Docenti immessi in ruolo nel 2020/21 hanno blocco triennale per mobilità e assegnazione provvisoria

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I docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2020/21 devono permanere nella scuola di titolarità per tre anni scolastici, alla stregua degli assunti dall’a.s. 2021/22.

Ripercorriamo la normativa di interesse e sciogliamo i dubbi di diversi nostri lettori assunti nell’a.s. 2020/21.

Blocco quinquennale

Il decreto legge n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, ha modificato l’articolo 399 del D.lgs. 297/94. Nello specifico, l’articolo 1 – comma 17octies – della predetta legge ha così disposto:

Il comma 3 dell’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e’ sostituito dai seguenti:

«3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché’ le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico.

Alla luce della novità introdotta dal DL 126/2019, dunque,  i docenti assunti in ruolo (a qualsiasi titolo, ossia da qualunque procedura) dall’a.s. 2020/21 devono permanere nella scuola di titolarità per 5 anni scolastici, svolgendo effettivo servizio. Trascorso tale periodo di effettivo servizio, gli interessati, possono presentare domanda di trasferimento, passaggio di ruolo/cattedra, di assegnazione provvisoria o utilizzazione, nonché accettare incarichi a tempo determinato in un altro grado di istruzione o classe di concorso.

Blocco triennale

Sulla normativa succitata è di recente intervenuto il decreto sostegni-bis (DL 73/2021, convertito in legge n. 106/2021), che ha trasformato il vincolo di permanenza nella scuola di titolarità da quinquennale a triennale.

Così leggiamo nell’articolo 58, comma 2-lettera f), del summenzionato DL:

f) al comma 3 dell’articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: «cinque anni scolastici» sono sostituite dalle parole: «tre anni scolastici» e al comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle parole: «due anni».

In base a quanto sopra riportato, l’articolo 399/3 del D.lgs. 279/94 viene così modificato:

«3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché’ le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico.

Immessi in ruolo nel 2020/21

Diversi nostri lettori, pongono il quesito se gli assunti nel 2020/21 sono sottoposti al vincolo quinquennale o triennale, pensando che la modifica interessi soltanto gli immessi in ruolo dall’a.s. 2021/22.

Dall’analisi sopra effettuata e dal testo del comma 3 del D.lgs. 297/94, come modificato dal decreto sostegni-bis,  è chiaro che il vincolo è triennale anche per gli assunti in ruolo nel 2020/21. Ai sensi della nuova disposizione, infatti, a decorrere dalle immissioni in ruolo 2020/2021, i docenti destinatari a qualsiasi titolo di nomina a tempo indeterminato possono presentare domanda di mobilità (trasferimento/passaggio, assegnazione/utilizzazione), nonché accettare incarichi a tempo determinato, soltanto dopo aver svolto tre anni scolastici di effettivo servizio nella scuola di titolarità.

Ricordiamo che non sono soggetti al vincolo di permanenza triennale, i docenti che vengono a trovarsi in esubero o soprannumero ovvero il personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 104/92 (personale con disabilità o che assiste soggetti con disabilità), purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi di concorso ovvero all’inserimento (o meglio aggiornamento) periodico nelle GaE.

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