Manufatti e opere dell’ingegno realizzati dagli studenti: un esempio di regolamento

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Il regolamento sui “Manufatti e le opere di ingegno realizzate dalle studentesse e dagli studenti” disciplina la gestione e la conservazione di tutti i manufatti, le opere artistiche e/o artigianali, le produzioni digitali, i disegni, le fotografie, e/o altro realizzati dagli studenti dell’Istituto nei diversi laboratori di cui dispone ogni istituzione (vedi, ad esempio, nei laboratori artistici, di informatica, di chimica, di fisica, fotografico, cinematografico, teatrale giornalistico). Opere che di fatto rappresentano la nervatura di una scuola, la caratterizzazione educativa e formativa, la risposta alle sollecitazioni sociali, economiche, culturali del territorio in cui si vive e della comunità in cui si opera.

Manufatti, le opere artistiche e/o artigianali, i disegni, le fotografie, le produzioni digitali: l’utilizzo, la proprietà

Tutti manufatti, le opere artistiche e/o artigianali, i disegni, le fotografie, le produzioni digitali. e/ o altro realizzati come attività didattica sono di proprietà dell’Istituto che ne può disporre per fini promozionali o concorsuali. Le opere realizzate anche per i concorsi sono di proprietà dell’Istituto ed è vietato l’utilizzo da parte degli studenti se non preventivamente autorizzato dal Dirigente Scolastico. Spetta all’istituto scolastico – così come giustamente indica, nel suo regolamento, l’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “G. Carducci” di Comiso diretto con grande competenza manageriale e gestionale dal dirigente scolastico Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta – il diritto d’autore sulle opere dell’ingegno prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche rientranti nelle finalità formative istituzionali (l’ Art. 28 del DI 44/2001), pur riconoscendo agli autori il diritto morale alla paternità dell’opera.

Le attività esterne svolte dalla scuola sono trattate esclusivamente per le finalità attinenti le attività dell’Istituto

Tutti manufatti, le opere artistiche e/o artigianali, i disegni, le fotografie, le produzioni digitali e/o altro realizzati dagli allievi presso le sedi scolastiche o nelle attività esterne svolte dalla scuola, sono trattate esclusivamente per le finalità attinenti le attività dell’Istituto.

Tali manufatti appartengono all’Istituto e non vengono in nessun caso ceduti a terzi. Essi vengono trattate nel pieno rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza.

I manufatti e le opere realizzati dagli allievi costituiscono una “prova” ai fini della valutazione intermedia e finale degli stessi e di conseguenza sono degli atti amministrativi endoprocedimentali. Pertanto, è cura dell’Istituto conservarli e archiviarli.

Il Web

Le produzioni digitali realizzate dagli studenti nel corso degli studi possono essere pubblicate sul Web.

Le opere degli studenti sul WEB: la pubblicazione a cura di dirigente scolastico o docente

Le produzioni digitali realizzate dagli studenti nel corso degli studi possono essere pubblicate sul Web sia dalla scuola che, se appositamente autorizzati dai genitori, dal docente. La pubblicazione delle opere di proprietà della scuola, anche su Web, se non autorizzata dal Dirigente Scolastico è soggetta alla normativa vigente.

Gli archivi delle istituzioni scolastiche

Gli elaborati delle prove scritte, grafiche e pratiche degli alunni (esclusi quelli prodotti per l’esame di Stato) sono scartabili dopo un anno, conservando illimitatamente a campione una annata ogni 10. Ragion per la quale i prodotti degli alunni seguono tale stessa procedura al meno che non vi si disponga altrimenti a cura del DS, del docente o a richiesta dello stesso alunno o di chi esercita la patria potestà.

In materia di istituzioni scolastiche, la normativa di riferimento è la L. 15-3- 1997 n. 59 ed in particolare l’art. 21, attuato successivamente attraverso l’emanazione di regolamenti di delegificazione ai sensi della l. 400/88. Di tali disposizioni regolamentari la più importante è il D.P.R. 8-3-1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.

L’art. 21. L. 59/1997 ha delegato il Governo ad emanare il D. Lgs 6-3- 1998, n. 59 (Qualifica dirigenziale ai capi di Istituto) ed il D.Lgs 30-6-1999 (Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola).

Linee guida per la conservazione e lo scarto e la Tabella per lo scarto della documentazione

La L. 15-3- 1997 n. 59 e il D.P.R. 8-3-1999, n. 275 vanno altresì coordinati con il disposto degli artt. 135- 139 D. Lgs 31 marzo 1998 n. 112, che disciplina l’attribuzione di funzioni e compiti a Stato ed Enti locali in materia di programmazione e gestione del servizio scolastico. In particolare: la delega (art.138) alle regioni, tra gli altri compiti, della programmazione dell’offerta formativa dell’istruzione professionale; alle province (con riferimento all’istruzione secondaria superiore) ed ai comuni (con riferimento agli altri gradi inferiori di scuola) il trasferimento di funzioni concernenti – tra l’altro – l’istituzione e l’aggregazione di scuole, i piani di organizzazione della rete scolastica, il piano di utilizzazione degli edifici (art.139).

Con la riforma introdotta dalla L.15-3- 1997 n. 59 è stata conferita agli Istituti scolastici, a far data dal 1° gennaio 2001 (art.21, c.4), la personalità di diritto pubblico ex art.11 cod. civ.: di conseguenza essi sono enti pubblici con autonomia didattica, organizzativa e contabile e non più una semplice articolazione ministeriale decentrata. Pertanto gli archivi scolastici sono da ricomprendersi tra gli archivi vigilati.

Alla luce di tali innovazioni normative, la Direzione Generale per gli archivi ha elaborato le Linee guida per la conservazione e lo scarto e la Tabella per lo scarto della documentazione.

Fuori dalla scuola

Resta inteso che non è soggetto a tale normativa ogni altro prodotto realizzato dagli alunni, fuori dalla scuola, con l’ausilio dei genitori e dello stesso docente.

REGOLAMENTO MANUFATTI E OPERE REALIZZATI DAGLI STUDENTI

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