ore così come previsto dalla normativa vigente.

Quanto può durare una supplenza temporanea

Il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze brevi e saltuarie fino all’”ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio”.  Quindi sicuramente la supplenza potrà essere assegnata o prorogata (dipende dalla tipologia di assenza del titolare) anche fino a giugno. Ma il termine deve essere necessariamente l’ultimo giorno di lezione individuato dai calendari regionali o il Dirigente Scolastico potrà far rientrare nelle esigenze di servizio anche gli scrutini, evitando quindi gli stacchi nel contratto, che tanto hanno fatto discutere negli ultimi tempi? Di questo sicuramente continueremo ad occuparci.

La proroga della supplenza: garantire la continuità della supplenza

Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

Sono supplenze temporanee anche le supplenze su organico Covid che saranno conferite fino al 30 dicembre attraverso le graduatorie di istituto.

Assunzioni da GPS e supplenze: requisiti, domanda dal 10 agosto, preferenze [LO SPECIALE]

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