Equivalenza titoli di studio all’estero: chi può presentare domanda, modalità. Aggiornamenti

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Il riconoscimento del titolo finale di studio, conseguito in Stati diversi dall’Italia, si ottiene attraverso la procedura di equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio finali italiani. La richiesta di equipollenza dei titoli di studio esteri, corrispondenti a quelli rilasciati in Italia a conclusione del percorso di istruzione secondaria di I e II grado, deve essere presentata all’Ufficio Scolastico Territoriale della Regione di residenza. Il ministero dell’Istruzione aggiorna la pagina dedicata 

Chi può presentare domanda

Possono richiedere l’equivalenza ai fini concorsuali del proprio titolo di studio estero tutti i cittadini italiani e comunitari in possesso di un titolo conseguito in un Paese dell’Unione europea, diverso dall’Italia, e i cittadini non-UE con i seguenti requisiti:

  • titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • rifugiati e titolari di protezione sussidiaria;
  • familiari extra UE di cittadini dell’Unione Europea, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

Modalità di presentazione domanda

CLa domanda, compilata secondo il modello predisposto e completa della necessaria documentazione, deve essere inviata esclusivamente via PEC, entro la data di scadenza del bando di concorso oggetto della richiesta, sia al Dipartimento della Funzione Pubblica (PEC: [email protected] ) sia al Ministero dell’Istruzione (PEC: [email protected] ).

L’avviso del MI completo aggiornato all’8 settembre

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