Formazione docenti su sostegno e sicurezza: per UIL Scuola le 25 ore devono rientrare nelle 40 funzionali all’insegnamento

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Per la Uil Scuola, le 25 ore di formazione sul sostegno e sulla sicurezza devono necessariamente rientrare nelle 40 ore funzionali all’insegnamento deliberate dal collegio dei docenti. 

“Siamo certi – commenta la UIL – che la formazione serva. Ma ci sono delle domande che necessariamente bisogna porsi: Di quale formazione parliamo? Chi la sceglie? Il Ministero? Viene imposta per legge? La formazione è, nel nostro Contratto, considerata un diritto del personale e da qualche anno è ritornata anche ad essere materia di contrattazione di istituto tra le R.S.U., i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L. e il dirigente scolastico.”

La formazione come diritto all’interno della materia contrattuale

Il C.C.N.L. 2006-09 dedica diversi articoli alla formazione del personale docente in termini di diritto, di partecipazione democratica, attraverso le decisioni collegiali, e di impegno.

✓ Art. 64: il comma 1 dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell’orario di insegnamento, quando assumono la forma dell’aggiornamento volontario ed indispensabile per la propria attività professionale, nell’ambito dell’orario di servizio, quando si caratterizzano come obbligo.

✓ Art. 28: il comma 3 specifica che gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma
scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico- educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle R.S.U. e ai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L.

✓ Art. 29:
▪ il comma 1 dispone che l’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione,
documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti  organi.

▪ il comma 3 specifica la quantificazione oraria ad anno scolastico per gli impegni da dedicare alle attività funzionali all’insegnamento comprese, come indica chiaramente il comma 1, anche quelle di aggiornamento e formazione:

– Fino a 40 ore: per la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative.

– Fino a 40 ore: per la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei.

Il C.C.N.L. 2016-18, confermando tutti gli articoli finora citati del C.C.N.L. 2006-09, introduce la materia della formazione del personale della scuola tra le relazioni sindacali. Mentre, il successivo contratto sottoscritto dai sindacati scuola e il Ministero il 19 novembre 2019 riporta alle scuole il 60% delle risorse complessivamente disponibili per sostenere la progettazione della istituzione scolastica, da sola o collegata a reti di scopo, e lascia all’amministrazione il 40% delle risorse per realizzare le misure di interesse nazionale tramite le scuole polo.

I criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione sono infatti oggetto di relazioni sindacali a livello di ogni istituzione scolastica ai sensi dell’art. 22 comma 4 lettera c7.

La scheda UIL Scuola

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