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Personale ATA: quali i permessi previsti nel Contratto [GUIDA]

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Personale ATA: i permessi (previsti dagli art. 31, 32 e 33) del nuovo contratto in una scheda riepilogativa.

L’art. 31 del CCNL/2018 riguarda i Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari relativi al personale assunto a tempo indeterminato, per il personale assunto a tempo determinato invece, restano validi i permessi previsti dall’art. 19.7 [Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art. 15, comma 2 (permesso per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione)].

L’art. 32 riguarda i Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge, per il personale ATA il presente articolo sostituisce l’art. 15, comma 6 e comma 7 del CCNL del 29/11/2007. Dunque per il personale a tempo determinato bisogna fare riferimento all’art 19 del CCNL/2007, salvaguardando i medesimi permessi e congedi previsti per legge (tre giorni di permesso di cui all’ art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 / permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo / permessi per lutto ecc.).

L’art. 33 riguarda le Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, ed interessa tutto il personale ATA sia a tempo indeterminato che determinato.

L’art. 33 del CCNL scuola/2018 ha introdotto a tutto il personale ATA specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico.

Dunque anche al personale a tempo determinato sono riconosciute 18 ore di permesso per anno scolastico per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

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